Il titolare di una sala bingo ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento del 15 febbraio 2022, avente ad oggetto “Convenzione di concessione n. 212/T1/TL2/14/R in proroga. Riscontro istanza”, adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) – Direzione Giochi – Ufficio Bingo.
Il Tribunale ha stabilito che “in conformità a quanto già deciso recentemente in sede cautelare da questa Sezione in analoga controversia, l’opportunità che venga disposta la cd. sospensione impropria del presente giudizio, in attesa che si definisca la questione pregiudiziale, attualmente pendente presso la Corte di Giustizia UE, a seguito delle varie remissioni disposte dal Consiglio di Stato in merito, inter alias, alla compatibilità con il diritto eurounitario delle disposizioni normative che hanno autorizzato la cd. proroga tecnica delle concessioni del gioco del “bingo” nonché stabilito il quantum debeatur del canone. Si ritiene infatti che la presente controversia non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle problematiche evocate dal Consiglio di Stato e rimesse all’attenzione della Corte di Giustizia UE, che il Collegio condivide”.
“Ritenuto altresì – prosegue il Tar del Lazio – che, in forza di quanto sopra evidenziato, e tenuto conto del pregiudizio rappresentato, la domanda cautelare sia meritevole di accoglimento, in attesa della definizione della questione pregiudiziale, nel senso di sospendere l’efficacia del gravato provvedimento di diniego e stabilire che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione, a garanzia degli interessi patrimoniali di quest’ultima, la ricorrente presti idonea fideiussione bancaria o assicurativa, scegliendo tra i maggiori istituti bancari o assicurativi, proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per tutto il periodo del rapporto, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di accogliere la domanda cautelare dell’operatore in attesa del giudizio della Corte di Giustizia Europea. ac/AGIMEG