Sono state svolte lo scorso giovedì nella VI Commissione Finanze del Senato le audizioni riguardanti il Decreto di riordino dei giochi, a partire da quelli online, di rappresentanti di CIGO, ALEA, GGPOKER, Mettiamoci in gioco, di Pier Paolo Baretta e di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Ecco il testo integrale delle memorie presentate dalle associazioni e dagli esperti del settore del gioco pubblico:
Mettiamoci in gioco
Come noto, il fenomeno dei giochi e delle scommesse, attraverso un’ascesa pressoché irrefrenabile, ha assunto dimensioni di volumi di denaro veicolati nei vari canali impressionanti che, in più di un’occasione, danno luogo a fenomeni degenerativi di natura economica e sociale. Anche nel corso del 2021 sono emersi dati estremamente preoccupanti. In questo anno, infatti, la raccolta del gioco in Italia ha sfiorato i 110 miliardi di euro (tot. Giocato 110.883.170.782 €) con una perdita netta (denari indirizzati a tasse e remunerazione della filiera) per i giocatori di 15.412.231.206 € e tutto questo con punti gioco chiusi e SLOT e VLT disconnesse per circa 8 mesi a causa delle chiusure imposte dalla pandemia. Si tratta, con ogni evidenza, di contingenze che penetrano il tessuto dei territori in varie forme: creano dipendenza patologica tantoché, con nota ufficiale, l’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che in Italia l’azzardo rappresenti un’attività che coinvolge una popolazione di circa 5,2 milioni ‘abitudinari’ di cui circa 1,2 milioni sono considerati problematici, anche con una vera e propria dipendenza. Tutto questo, oltre ad impoverire il tessuto economico, talvolta rappresentano anche un veicolo d’infiltrazione per gli interessi malavitosi che, attraverso pratiche di riciclaggio, usura e imposizione traggono importanti guadagni. Non di meno giova ricordare cosa, questo fenomeno, rappresenti in termini economici: prevenzione, cura della malattia da gioco (Gap) e contrasto all’illegalità hanno un costo altissimo che tutti i cittadini, attraverso la fiscalità generale, sono chiamati indirettamente a corrispondere. Ma d’altro canto, più di ogni e qualunque riflessione, parlano i numeri delle transazioni registrate sulle piattaforme di SOGEI: già prendendo in considerazione le sole transazioni dell’anno 2013, emerge un dato impressionante: il gioco d’azzardo legale, nell’anno in questione, ha fatto registrare 1,33 miliardi di transazioni trasmesse dalle varie piattaforme di gioco connesse ai sistemi di controllo realizzati e gestiti dalla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della trasmissione di tutti i dati dell’anagrafe tributaria. E 1,33 miliardi di giocate all’anno, volendole “spicciolare”, stanno a significare 3,6 milioni di giocate effettuate ogni giorno, quasi 152.000 all’ora, 2.530 al minuto, 42 al secondo, notti comprese. Nel 2021, purtroppo, i numeri sono cresciuti del 750% rispetto al 2013 e infatti, le transazioni registrate sono state 10 miliardi. E 10 miliardi di transazioni registrate, vogliono dire 10 miliardi di giocate, tasti pigiati, puntate, scommesse etc. ovvero 27,4 milioni al giorno, quasi 1,2 milioni l’ora, 2.530 al minuto, 317 al secondo. Notti, domeniche e festività comprese. Tutto questo con le Sale chiuse per un arco temporale importante a causa della Pandemia. E ancora: la raccolta del 2022 di circa 136 miliardi di euro è stata maggiore della spesa sanitaria del 2020 (con la pandemia in corso) che è stata di 123,5 miliardi. Per anni si è creduto (erroneamente) che, se lo Stato avesse gestito direttamente il Comparto dei giochi si sarebbero, ad esempio, debellati tutti quei fenomeni degenerativi che l’azzardo produce, a tutto beneficio delle casse erariali. In realtà, non è andata così: 1) il mercato dell’illegale prospera su di un binario parallelo difficilmente quantificabile 2) all’esito di molteplici indagini realizzate dagli inquirenti, è stato accertato che maggiore è l’offerta anche del gioco lecito e più semplice è per le consorterie malavitose fare affari 3) i numeri dei malati da patologia da gioco in carico ai servizi sociali e sanitari non rendono purtroppo l’idea della disperazione che la dipendenza produce 4) per contrastare questa serie interminabile di degenerazioni che il gioco produce, occorrono una quantità di denari esorbitanti che i Governi che si sono succeduti NON hanno inteso quantificare e che andrebbero «scomputati» dalle cifre che vengono inserite a bilancio, classificate come proventi dei giochi 5) gli introiti erariali sono assolutamente deficitari rispetto alla crescita della raccolta:
Oggi in questa fase così infausta, con l’ascensore sociale fermo, povertà e diseguaglianze in ascesa, una infedeltà fiscale tra le peggiori al mondo – tra i tanti record assai poco edificanti raggiunti nel Paese – ci sono politici e realtà lobbystiche che continuano a sostenere che il Comparto dei giochi deve potersi sviluppare e crescere ulteriormente: noi, al contrario, crediamo che sia giunto il momento di ripensare al ribasso l’intera offerta rendendola meno ‘aggressiva’ nei confronti degli avventori riscrivendo, al contempo, regole più stringenti per il sistema concessorio e la filiera.
L’offerta
Preliminarmente va altresì ricordato che, nonostante il volume d’affari che giochi e scommesse muovono, in Italia non esiste una vera e propria legge organica che regola la materia del gioco d’azzardo: nel nostro Paese le normative che ordinano le scommesse sono molto ampie e l’intera offerta è di fatto disciplinata dai Codici Civile e Penale, da leggi speciali, da sentenze della Corte Costituzionale, da innumerevoli decreti in materia e dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e da provvedimenti contenuti nelle Leggi di Bilancio approvate annualmente dal Parlamento. Il punto: In Italia, più che altrove, abbiamo un’offerta smisurata. Ecco alcuni numeri: · Oltre 15 milioni di conti gioco aperti (nel 2017 vi erano depositi per circa 3 miliardi di euro) · 42 tipologie di lotterie istantanee (gratta e vinci dati aprile 2023) · 24 tipologie di “gratta e vinci” on line (dati aprile 2023) · Apparecchi: 310.953 in esercizio Slot + Vlt (dati Dicembre 2022) · Manifestazioni Scommesse a Quota Fissa autorizzate: sono ben 7683 (aprile 2023) e spaziano dalla disciplina del Surf, alla Lotta Greco Romana, dal Golf al Rugby; si può scommettere sui campionati dell’Atletica leggera americani, fino a giungere al Volley praticato nello Stato dello Yemen · Giochi di Abilità Online (Casinò, Poker, etc.) · 5 tipologie di giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto, Win for Life, ecc.) · 2 tipologie di bingo, di sala (attraverso circa 200 Sale Bingo presenti sul territorio nazionale) e a distanza
Le ingerenze malavitose
La vocazione sempre più imprenditoriale delle consorterie criminali e gli interessi delle stesse nei confronti di fette importanti dell’economia, nelle quali ricade anche il ricco, articolato e complesso mondo dell’azzardo, hanno radici profonde e nessuna realtà è immune da questa piaga di dimensioni enormi. Al riguardo UIF (Ufficio informazioni finanziarie di Banca d’Italia, ovvero l’unità speciale di Banca d’Italia che si occupa del riciclaggio di denari) e alla stregua certamente di numeri per difetto, ha stimato che nei soli primi 6 mesi del 2019, le consorterie malavitose attraverso l’azzardo, abbiano riciclato 250 milioni di euro. Da non trascurare il Rapporto dell’Intelligence italiana del 2021. Nel testo si legge infatti: ‘di penetrazione verso il settore dei giochi pubblici e delle scommesse, confermato da numerose evidenze investigative attestanti il coinvolgimento di esponenti mafiosi in una variegata gamma di condotte illecite che vanno dalla mera manomissione delle apparecchiature all’interno delle sale da gioco, alla raccolta illegale delle scommesse, anche mediante piattaforme informatiche dedicate, fino alla realizzazione di veicoli societari volti a schermare la riconducibilità delle attività di gioco agli interessi del crimine organizzato’. Possiamo ragionevolmente sostenere che, le infiltrazioni delle mafie nel Comparto dei giochi, si articolano così: · nella tradizionale attività estorsiva, simile a quella esercitata per le altre attività commerciali, nei confronti delle società concessionarie e delle sale da gioco; · nella imposizione di “macchinette\apparecchi” negli esercizi pubblici esistenti nei territori sottoposti a controllo mafioso; · nell’infiltrazione di società, punti scommessa e sale da gioco, sia intestandole a prestanome sia attraverso la compartecipazione delle società che hanno ottenuto regolare concessione da parte di ADM; · nella raccolta e gestione di piattaforme illegali di scommesse sportive, mediante la gestione di siti internet dislocati in Paesi esteri, che sono privi di concessione in Italia, ma che ne consentono il gioco in violazione della normativa vigente. E tuttavia più in generale, dalle innumerevoli carte elaborate dalle Autorità preposte al controllo e alla repressione delle azioni criminali, si evince come quello del gioco d’azzardo, assieme al traffico di sostanze stupefacenti, oggi appare l’affare più lucroso col quale rimpinguare le casse delle cosche: attraverso l’azzardo le consorterie criminali affermano e consolidano il proprio stile parassitario nei territori consentendo di trarre enormi guadagni operando in una trama complicatissima nella quale, talvolta, legalità e illegalità si confondono: l’equazione secondo cui con l’espansione del gioco legale viene debellato il fenomeno di quello illegale è purtroppo ed abbondantemente superata dagli eventi.
Conclusioni
Dinnanzi ad un fenomeno di enormi dimensioni come quello dei giochi e delle scommesse, è divenuto improcrastinabile rendere i processi di tutela della salute in primis, vigilanza, regolamentazione, controllo e repressione sempre più funzionali ed ordinati con l’obiettivo di garantire legalità all’intero sistema. Parimenti giova rammentare che il fenomeno in narrazione concorre, peraltro, a produrre quella che è anche definita ‘povertà indotta’. In questo momento storico marcatamente segnato da congiunture sfavorevoli nel quale, ad esempio, le famiglie italiane si sono viste corrodere la propria ricchezza (alla fine del 2022 la ricchezza è diminuita in termini reali del 12,5% rispetto al 2021, Fonte Istat) e l’indebitamento a fine 2023 si è accresciuto in maniera esponenziale con un valore totale del credito al consumo di circa 160 miliardi di euro il che sta a significare un debito medio di 9.949 euro a cittadino, ovvero 22.674 euro a nucleo familiare, serve un’inversione di rotta. Con riferimento alle questioni che riguardano l’azzardo, ciò che purtroppo manca è un’etica in grado di farsi carico di una visione sociale inclusiva, in condizione di mettere in seria discussione i valori oggigiorno perpetuati, ossia quelli della sopraffazione dell’individuo, a favore del ‘sistema’. Non si tratta di vietare, ma di regolamentare un fenomeno che non è più sostenibile. Il Comparto dei giochi e delle scommesse necessita di profonde correzioni e deve muovere prima di tutto dalla tutela della salute dei giocatori e dalla sostenibilità: tutto ciò passa necessariamente da un apparato pubblico che ne garantisce legalità, efficienza. In conclusione, si rende urgente: · approvare un combinato disposto di riordino che, muovendo dalla tutela della Salute e della sostenibilità’(contrazione dell’offerta) disciplini la materia dei giochi e che veda il diretto coinvolgimento anche delle realtà che rappresentano il tessuto sociale del Paese (Terzo Settore, amministrazioni locali) e non solo quello economico e a questo proposito segnalo la proposta di Legge N. 383 recante disposizioni sul riordino dei giochi d’iniziativa del Deputato On. Vaccari e altri presentata il 18 ottobre 2022 alla quale abbiamo fornito il nostro contributo, come buona base da cui partire · che nella sua stesura si adottino tutte quelle indicazioni prodotte dalla Commissione Parlamentare Antimafia nella XVII Legislatura ed approvate in sede Parlamentare che ad oggi sono rimaste inevase (accesso ai giochi attraverso tracciabilità ovvero collegare indissolubilmente ogni operazione di cashout al nominativo del soggetto che ha provveduto ad avviare la sessione di gioco, realizzazione di un database dove annoverare tutti gli episodi delinquenziali rilevati nel comparto dei giochi lecito e illecito) · una nuova governance del Settore che su controlli, offerta, sostenibilità e repressione sia condivisa in Sede Europea per mezzo di una legislazione che individui i fattori di rischio sia nel gioco fisico che in quello telematico (presenza delle consorterie mafiose nei territori, numero di giocatori problematici) conti di gioco on line: occorre che siano sottoposti al medesimo regime antiriciclaggio, più rigoroso, previsto per i conti correnti e gli altri rapporti continuativi · rendere pubblici tutti i dati relativi alle tipologie di gioco: raccolta, offerta, numero di apparecchi in esercizio · prevedere l’attuazione di misure di tipo DASPO in tema di giochi e scommesse, stabilendo presupposti e modalità di esercizio dei poteri del questore finalizzati all’adozione di misure contingibili e urgenti di chiusura di uno o più punti di offerta di gioco o di esclusione della relativa rete di raccolta del gioco con vincita di denaro presenti in un determinato ambito territoriale, in caso di pericolo di diffusione del fenomeno del gioco minorile come pure della dipendenza da gioco patologico e al fine di fronteggiare il rischio di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata del settore del gioco pubblico, accertato sulla base di concreti ed univoci elementi di fatto. Mi sento di rivolgere un’ultima considerazione come Direttore di una Caritas Diocesana ancor prima che come Portavoce della Campagna Mettiamoci in Gioco a coloro che continuano a sostenere che senza i gettiti dei giochi d’azzardo non si chiudono i bilanci: gli spazi dove recuperare risorse da destinare ai capitoli di spesa ci sono! Pensiamo per esempio al recupero dei 1000 miliardi di evasione fiscale. E è in questa direzione che la politica deve muoversi. Quindi, NO al proibizionismo dei giochi, SI ad una regolamentazione del Comparto che, così come attualmente strutturato, NON è più sostenibile. Sono certo che prima di tutto, saranno coscienza e responsabilità a guidare le vostre scelte.
Pier Paolo Baretta
La recente delega fiscale (l. 111, del 9 agosto 2023), che dispone, tra le altre indicazioni, il riordino del gioco pubblico in Italia, rappresenta una importante occasione per completare, finalmente e positivamente, il riordino del settore. I principi che la ispirano sono, infatti, sul punto in questione, coerenti con le elaborazioni che si sono sviluppate negli anni scorsi e ne riprendono le principali indicazioni. In particolare appare fondamentale riaffermare la priorità della salute pubblica, a partire dalla tutela dei soggetti più vulnerabili e alla prevenzione dei rischi da dipendenza; anche attraverso soluzioni tecniche già sperimentate, quali i limiti di giocata, le forme di autoesclusione, le caratteristiche delle sale e la formazione continua dei gestori. Questo obiettivo si raggiunge con la riorganizzazione della rete di offerta, sia in relazione alla distribuzione territoriale nel territorio nazionale; sia in ordine alla loro controversa collocazione, rispetto alla quale va chiarito il concetto di “progressiva concentrazione”, previsto dalla delega, al fine di evitare il rischio, già corso in passato, che questa affermazione venga interpretata come la dislocazione eccessivamente periferica delle sale gioco, con la conseguenza di creare isole extra urbane, esclusivamente dedicate al gioco, lontane dalle città, finendo, perciò, per diventare più concentrazione di emarginazione, che di divertimento. Sia in tema di distanze dai luoghi sensibili; questione che, come sappiamo, ha occupato molta parte della controversia degli anni passati. Il decreto legislativo sul gioco on line, in esame in questa audizione, rappresenta la prima attuazione della delega, in attesa dell’altrettanto necessario ed urgente decreto sul gioco fisico. E’ positivo che sia intervenuta, nel frattempo, una nuova intesa in Conferenza Unificata, che dà seguito a quella del 2017.
Si tratta, quindi, di completare, come dicevo all’inizio, un iter che ha una lunga storia alle spalle. A partire, infatti, dalla legge Balduzzi del 2012 e dalla delega fiscale del 2014, il settore ha percorso un tortuoso cammino, ricco di dialettica e di prospettive, producendo profonde innovazioni culturali, normative e tecnologiche, ma non ha raggiunto l’esito di una sistematica e completa realizzazione. La ragione di questa mancata applicazione va, a mio avviso, ricercata nell’evoluzione intervenuta nella percezione sociale del settore. Uno dei punti centrali della delega del 2014, finalizzata, soprattutto, alla riforma della rete fisica, che era in quel periodo largamente prevalente nelle abitudini dei consumatori, prevedeva, già allora, l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale, in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco; di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni, al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e dei punti vendita. Ma, proprio la accresciuta presa di coscienza dei rischi da dipendenza – che era già presente nel dettato della delega e nella citata legge Balduzzi, prevedendo la tutela dei minori per i giochi con vincita di denaro che introducono comportamenti compulsivi – ha creato un corto circuito tra differenti modi di applicare questo fondamentale principio. Il che ha portato la società civile in primis, la politica, il governo e, infine, gli stessi operatori, ad interrogarsi sulla collocazione del gioco nella visione generale della società. Si è sviluppato, così, un acceso confronto tra visioni differenti, quando non opposte. Di fronte a questo scenario, il governo di allora si trovò al centro di pressioni contrastanti che lo indussero a non operare una forzatura politica, rinunciando all’applicazione della delega.
Ciononostante, il problema di una regolamentazione era evidente ed impellente, il che portò – mi portò, nel periodo nel quale ho avuto l’incarico, come Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguire il settore – a riprendere in mano la delega e tentarne una nuova applicazione attraverso la istituzione di una serie di tavoli di confronto. -Con il Parlamento, innanzi tutto, ricercando una faticosa, e spesso non riuscita, mediazione tra le differenti posizioni politiche che erano venute maturando, trasversali agli equilibri e alla dialettica tra maggioranza e opposizione. -Con gli operatori del settore, per sensibilizzarli sulla necessità di riconoscere alcune esigenze in ordine all’eccesso di offerta, esplosa dopo la liberalizzazione operata per finanziare gli interventi statali conseguenti al terremoto dell’Abruzzo. Ma, anche sulla necessita di superare l’eccessiva frantumazione, rappresentata da un numero troppo elevato di concessionari e di quello, ancor più dispersivo, dei gestori. Tutto ciò mentre le esigenze di finanza pubblica portavano a progressivi aumenti dell’imposizione fiscale del settore e si avvicinavano le scadenze delle diverse gare. -Con la società civile (laica e religiosa), per assicurare un’interlocuzione istituzionale, per meglio comprenderne le istanze ed indirizzarle verso soluzioni di equilibrio che rispondessero ad un dialogo tra i diversi soggetti interessati. -Infine, ma non ultimi, con gli Enti locali, che rappresentavano lo snodo principale, in quanto, proprio in ragione della mancanza di regole generali ed uniformi, si indirizzarono in diffuse scelte regolatorie, principalmente orientate alla contrazione dell’offerta di gioco, in generale adottando vincoli di utilizzo, in particolare limitando gli orari e ampliando le distanze da molti luoghi sensibili (in taluni casi, in verità, addirittura troppi!).
Questa estenuante, ma incessante attività di confronto, aveva come obiettivo esplicito strutturare una normativa che, sulla base delle indicazioni della Corte di Cassazione, favorisse una idea del gioco, nelle sue diverse espressioni, come condizione “normale” della vita delle persone, ovvero come divertimento episodico e non compulsivo e tanto meno dipendente. Ciò significava – e significa – evitare l’affermarsi di due atteggiamenti esasperati: da un lato la completa permissività e, dall’altro, la totale proibizione. Questo approccio ha certamente consentito di operare un salto di qualità di tutti gli attori verso la convinzione che la tutela della persona fosse da considerare prioritaria e centrale, ma non al punto di arrivare a condividere una visione univoca con regole di rilevanza nazionale. Ciononostante ci ha permesso di raggiungere due risultati principali: a) un provvedimento di riduzione di oltre il 30% delle 400 mila slot che operavano nel mercato, che ha riequilibrato il sistema. Va detto che esiste ancora oggi un’ulteriore spazio di riduzione, compatibile con le eigenze del mercato, soprattutto se, come dirò più avanti, se collegato alla razionalizzazione più generale dei punti vendita da raggiungere secondo piani territoriali predefiniti, da concordare tra lo Stato centrale e le Autonomie locali. b) l’Intesa in Conferenza unificata del settembre 2017, che prevedeva un’articolata regolazione di molti aspetti rimasti sino ad allora irrisolti: tra cui una drastica riduzione complessiva (circa la metà!) dei punti gioco; la separazione fisica tra i luoghi di gioco e quelli di pubblico esercizio; il controllo da remoto degli apparecchi; la dimensione e la qualità dei locali adibiti a gioco; la distanza tra un apparecchio ed un altro; l’adozione di tempi di intervallo automatici tra una giocata e un’altra; la riduzione da 500 a 100 euro della puntata massima nelle Vlt; la formazione degli operatori incaricati dei rapporti coi giocatori, e cosi via. Questa intesa – che alla luce dei fatti si rivelò, almeno sino ad oggi, il più compiuto tentativo di riforma, come fu tardivamente riconosciuto -, fu allora vissuta come un compromesso non del tutto soddisfacente. -Né per gli Enti locali, che erano divisi sulle scelte più o meno restrittive; senza, peraltro, doversi preoccupare dei conseguenti effetti finanziari non partecipando alla ripartizione delle entrate fiscali; -né per gli operatori del settore, che non avevano ancora del tutto percepito la grave crisi reputazionale che li aveva coinvolti; -nè per rilevanti componenti della società civile che, insistendo sulla identificazione tra il gioco in quanto tale e l’usura, non erano in condizioni di condividere alcuna mediazione. -né per la Ragioneria Generale dello Stato, in quanto la riduzione dei punti gioco, così come prevista dall’Intesa, comportava una teorica riduzione del gettito fiscale, peraltro compensata dal trend storico della crescita costante del volume di gioco (ovviamente eccezion fatta per le due annualità del Covid) e, comunque, sempre minore di quella prevista da alcuni regolamenti locali già in vigore. Alla luce di queste valutazioni si comprende perché, nonostante gli sforzi di molti, il tentativo di applicare la delega del 2014, così come interpretata dalla Intesa in Conferenza Unificata del 2017, è arrivato quasi al risultato di diventare legge, ma l’ha mancato per poco.
La conclusione della XVII legislatura e le alterne vicende della XVIII hanno reso vani i tentativi di riprendere il filo, nonostante che, sia pure da punti di vista diversi, ma con comuni intenti, il dossier sia stato aperto da tutti i sottosegretari con delega che si sono succeduti nei tre governi Conte 1, Conte 2 e Draghi. In ogni caso il lavoro fatto non è stato inutile, in quanto si è progressivamente affermata l’idea che quella tracciata dalla Intesa in Conferenza Unificata del 2017 era la strada da praticare; così come affermato anche nella relazione illustrativa al decreto legislativo in questione. Nel frattempo il settore è profondamente cambiato: sia nella più equilibrata percezione generale dei problemi; compreso l’equilibrio tra indispensabile tutela delle persone e necessaria risorsa fiscale; sia nella maggiore predisposizione degli Enti locali e della società civile a condividere soluzioni non localistiche o non proibizioniste. Lo dimostra la seconda ondata di regolamenti comunali e di leggi regionali, tra cui alcuni pienamente coerenti con la necessità di tutelare le persone, prevenire l’eccesso di domanda, ridurre l’offerta. sia nella sua composizione, con la drastica riduzione e concentrazione del numero degli operatori. Anche se, va osservato che si è affermata una prevalenza non italiana nell’azionariato di controllo e resta ancora a maglie troppo larghe la filiera e ancora non sufficientemente unitaria la rappresentanza merceologica. Questioni, queste ultime, sulle quali mi permetto di raccomandare al Parlamento e al Governo una costante attenzione che tenga conto dell’importante tradizione nazionale del settore, sia dal punto di vista tecnologico, che operativo. A cominciare dal fatto che l’innalzamento della base d’asta, peraltro coerente con le scelte operate di recente anche da altri Paesi europei, non diventi una misura discriminate verso una parte del settore, ma costituisca un presupposto verso una progressiva riorganizzazione mirata a garantire stabilità regolatoria e fiscale, parità di condizioni, tutela dei giocatori e salvaguardia della salute pubblica. Non va, iinfatt, dimenticato che il settore del gioco italiano si è distinto per essere uno dei più efficaci nella lotta alla malavita organizzata e alla illegalità. Fa, perciò, riflettere la scelta di alcuni Istituti finanziari di escludere rapporti con società del gioco certificate e riconosciute. Per questi motivi è, a maggior ragione, necessario un quadro normativo unitario che consenta, da un lato, di offrire certezze nella realizzazione delle gare che vanno definitivamente bandite al più presto per tutti gli aspetti e componenti nei quali si articola l’offerta on line e fisica; dall’altro, di garantire una governance mmatur del settore. Tutto ciò consente di completare il percorso allora avviato, rispondendo alla domanda di riforma e regolarizzazione, che è rimasta una stringente necessità.
Il punto di fondo è sempre stato quello di recuperare una normativa generale con valenza nazionale. L’attuale delega fiscale, e gli orientamenti previsti nel decreto legislativo oggi all’esame di questa Commissione, possono, con gli opportuni aggiustamenti, perseguire questo obiettivo. Peraltro, la recente nuova intesa nella Conferenza unificata, che segna una nuova disponibilità degli Enti locali, aiuta il possibile il raggraggiungim di tale risultato. Non va, pertanto, trascurata, la richiesta di comuni, province e regioni a prevedere misure di compartecipazione al gettito derivante dal gioco legale, segno di una volontà di condividere responsabilità e doveri nel delicato processo di regolamentazione del settore. Regolamentazione che per il gioco online è da tempo presente nella legislazione italiana, con contenuti molto precisi e avanzati. Semmai, il problema era la troppa elusione e la crescente concorrenza delle piattaforme estere. Problema, peraltro, che – mi si permetta una digressione – si presentò anche per il gioco fisico, soprattutto in concorrenza alla rete italiana dei Casinò; il che portò anche a formulare una riforma dei Casinò, prevedendo un controllato allargamento del loro numero; allo scopo, da un lato di prevenire il “turismo” da gioco che si indirizzava verso la Slovenia, l’Austria e Malta; ma, dall’altro, di trovare un nuovo equilibrio territoriale che poteva (e può!) realizzarsi con una limitazione della presenza di sale nel territorio circostante la Casa da gioco pubblica, andando così incontro sia alla richiesta di limitare l’offerta, sia di garantire una offerta più qualificata. Anche perché, come universalmente riconosciuto, dal punto di vista della sicurezza e della legalità, i Casinò sono i punti gioco più protetti. Quello che mi interessa qui evidenziare che, sulla scorta di questa idea, per molti motivi mai realizzata, ha preso corpo la prospettiva di arrivare ad una trasformazione dell’offerta limitando le sale gioco private nella misura massima di circa 10 mila in tutto il Paese (rispetto ai quasi 100 mila di partenza) ma qualificandole. La diffusione del gioco on line ha cambiato la prospettiva dell’offerta, aumentandola ed allargandola; ma non ha annullato la possibilità di realizzare una ragionata riduzione dei punti fisici. In conclusione, penso di poter affermare che, al di là delle osservazioni critiche di merito, alcune delle quali ho cercato di esporre, in linea generale esiste una continuità tra l’accordo in Conferenza unificata del 2017 e i principi enunciati dal Parlamento nell’articolo 15 della delega fiscale, in particolare quando si richiama la centralità della persona e la sua tutela, nonché la necessità di una razionalizzazione del settore. Spero, perciò, che oltre al decreto legislativo sul gioco on line, oggi in discussione, possiamo disporre in tempi brevi anche del decreto sul gioco fisico. Solo una riforma generale completa e attuata in tempi brevi, permetterà di raggiungere gli obiettivi attesi da tempo.
GGPOKER
La liquidità internazionale globale del poker online 1. Cristallizzazione del periodo “sperimentale” di esclusione da ogni forma di liquidità internazionale. L’attuale divieto per i giocatori italiani di giocare con giocatori stranieri non residenti in Italia è il frutto di una scelta politica assunta all’avvio del gioco del poker online in Italia: tale scelta fu adottata su base temporanea, salvo poi non essere più stata messa in discussione. Il perdurare di questo “periodo transitorio” ha contribuito ad erodere le quote di mercato del poker online a tutto vantaggio di giochi – roulette e altri giochi da casinò – che, a differenza del poker, non sono giochi d’abilità, rendendosi responsabili di fenomeni di ludopatia che, statisticamente, sono molto più rari tra i giocatori di poker online.
- Implementazione dell’accordo con Francia, Spagna e Portogallo sottoscritto dall’Italia nel 2017 Un accordo per l’adesione ad un bacino di liquidità condivisa è stato sottoscritto nel 2017 dall’Italia con altri tre Paesi europei ma, fortunatamente, non è mai stato implementato, in quanto, secondo talune analisi, viziato da una prospettiva contraria agli interessi dell’Italia. Infatti, nel mercato creato da questa liquidità a quattro (Italia, Spagna, Portogallo, Francia), data l’assenza di operatori italiani internazionali e l’esiguità degli altri mercati, si è imposto l’operatore francese Winamax che trarrebbe di nuovo il massimo beneficio dall’ingresso dell’Italia nella liquidità condivisa con la Francia. Una posizione che, di fatto, porrebbe in condizione di svantaggio tutti gli operatori italiani e stranieri che hanno ormai optato per una piattaforma (ipoker) poco diffusa in quei mercati, ma molto competitiva nel resto del mondo. Data l’esiguità dei mercati in considerazione, oltre ad avvantaggiare l’operatore francese, una la liquidità ristretta solo a Italia, Francia, Spagna e Portogallo sarebbe insufficiente a garantire la competitività del prodotto e un aumento del gettito.
- Entrate erariali ed effetti sulla sicurezza Fermo restando che ai giocatori italiani continuerebbe ad applicarsi l’attuale normativa, l’apertura ad una liquidità internazionale – in linea con quanto avviene anche nei mercati con le regolamentazioni più stringenti – rilancerebbe il gioco del poker online grazie alla possibilità, per i nostri giocatori esperti, di partecipare a tornei internazionali e produrrebbe maggiori entrate stimate in circa 20 milioni di euro/anno. A tal riguardo, la differenza tra 267M€ di potenziale (con liquidità internazionale) e la stima attuale di 175M€ (senza di essa) vale 92M€ di imponibile aggiuntivo. La tassazione corrente è il 25%, pertanto il beneficio per l’Erario può essere stimato in 23M€. Per essere conservativi, riteniamo che una previsione di 20M€/anno sia corretta. Non secondario sarebbe, inoltre, l’effetto sulla sicurezza – laddove la platea di giocatori è più ampia, è statisticamente più difficile organizzare “combine” – e sulla promozione dei casinò fisici italiani che, a quel punto, diventerebbero sedi appetibili per eventi di poker dal vivo di caratura internazionale, attualmente appannaggio di Malta, Repubblica Ceca e Inghilterra, con evidenti ricadute positive per le comunità locali e le finanze pubbliche.
- Schema di d.lgs. di riforma del gioco a distanza – Considerazioni sul poker online È necessario, a questo punto, soffermarsi su alcune considerazioni di carattere normativo anche in considerazione dello schema di d.lgs. di riforma del gioco a distanza attualmente sottoposto al parere delle Commissioni Finanze di Camere e Senato. I giochi pubblici a distanza consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato da ADM, sono elencati dall’articolo 6, il quale, alla lettera d), prevede i “giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo (…)”. Inoltre, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 6, “la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamento”. Tuttavia, è bene precisare che il secondo periodo del comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti, continuino ad applicarsi le discipline di gioco vigenti anteriormente al decreto. È evidente che il poker online sia consentito all’interno del nostro ordinamento (come confermato dall’articolo 6, lettera d)); tuttavia, a normativa vigente, per gli utenti è possibile esclusivamente partecipare a tavoli con altri giocatori italiani. Per quanto su premesso, riteniamo che: 1) un prossimo regolamento di adeguamento della disciplina del poker online apra alla possibilità di partecipare a tavoli con giocatori di tutto il mondo (liquidità internazionale globale), pur nel rispetto delle norme attualmente vigenti in materia; 2) che l’eventuale adozione del regolamento venga effettuata in un momento precedente all’indizione del nuovo bando di gara al fine di aumentare l’attrattività del titolo concessorio e giustificare, in parte, l’aumento del costo della licenza.
ALLEGATO – Proposta di osservazione per parere parlamentare su Atto Governo 116 “in relazione all’articolo 6, comma 2, dello schema di decreto in esame, provveda il Governo ad adeguare con regolamento la disciplina del poker online, precedentemente all’indizione del bando di gara dei giochi a distanza, al fine di introdurre la liquidità internazionale globale del suddetto gioco di abilità anche in ottica di valorizzazione e ampliamento della platea degli operatori interessati alle concessioni, di allineamento agli standard internazionali, di mantenimento del gettito erariale di questo prodotto e come misura di contrasto al gioco illegale.”
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene lo schema di decreto legislativo strategico per le dimensioni di assoluta rilevanza che il fenomeno del gioco d’azzardo assume in Italia.
- Alcuni dati
Secondo i dati forniti dall’Agenzia dei Monopoli (ADM) per l’annualità 2022, la raccolta complessiva da gioco d’azzardo è stata di 136 miliardi di euro, con un aumento del 292% dal 2006 al 2022. Con riferimento alla sola rete fisica, nel 2022 la raccolta da gioco sul territorio nazionale è stata di 63 miliardi di euro. Il trend per il gioco praticato in luoghi fisici è rimasto costante dal 2012 al 2019, per diminuire drasticamente nel biennio successivo. La raccolta da gioco su rete telematica si è attestata nel 2022 a 73 miliardi di euro, con un aumento del 373% rispetto al 2012. La raccolta su rete fisica è risultata superiore a quella su rete telematica sino al 2020, anno delle restrizioni alla mobilità e al gioco d’azzardo in luoghi fisici dovute alla pandemia da Covid-19, quando il trend si inverte e, per la prima volta, la raccolta da gioco online supera quella da gioco fisico. Rapportando i dati ADM alla popolazione residente in Italia secondo i dati ISTAT 2022, per quanto riguarda il gioco su rete fisica, la raccolta pro-capite ammonta a 1.069€; per il gioco telematico, la raccolta pro-capite sale a 1.239€. Riguardo alla diffusione del gioco d’azzardo, in Italia il dato più accreditato si basa sulle indagini campionarie IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs) ed ESPAD® (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) e sullo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare). Dallo studio campionario IPSAD®, condotto nel 2022, si stima in quasi 30 milioni il numero delle persone tra i 18 e gli 84 anni che in Italia hanno giocato d’azzardo almeno una volta nella loro vita (62%), 20 milioni e mezzo lo hanno fatto nel corso del 2022 (43%) e in 10milioni hanno riferito di aver giocato negli ultimi 30 giorni (21%). Il gioco “onsite”, ossia quello praticato recandosi presso luoghi fisici (ricevitorie, sale scommessa, edicole, bar, autogrill), risulta ancora maggiormente praticato con percentuali del 42% delle persone, mentre quello “online”, cioè, praticato tramite l’utilizzo di Internet, dal 7,3% nel corso del 2022. Il gioco “online” è maggiormente praticato dalle persone più giovani, che lo hanno utilizzato principalmente per scommesse sportive.
- Livello di rischio di problematicità associato ai pattern di gioco
Attraverso il test di screening Problem Gambling Severity Index (PGSI), adattato e validato per l’Italia, è possibile stimare il livello di rischio di problematicità associato ai pattern di gioco. Nel complesso, il 13% (oltre 2milioni e mezzo di persone) dei giocatori presenta caratteristiche di gioco potenzialmente a rischio: si tratta di giocatori che, ad esempio, hanno giocato somme di denaro maggiori rispetto a quanto potevano permettersi di perdere, che hanno preso in prestito denaro o venduto qualcosa per realizzare somme destinate al gioco o che si sono sentiti in colpa per il loro modo di giocare o per le conseguenze del proprio gioco. Per quanto riguarda i più giovani, l’adolescenza si caratterizza come quel periodo dello sviluppo dove aumenta la probabilità di sperimentare e adottare comportamenti che possono avere conseguenze sulla salute, come l’uso di sostanze (tabacco, alcol, cannabis) e il gioco d’azzardo. Nel corso degli ultimi anni la diffusione del gioco d’azzardo fra gli adolescenti è stata riconosciuta come un’importante tematica di salute pubblica. Lo studio campionario ESPAD® condotto nel 2022 rileva che il 57% degli studenti tra i 15 e i 19 anni, pari a quasi 1 milione 500mila ragazzi, afferma di aver giocato d’azzardo nella propria vita e il 51% (1 milione 300mila ragazzi) nel corso dell’anno. Entrambi i valori sono i più alti mai registrati dal primo anno di rilevazione. Nel 2022, quasi 200mila studenti hanno giocato d’azzardo online (8,1%), in particolare i ragazzi. I giochi maggiormente praticati online sono totocalcio, totogol e scommesse sportive (47%), seguiti da altri giochi di casinò virtuali, come roulette e dadi (28%), scommesse virtuali (27%) e slot machine/videolottery (25%). La maggior parte dei giocatori online gioca presso la propria abitazione (60%), il 44% a casa di amici, il 25% a scuola, il 21% in luoghi pubblici chiusi, il 19% presso luoghi pubblici aperti come piazze e parchi e il 6,4% sui mezzi di trasporto. Lo strumento maggiormente utilizzato per giocare online è lo smartphone, seguito da computer, tablet, console e televisione. Il 60% dei giocatori utilizza un account personale, il 30% quello di un amico o di un conoscente maggiorenne, il 13% quello di un genitore e il 6,7% quello di fratelli o sorelle maggiorenni. Il test di screening South Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents (SOGS-RA30) permette l’osservazione di differenti pattern di gioco, differenziando gli studenti giocatori in giocatori “non a rischio”, “a rischio” e “problematici”. Circa 67mila studenti presentano un profilo di gioco definibile “problematico” e quasi 130mila “a rischio”. Si tratta di giovanissimi che prendono in prestito denaro o rubano qualcosa pur di avere i soldi per giocare, fanno assenze a scuola, hanno difficoltà a smettere di giocare e/o discussioni con amici e parenti a causa del gioco.
- La nuova “frontiera” del gioco d’azzardo on line associato al “gaming”
Al tema del gioco d’azzardo on line si associa quello del gaming; nel 2019, infatti, l’OMS ha definito un nuovo profilo di rischio in riferimento alla questione minorile: la gaming addiction o gaming disorder. In sostanza, si sta verificando una convergenza tra il gambling, cioè il gioco d’azzardo tecnologico, e il gaming, che è il gioco ludico interattivo sul cloud, fino al diffondersi di una vera e propria patologia. Questo perché nel gaming, autorizzato ai minori perché non si vince denaro, il denaro serve per proseguire nel gioco attraverso l’acquisto di scatole di cui non si conosce il contenuto. Il meccanismo di stimolo, rinforzo, reazione, è quindi assolutamente similare a quello del gioco d’azzardo. Sul piano sanitario esistono oggi ampie evidenze sulla possibilità che l’internet gaming possa evolvere nel senso di una vera e propria dipendenza. Molti giovani usano i videogame come passatempo o come hobby, tuttavia, quando il tempo speso a giocare diventa eccessivo, il gaming può risultare pericoloso, influendo negativamente sul funzionamento del ragazzo o della ragazza, sulle sue relazioni sociali o sul rendimento scolastico. Secondo il test di screening validato da Holstein, quasi 400 mila studenti (16%) presentano un profilo di gioco “a rischio”, con percentuali più che triple tra i ragazzi rispetto alle ragazze (M=24%; F=7,2%). La Conferenza auspica che il nuovo d.lgs. integri la disciplina vigente in termini di mantenimento, superamento o adeguamento, con semplificazioni e trasparenza, nonché nel rispetto della piena tutela dei soggetti più vulnerabili e della prevenzione dei disturbi da gioco d’azzardo e da gioco minorile. Alla luce di queste considerazioni, le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 111/2023, anche con riferimento agli effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali ovvero sulle competenze regionali. Ravvisano l’importanza di aver sottoposto all’esame della Conferenza anche questo schema di decreto legislativo che definisce il “quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia” in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza ma soprattutto che anticipa (art.1, c.2) che “Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali.” Si evidenzia, d’altro canto, che • b) la legge, incluso il presente decreto [che] costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia (art.5, c.1, lett. b) • “3. In attuazione del principio di stabilità delle regole della concessione …gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l’eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.” (art.5, c.3). Si tratta, a questo punto, di valorizzare i seguenti punti: • Art.2, c.1, lett. g) g) ‘gioco responsabile’, l’insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato; • Art. 14 (Tutela della salute del giocatore), c. 1: “Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia. c. 3: l’istituzione di “una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori” con componenti designati dagli enti territoriali; • Art. 15 (Misure di tutela e protezione del giocatore): i criteri per tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nelle forme organizzative del concessionario e degli strumenti tecnici, tecnologici e informatici . Queste tematiche sono di specifica rilevanza per le competenze regionali richiamate anche all’articolo 3, nelle lettere c); d); l): c) sviluppo del gioco sicuro, v o l t o ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali; d) promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore; l) utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili. Per questo schema di decreto legislativo, non si ravvisano impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza esprime, pertanto, l’intesa, con le osservazioni riportate di seguito e chiede di istituire un tavolo di lavoro volto a condividere i contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica di prossima emanazione. Osservazioni: 1) All’articolo 2 si ritiene opportuno eliminare i termini “gioco responsabile” e “gioco sicuro”, non riconosciuti dalla comunità scientifica, e che il termine “ludopatia”, anch’esso contestato in ambito scientifico, sia sostituito con “gioco d’azzardo patologico” o “disturbo da gioco d’azzardo”; 2) all’articolo 2, comma 1, il punto r) relativo al “punto vendita ricariche”, scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario, configura fattispecie potenzialmente in contrasto con molte norme regionali in materia, segnatamente con l’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco. Ad esempio: È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo. Si invita a valutare inoltre la contraddittorietà di un punto vendita ricariche che effettua apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme; 3) all’articolo 3 si chiede di valutare il mantenimento del divieto di pubblicità (che recentemente ha portato ad importanti risultati con sanzioni elevate alla società META proprietaria dei principali canali social), con l’eliminazione della lettera l del comma primo; 4) all’articolo 3, comma 1, si propone di eliminare i riferimenti al ‘gioco sicuro’ e al ‘gioco responsabile’; 5) all’articolo 4, si invita a valutare l’opportunità di sostituire la dicitura “protezione” con “tutela” della salute al comma secondo in maniera corrispondente al dettato costituzionale (art. 32) ed ai principi da esso derivanti; 6) all’articolo 5, si osserva quanto segue: pur in assenza di specifiche competenze in materia di sistema concessorio, in linea generale si riporta quanto già osservato all’articolo precedente: Si invita a valutare con attenzione il rispetto del principio di libera concorrenza e nello specifico del divieto generale di accordi restrittivi della concorrenza (articolo 101 TFUE). Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza, quali gli abusi di posizione dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonché le fusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che provocano distorsioni della concorrenza (Fonte: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/82/politica-della-concorrenza Note tematiche sull’Unione europea); 7) all’articolo 6, c.5: L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia la concessione all’esito di gara pubblica e subordinatamente al rispetto fra i requisiti /condizioni, da prevedere nel bando di gara, anche dell’”i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione dell’Agenzia;” Si ritiene strategico un coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nella definizione delle linee generali delle misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico; 8) all’articolo 12, si invita a valutare con attenzione i contenuti della relazione avente a oggetto “Il Fondo per il gioco d’azzardo patologico” di cui alla Deliberazione 30 dicembre 2021, n.23/2021/G della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Si veda in particolare il Capitolo IV della relazione stessa (in allegato). Si richiama quanto già esplicitato con riferimento alla tutela della salute. La raccolta e l’elaborazione dei dati è di fondamentale importanza, ma questa deve perseguire anche la prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo. Ai fini della tutela della salute, la diffusione e lo sviluppo dell’offerta di giochi pubblici dovrebbero essere limitate e non potenziate; 9) all’articolo 13 (Punti vendita ricariche), è prevista l’istituzione di un albo per la registrazione “dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, …”. Sarebbe opportuno che le Regioni e Province autonome possano accedere almeno alle indicazioni delle sedi di tali punti di vendita di ricariche in quanto “luogo della rete fisica di gioco”. La conoscenza della dislocazione è informazione necessaria anche per la definizione dei criteri di distribuzione e concentrazione territoriale delle reti fisiche del gioco e per le misure per contrastare il gioco patologico ai fini di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della Salute. Si valuti, pertanto una integrazione dell’articolo. Inoltre, si osserva quanto segue: il riconoscimento dell’attività dei Punti Vendita Ricariche con un albo nazionale estende le possibilità di offerta e quindi la platea di potenziali giocatori. Ciò è in netto contrasto con le iniziative e le attività di prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo poste in essere nel territorio. Si ribadisce quanto osservato con riguardo all’articolo 2, ovvero: Il “punto vendita ricariche”, scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario, configura fattispecie potenzialmente in contrasto con molte norme regionali in materia, segnatamente con l’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco. Ad esempio: È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo (Regione del Veneto – Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, art. 9, comma secondo). Si invita a valutare inoltre la contraddittorietà di un punto vendita ricariche che effettua apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme; 10) all’articolo 14 si chiede di valutare di ampliare il Titolo a tutto il campo della “Promozione e tutela della salute”, inserendo indicazioni per l’attuazione di interventi per la Promozione e tutela della salute pubblica, finalizzati alla prevenzione e alla facilitazione dell’accesso precoce alle cure. Si chiede il mantenimento del ruolo e delle competenze esclusive in materia di salute dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute; 11) all’articolo 15 si propone che i criteri e le indicazioni per gli strumenti e le misure da implementare ai fini della tutela e protezione del giocatore e del contrasto del gioco d’azzardo patologico siano definiti in maniera dettagliata con il coinvolgimento delle Istituzioni deputate alla tutela della salute (comprese nello specifico le Regioni) sia nella fase preventiva di indirizzo che in quella successiva di monitoraggio. Si propone di valorizzare, a questi fini, il supporto dell’Osservatorio sopra richiamato; 12)si invita a valutare con attenzione l’opportunità di inserimento dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 16, comma primo. Si invita altresì a valutare l’opportunità di una norma, qual è quella dell’articolo 20, comma primo, che consente, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco. Questa disposizione può infatti contrastare la dichiarata tutela del giocatore. Infine, si chiede di valutare l’opportunità della seguente disposizione: “i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari”; 13) all’articolo 23 si propone che siano fornito al Parlamento un quadro di informazioni completo, compresi i dati riguardanti l’impatto sulla salute (dati epidemiologici) e la ricognizione delle azioni attuate nell’ambito della prevenzione e della cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo; 14) l’articolo 24, comma 1, l.a), rimanda a un successivo decreto legislativo l’individuazione delle disposizioni di natura normativa primaria, secondaria e amministrativa generale <>. Questo aspetto di opacità, in considerazione dei tempi strettissimi a disposizione per l’esame del provvedimento, assieme alla frammentazione della disciplina vigente in via di sostituzione – non richiamata peraltro neppure nelle relazioni accompagnatorie – risulta di ostacolo alla possibilità di comprendere e valutare appieno, nell’immediatezza richiesta, le implicazioni del provvedimento e il suo impatto di revisione della disciplina vigente, che sia in termini di mantenimento, superamento o adeguamento. In sostanza, la reale ed effettiva portata del provvedimento sarà conoscibile solo ex post grazie al successivo provvedimento cui si affida l’individuazione delle norme da ritenersi abrogate per incompatibilità, a fronte, si osserva peraltro e ulteriormente, dell’opposta scelta di potenziare per quanto possibile, sul piano delle fonti, la valenza del decreto delegato, con la qualificazione che ne viene fatta di <> le cui disposizioni potranno essere modificate o abrogate solo in modo esplicito (v. art. 1, comma 1; art. 5, c. 1 e 2); 15) all’articolo 25 si osserva quanto segue: con riguardo agli effetti finanziari del provvedimento, che la relazione tecnica definisce importanti ed immediati o dal potenziale impatto finanziario a medio e lungo termine, a seconda delle disposizioni di riferimento, per gli introiti che ne deriveranno all’erario, si segnala la necessità di risorse per il potenziamento delle misure di prevenzione, cura e riabilitazione indotto dall’ampliamento dell’offerta di giochi d’azzardo nel settore online. Le entrate garantite all’erario dovrebbero essere commisurate con i costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività. Pertanto, si chiede di valutare l’incremento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Lo schema di decreto legislativo che sarà emanato in relazione “ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica” sarà verificato previa valutazione dei contenuti del documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico approvato con Intesa n. 103/CU del 7 settembre 2017. Stante il ruolo e le responsabilità delle Regioni e dalle Province autonome sul tema dei punti delle reti fisiche del gioco e in materia di Tutela della Salute, si anticipa, ai fini di una valutazione preventiva della questione, che sarà richiesta la possibilità che si consideri una compartecipazione regionale sia al canone di concessione dei punti delle reti fisiche del gioco che sul provento del gioco al netto delle vincite erogate e degli aggi. A tal proposito si anticipa in allegato un’ipotesi normativa.
ALLEGATO
Proposta normativa sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111” Art. … 1. Al fine di rafforzare l’attività di prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico, in relazione anche alle competenze regionali in materia di sanità e assistenza sociale di cui all’art. 117 terzo e quarto comma Cost., è attribuita alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, una compartecipazione del 5 per cento al gettito dell’imposta sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, riferibile al territorio regionale. 2. Le modalità di attribuzione alle regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine del 30 giugno 2026.
Relazione La pratica dei giochi d’azzardo, e le conseguenti condizioni patologiche della ludopatia o “disturbo da gioco d’azzardo” (come definito dal D.L. 87/2018), hanno raggiunto un livello tale da indurre il legislatore nazionale e quello regionale ad emanare interventi normativi di natura preventiva, anche a contenuto finanziario, diretti a contrastare l’espansione di tale fenomeno. Alla base degli interventi finanziari, vi è anche la considerazione dei potenziali risparmi di spesa sanitaria conseguenti ad una riduzione dei soggetti affetti da tale patologia e quindi dei conseguenti minori costi sociali. Inoltre, il prelievo sul gioco d’azzardo, come quello su altre attività potenzialmente dannose quali i consumi di alcol e tabacco, si possono considerare “ticket preventivi”, rispetto alle prestazioni sanitarie cui potrebbero essere soggetti coloro che ne fanno uso. In quest’ottica appare opportuno riconoscere il ruolo primario delle Regioni, nell’ambito delle proprie competenze di materia sanitaria e sociale, nell’intervento di prevenzione e cura delle conseguenze del gioco d’azzardo patologico. La correlazione esistente tra i soggetti passivi dell’entrata e quelli potenzialmente beneficiari della spesa, infatti, come sostenuto da consolidata dottrina, suggerisce dal punto di vista dell’efficienza l’attribuzione a livello decentrato (regionale) tale tipologia di prelievo, in quanto basato sul cd. principio del “beneficio”. In tal modo le Regioni, oltre che poter rafforzare gli interventi diretti nel campo della ludopatia, potrebbero beneficiare del prelievo su consumi “non meritevoli” (come appunto quello sui giochi) finanziando maggiormente altri “meritevoli” di propria competenza, come sanità, sociale, formazione, ecc. La presente proposta normativa, attraverso l’istituzione di una compartecipazione regionale all’imposta sugli apparecchi e congegni di gioco, ha lo scopo di stabilizzare e rendere più congrue le risorse impiegabili in materia di contrasto alla ludopatia, o in altri ambiti di natura sanitaria e sociale, senza tuttavia configurare un formale vincolo di destinazione, vietato dall’articolo 119 della Costituzione. L’importo complessivo della compartecipazione regionale assommerebbe, sulla base dei gettiti medi previsti dallo Stato per gli anni 2024-2026, a 294 milioni di euro. Di seguito si riporta una serie storica dei tributi statali in materia di giochi e, con riferimento all’imposta oggetto di proposta di compartecipazione regionale, le previsioni di bilancio dello Stato 2024-2026 con stima della compartecipazione.
CIGO
Nel ringraziare per l’invito a partecipare in Audizione presso codesta Ecc.ma Commissione, mi pregio sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni con le quali, fermo il plauso per la meritevole intenzione di dotare finalmente il settore dei giochi pubblici di una disciplina di carattere organico, ci si prefigge altresì di illustrare sinteticamente e schematicamente, le rilevate criticità in merito allo schema del piano di riordino. Del resto l’Associazione CIGO (Concessionari Italiani Gioco Online) è stata costituita d’urgenza (il 6 febbraio u.s.) dalle piccole e medie imprese italiane del settore – attive ed operative nel mercato del gioco online fin dagli inizi del processo di regolarizzazione avviato nel 2009 – proprio al fine di meglio ed unitamente rappresentare la viva preoccupazione di tutti gli operatori aderenti, in riferimento ad una proposta di riordino che nemmeno velatamente rischia, ove adottata senza opportune modifiche, di compromettere gravemente la sopravvivenza stessa di gran parte degli attuali Concessionari. Il tutto, peraltro, senza alcuna certezza in ordine all’effettiva capacità:1) di conseguire gli obiettivi economico-finanziari di fabbisogno statale sui quali molta aspettativa ripone il legislatore e 2) tanto meno di conseguire quelli di carattere sociale (sicurezza, ordine pubblico, antiriciclaggio e tutela del giocatore), doverosamente posti in primissimo piano dal Legislatore.
Principi ordinamentali (in Italia e in Europa)
Per quanto riguarda i Principi generali, peraltro apertamente espressi nello schema di riordino, CIGO li condivide appieno. Ed in effetti, il gioco pubblico in Italia, come anche dettato dalla legge delega, non può non essere (art. 3) gioco … tutelato, legale, sicuro, responsabile, trasparente, equilibrato, conforme a legge, tracciabile, unitario ed uniforme e financo, a determinate regole, opportunamente pubblicizzato. Del resto, tutti gli aderenti all’Associazione hanno sempre operato nel rispetto di detti Principi, che lo Stato ha potuto efficacemente tutelare anche e soprattutto grazie alla loro correttezza operativa, venendosi a realizzare, anche in virtù della loro presenza, un costante presidio di legalità. In riferimento ai parimenti condivisi Principi europei, (art. 4) il legislatore li ha declinati espressamente in libera concorrenza sul mercato comune, non discriminazione, effettiva protezione del giocatore (soprattutto se minorenne), buona fede nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, nonché stabilità delle regole rispetto al piano di investimenti della concessione nel rispetto in quanto criterio di adeguata tutela dell’affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione; con l’opportuna precisazione che i Principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia, cosicché l’interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.
Criticità rilevate – premesse
Condivisi, come detto, i Principi, appare ora allo scrivente che alcune scelte del riordino risultano inefficaci e/o inidonee alla soddisfazione degli obiettivi prefissi, se non addirittura, in alcuni casi, perfino in violazione dei Principi medesimi. Ci si intende riferire ceteris omissis da un lato alle scelte economico-finanziarie sottese allo schema di riordino (previsione di un’elevata una tantum e limitazioni irragionevoli all’operatività dei cd P.V.R.) e dall’altro all’adozione di norme escludenti modelli di business già presenti e legittimati (cd Skin), il tutto con (im)prevedibile fioritura di indesiderabili effetti sul mercato, per ovviare ai quali la proposta del Legislatore sembrerebbe ridursi ad un inattuabile invito all’Aggregazione ovvero all’Avvalimento tra gli operatori economici, strumenti di fatto inattuabili (aggregazione) alla luce dell’assetto in essere (perdita di identità/brand, confusione nel giocatore a tutto vantaggio dei grandi concessionari privi di skin, riduzione dell’offerta con inaridimento ed atrofia del mercato a svantaggio dello Stato concedente e dei giocatori, perdita di valore di avviamento, problemi di valutazione aziendale tra i soggetti in aggregazione) e/o inconferenti (avvalimento), rispetto all’immediata richiesta di esborso di così elevati importi per accedere alla gara. Il tutto, pure a fronte di contromisure a contrasto (art. 22) che, in sincerità, suscitano non poche perplessità.
Criticità rilevate – dettaglio
Le maggiori criticità rilevate allo stato riguardano: 1) L’elevatissima barriera di ingresso economico prevista nella nuova Gara (cd una tantum) 2) La disciplina restrittiva in materia di commercializzazione attraverso le c.d. SKIN 3) La disciplina prevista per i Punti Vendita Ricariche (P.V.R.) 1) L’elevatissima barriera di ingresso economico prevista nella nuova Gara (cd una tantum) L’importo della cd una tantum di cui all’art. 6, co.5 lett. p) è fissato invariabilmente (vedi infra) in € 7.000.000,00 e deve essere corrisposto nella misura di quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e tre milioni di euro all’atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario. È opportuno precisare come a fronte di 93 concessionari attualmente esistenti, quelli effettivamente operativi sono appena 75 (salvo errori in eccesso). Ciò premesso, raffrontando l’ammontare del compenso netto (inteso come spesa dei giocatori – imposta unica erariale = net commission) di tutti i Concessionari (dato pubblico reperibile sul sito di ADM), appare evidente che degli attuali circa 75 Concessionari attivi, soltanto i primi 25/30 potrebbero sostenere l’onere economico in rapporto alla propria dimensione aziendale. Conseguentemente: – gli obiettivi di finanza pubblica appaiono non realisticamente raggiungibili, come si evince dalle tabelle di seguito (per maggior dettaglio cfr Allegato CIGO Analisi economico finanziaria riordino gioco), in quanto non parteciperebbero che (… al meglio) 30 operatori:
– non è ragionevolmente ipotizzabile una partecipazione di nuovi operatori (figuriamoci … esteri), in costanza di divieto di pubblicità (decreto Dignità); – l’esclusione di fatto del 60% degli attuali operatori si risolve in palese pratica anticoncorrenziale, come peraltro già rilevato perfino dalla Conferenza Regioni e Province autonome nel documento di posizione sullo schema di riordino, nel quale si legge: Si invita a valutare con attenzione il rispetto del principio di libera concorrenza e nello specifico del divieto generale di accordi restrittivi della concorrenza (articolo 101 TFUE). Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza, quali gli abusi di posizione dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonché le fusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che provocano distorsioni della concorrenza. (Fonte: https://www.europarl.europa.eulfactsheets/itlsheetl82lpolitica-della-concorrerrza Note tematiche sull’Unione europea) Una pratica anticoncorrenziale che in nulla rende maggiormente tutelati i principi indicati in premesse, risolvendosi unicamente in maggior vantaggio di pochi a discapito di altri. – non si vede (ne’ è stato minimamente illustrato nella relazione di accompagno e nell’A.I.R.) quale mai sarebbe la correlazione tra una così elevata misura dell’una tantum e la miglior tutela dei principi ordinamentali italiani ed europei indicati in premesse allo Schema di riordino; – la drastica riduzione degli operatori, indurrebbe una concentrazione irragionevole ed ingiustificabile, ledendo non solo il principio del favor partecipationis, ma anche l’interesse dello Stato ad una significativa pluralità di concessionari per ovviare ad una atrofia di mercato e conseguente inaridimento dell’offerta a discapito della qualità e dell’appetibilità del servizio offerto ai giocatori; – la concentrazione di mercato, con inevitabile e ingiustificato effetto espulsivo di due terzi del mercato legale, stimolerebbe (tant’è che il legislatore del riordino è costretto ad aumentare la spesa per iniziative a contrasto) il proliferare del cd gioco illecito in palese contraddizione con l’azione a tutela dei principi ordinamentali ita-eurounitari, a difesa dei quali ci si attenderebbe che lo Stato orienti le proprie scelte verso ipotesi di riordino improntate al … prevenire anziché curare; – consta che l’abnorme quanto ingiustificabile incremento del costo della concessione sia un unicum tutto italiano non trovando riscontro nei paesi europei; – consta, infine, la palese violazione del divieto di discriminazione sancito sia a livello normativo nazionale che eurounitario ed internazionale, posto che la una tantum si traduce in una sorta di illegittima flat tax uguale per tutti gli operatori senza tenere in alcun conto le rispettive capacità economico-patrimoniali, con effetti distorsivi molto accentuati, nel caso di specie. 2) La disciplina restrittiva in materia di commercializzazione attraverso le c.d. SKIN La pratica concorrenziale (e dunque lecita) delle cd SKIN, da leggersi in chiave di diversificazione di canali e marchi di commercializzazione in capo ad un unico concessionario, esce immotivatamente quanto repentinamente azzerata nello Schema di riordino. Le SKIN sono state molto utili nel processo di legalizzazione di flussi di gioco altrimenti praticati in aree di illegalità. L’incremento della percentuale di gioco lecito, con effetti assai benefici anche sul gettito erariale, è confermato nella relazione illustrativa e nell’analisi di impatto della regolamentazione, laddove viene posto a giustificazione della misura (tuttavia esorbitante) della una tantum. A fronte di ciò, il legislatore, piuttosto che regolamentare la pratica, traendone vantaggio eventualmente anche economico, sceglie irragionevolmente di strozzare la voce delle SKIN escludendole dal mercato che, giocoforza, verrà sospinto verso aree di illegalità. Il totale divieto di SKIN risulta inoltre di ulteriore ostacolo verso possibili processi aggregativi tra operatori di medie/piccole dimensioni. 3) La disciplina prevista per i Punti Vendita Ricariche (P.V.R.) Per quanto riguarda il punto 3 è assolutamente condivisibile la parte della norma che mira a disciplinare, monitorare e regolamentare il canale di commercializzazione dei Punti Vendita Ricariche (PVR). Al contrario le limitazioni sul lato dell’operatività concreta, nei fatti renderebbero tale canale privo di qualsivoglia valenza commerciale. Anche sulla localizzazione dei futuri PVR, allo stato prevista in location già autorizzate per i Generi di Monopolio ovvero per scommesse e giochi con vincita in denaro (art. 86 e 88 TULPS), si nutrono forti dubbi sia in relazione alla prevedibile fortissima contrazione del numero di PVR, rispetto alla situazione attuale, sia per l’inevitabile interferenza con le normative locali in tema di gioco fisico.
CONCLUSIONI
Le tre macro problematiche sopra esposte (eccessiva barriera economica di ingresso, cancellazione del segmento SKIN, fortissima limitazione del segmento PVR), in disparte ulteriori profili che ci si riserva di illustrare, ingenerano fortissimi dubbi tanto sul raggiungimento degli obiettivi pubblici (in termini di gettito erariale e di riforma del settore), quanto sugli inevitabili effetti negativi in termini di vigorosa ripresa del mercato illegale/non autorizzato. Quest’ultimo attivo attraverso canali web (i c.d. siti .com) e sul territorio (con la ripresa di vigore dei c.d. CTD). L’Associazione CIGO, nell’interesse dei propri aderenti, tutti concessionari Italiani, nonché dell’equilibrato sviluppo del settore – che fino ad oggi ha potuto esprimere, anche grazie alla serietà del comportamento dei propri Aderenti, una crescita significativa dell’intero comparto – auspica che possano essere ricercate soluzioni che consentano anche agli operatori di piccole e medie dimensioni, di continuare a svolgere proficuamente un servizio pubblico nel rispetto di regole effettivamente conformi ai Principi indicati nelle premesse dello Schema di riordino, eliminate le criticità innanzi rilevate, prevenendo in tal modo il rischio di un annoso contenzioso amministrativo. Si formula espressamente la richiesta di apertura di un tavolo di confronto tecnico tra tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise che contemperino le esigenze pubbliche in termini di gettito e regolamentazione e quelle private in termini di sostenibilità economica e reale libero mercato.
Nel ringraziare codesta Ecc.ma Commissione e l’Onorevole Presidente per la richiesta di approfondimenti avanzata durante la Audizione informale svoltasi lo scorso 15 febbraio u.s., la CIGO amplia l’analisi iniziale tramite la presente sintetica relazione integrativa, estendendola ai principali profili di rischio connessi all’attuale formulazione della proposta di riforma relativa al gioco online. 1- Effetti negativi sul gettito erariale 2- Effetti negativi su aziende ed occupazione 3- Effetti negativi in termini di ampliamento del gioco irregolare 4- Effetti negativi in termini di possibile contenzioso italiano ed europeo.
1- Effetti negativi sul gettito erariale Come già argomentato nella relazione illustrata in Audizione il 15 febbraio u.s., le ipotesi di immediato introito erariale sono oggettivamente sovrastimate per almeno il 40%; come si evince dal documento di analisi contabile (che si allega di nuovo alla presente relazione integrativa) le aspettative erariali, ricollegabili all’ipotesi governative, verrebbero ampiamente disattese in quanto sovrastimate per 150/200 milioni di euro. E ciò per effetto dell’ammontare dell’una tantum oggettivamente (quanto ingiustificatamente) inaccessibile per almeno il 60% degli attuali operatori, oltretutto in combinazione con il vigente divieto assoluto di pubblicità (Decreto Dignità 2019) in pregiudizio di tutti gli operatori, vieppiù esteri. Difficilmente stimabile, inoltre – nel tempo a venire – il mancato introito causato dalla (peraltro illegittima) espulsione dal mercato di detta significativa quota; lo stesso legislatore preconizza il fatto, il che è già indice dell’illogicità manifesta dell’impianto di riordino; offerta che lo stesso legislatore si attende riproposta su canali non autorizzati. Una previsione (plausibile) di stima non inferiore al 20%, comporterebbe un mancato gettito non inferiore a 200 mln di euro anno, al lordo di operazioni di contrasto all’illegalità delle quali, allo stato, non è dato in alcun modo conoscere l’efficacia, non essendosi il legislatore ripromesso di indicarla, nemmeno presuntivamente.
2- Effetti negativi su aziende ed occupazione Per effetto della cancellazione delle concessionarie italiane, una intera filiera produttiva composta di pubblici esercizi (Punti Vendita Ricariche) ed imprese operanti nell’indotto come SKIN, Agenti commerciali, Società di marketing digitale e prestatori di servizi di consulenza nei più diversi ambiti ricollegabili al settore, sarebbe irrimediabilmente travolta, in quanto radicalmente cancellata la domanda a monte. Si stima che, per effetto della cancellazione, in ipotesi, di 50 piccole e medie aziende concessionarie, si verificherebbe una significativa ed imprevista cancellazione dal mercato di non meno di 150 piccole e medie imprese operanti come SKIN, mentre non meno di 30 mila Punti Vendita Ricariche sarebbero espulsi dal mercato, provocando una perdita occupazionale stimabile in 50 mila addetti; per tacere della perdita di gettito erariale. Effetti negativi da ascrivere ad un’incomprensibile scelta di riordino che disattende la consolidata (e tutelata) pratica imprenditoriale della diversificazione dell’offerta (ad es. mediante SKIN), operando in pregiudizio di alcuni a vantaggio di altri, ed impone altrettanto incomprensibili limitazioni operative ai PVR quali: a- limiti operativi avulsi perfino dalla normativa dettata in materia di impiego del contante; b- obbligo di licenza TULPS 86/88 anche se, come esplicitamente previsto dalla normativa attuale e futura, il PVR *NON* svolge né svolgerà attività di raccolta gioco d’azzardo bensì una mera attività di assistenza ai giocatori (apertura/chiusura conti e assai limitata ricarica) e, per l’effetto; c- assoggettamento dei PVR alle disposizioni dettate in materia di ubicazione (distanziometri ed orari di esercizio) e conseguente radicale compromissione della facoltà di esercizio commerciale per quanti ad oggi non dotati del requisito; si prevede una notevole riduzione dagli attuali circa 50mila a non più di 15mila (vedasi tabella allegata) con significativi effetti depressivi sulle aspettative di gettito erariale.
3- Effetti negativi in termini di ampliamento del gioco irregolare Il fenomeno del gioco illegale e non autorizzato, storicamente molto radicato in Italia, riceverebbe dalla riforma come oggi prevista un inaspettato assist: la sparizione contemporanea della maggior parte delle piccole e medie imprese concessionarie e della loro filiera di SKIN e PVR lascerebbe più che significativi spazi di crescita alla raccolta illegale e sommersa, fatta di Centri Trasmissione Dati (CTD) collegati con bookmakers off shore completamente illegali in Italia, siti .com e canali social totalmente fuori dal controllo pubblico, privi di qualsivoglia presidio anti-riciclaggio, controllo contro il gioco minorile e/o contro la ludopatia. L’attuale imprenditoria italiana, rappresentata dalla CIGO, investe già una significativa percentuale del proprio ricavo in pubblicità per il gioco responsabile e per la tutela dei minori e delle categorie fragili rispetto a fenomeni di ludopatia, essendo da sempre e naturalmente interessata alla tutela del tessuto sociale di appartenenza, cui i propri servizi sono rivolti. È di palmare evidenza che le esorbitanti richieste avanzate dal legislatore, inciderebbero più che significativamente sulle risorse destinate a questo scopo, con la conseguenza di veder ascrivere al legislatore medesimo non solo la responsabilità degli effetti derivanti da un riordino inspiegabilmente caratterizzato da norme anticoncorrenziali, ma anche quella comportante la contrazione della tutela delle categorie sociali a rischio rispetto ai fenomeni ludopatici, tenuto anche conto del fatto che detta esigenza di tutela (l’obbligo di) è certamente estranea alle imprese che praticherebbero il gioco irregolare. Del resto, lo stesso legislatore preconizza il fatto che lo spazio di mercato lasciato vuoto dalle imprese italiane verrebbe inevitabilmente riempito da operatori OFF SHORE (nel migliore dei casi) mentre si ha qui il coraggio di riferire che potrebbe anche trattarsi (nel peggiore dei casi) di grandi reti di criminalità organizzata. Ciò premesso, non è dato comprendere quale sia la ragione di immutare così radicalmente ed in peius (anche in riferimento alle tematiche dianzi esposte) un sistema che, a detta del legislatore ha espresso, nell’attuale forma, un così significativo incremento, per avventurarsi verso un nuovo modello così penalizzante e pericoloso.
4- Effetti negativi in termini di possibile contenzioso italiano ed europeo I tanti elementi distorsivi del mercato e della concorrenza con i loro prevedibili effetti negativi, non potranno che sfociare in denuncia ed aspro contenzioso in tutte le sedi a ciò deputate (nazionali ed europee), nelle quali emergerebbero ictu oculi le patenti distonie normative, economiche e sociali, che, seppure enunciate in premesse alle norme del riordino, non trovano in esse effettiva applicazione.
Tutto ciò premesso, l’Associazione CIGO rinnova la richiesta di apertura di un tavolo di confronto nel quale sia possibile, alla presenza di tutti gli operatori, esprimere ed esaminare altre ipotesi di riforma che potrebbero soddisfare realisticamente in misura paritetica (se non superiore) le aspettative di gettito erariale, contestualmente soddisfacendo le esigenze di salvaguardia del libero mercato a vantaggio delle imprese italiane e quelle di effettiva tutela della salute dei giocatori.
Memoria ALEA
Alla Camera, invece, è stata presentata la Relazione sull’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza a cura del Professor Valentino Patussi, Centro Alcologico e Stili di Vita Regionale Toscano.
Ecco il testo integrale:
La diagnosi di DGA si effettua normalmente secondo i criteri del manuale diagnostico statistico americano DSM-5 (e del recente DSM-5 Text Revision (TR), che li conferma), oppure dell’ICD-11. Il primo è il manuale diagnostico, pubblicato nel 2013 curato dalla American Psychiatric Association, che ha coinvolto anche numerosi esperti stranieri, e che nel 2023 ha visto la pubblicazione della versione TR. Il secondo è la classificazione ufficiale e il nomenclatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, entrato in vigore il 01/01/2022. La diagnosi si fonda unicamente su aspetti cognitivi e comportamentali, non essendoci specifici segni di natura fisiologica, né alcun supporto di tipo strumentale o laboratoristico.
Il DGA viene definito dal DSM-5 TR come “un comportamento problematico di gioco d’azzardo persistente o ricorrente che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi”, a riprova che per la diagnosi non è sufficiente che il gioco d’azzardo provochi problemi, ma che comporti anche una rilevanza clinica sufficiente. Il DSM è un sistema diagnostico che determina, per ciascun disturbo, una soglia diagnostica che distingue i soggetti patologici da quelli che rimangono sottosoglia in quanto la sintomatologia non è sufficiente a configurare un quadro clinico chiaro. La quantificazione della soglia e la definizione dei criteri derivano dai risultati di studi statistico-clinici specificamente indirizzati a migliorare l’affidabilità diagnostica. In altri termini, a fronte di comportamenti di gioco che si distribuiscono in modo continuo tra livelli normali e livelli decisamente patologici, una soglia statistica separa la patologia da forme di azzardo che, seppur problematiche, non sono tali da poter essere giudicate patologiche in modo affidabile.
Nei testi di ambito medico-psichiatrico e psicologico compare come sinonimo nel parlare corrente di gioco d’azzardo patologico il termine “Ludopatia” ma non utilizzabile in ambito scientifico e più a fini di comunicazione giornalistica. La definizione Gioco d’azzardo patologico (GAP), anche nella forma abbreviata dell’acronimo G.A.P., è il termine tecnico usato nelle classificazioni scientifiche come il DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), curato dall’ American Psychiatric Association).
La prevalenza del GAP (ovvero la sua diffusione nella popolazione) varia dallo 0,4% al 3,4% negli adulti. I tassi di prevalenza più elevati, dal 2,8% all’8%, si raggiungono negli adolescenti e negli studenti universitari. In questa fetta di popolazione la diffusione è legata ai nuovi prodotti di gioco/scommessa che sono Trading, Calcio scommesse online che si presentano così: ‘’Scommetti sui tuoi sport ed esports preferiti in tutto il mondo usando le quote live da un importante bookmaker (allibratore) e moneta virtuale. Ora puoi goderti il divertimento e il brivido delle scommesse sportive senza avere assolutamente alcun rischio! Con tutte le caratteristiche di un ottimo bookmaker, con una grande enfasi sull’aspetto sociale e divertente delle scommesse sportive, BETUP ti offre un modo del tutto nuovo di vivere i loro sport preferiti!’’
Il gioco d’azzardo non si realizza solo quindi le slot machine ma anche «Scommesse sulle partite, poker, fantacalcio». Il rischio, però, non viene solo dalle sale scommesse o dalle sale bingo, ma anche dentro mura di casa, dal pc o dal tablet, o dal telefonino.
Quindi attualmente esistono sul mercato diverse opzioni per scommettere sul calcio in maniera del tutto legale e con la massima protezione per gli utenti; ciascun operatore cerca di differenziarsi dagli altri su qualche punto specifico, così da attirare le attenzioni degli scommettitori e di specifiche nicchie di appassionati, con un approccio tradizionale di marketing che punta a posizionamenti distintivi. Alla base di tutto, però, vi sono le caratteristiche di legalità e attenzione alla sicurezza di ciascun sito: per operare in Italia, infatti, i siti di scommesse calcio devono avere una licenza ADM rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rappresenta il primo importantissimo elemento a tutela del giocatore.
DAZN Bet ad esempio è una piattaforma di scommesse sportive online che fa parte del gruppo DAZN, noto principalmente per il suo servizio di streaming sportivo. DAZN Bet offre agli utenti la possibilità di scommettere su una vasta gamma di eventi sportivi, inclusi calcio, tennis, basket e molti altri e, come accade anche per altri portali, mette a disposizione diversi bonus di benvenuto per permettere agli utenti di testare la piattaforma. Per gli amanti dei giochi da casino, DAZN Bet offre un bonus di benvenuto fino a 1.500€, anch’esso calcolato sui primi 3 depositi effettuati. Questa promozione segue lo stesso principio del bonus scommesse, con un rimborso in percentuale sui depositi. In questo caso il bonus erogato è del 50%, fino a 500€ sul primo deposito e sui restanti due un bonus del 25%, fino a 500€ per ciascuno. Oltre ai bonus di benvenuto, Dazn Bet offre anche altre promozioni interessanti per i propri utenti. Per esempio, è possibile trovare bonus ricorrenti legati agli eventi sportivi, come il bonus multipla, che permette di ottenere un incremento sulle vincite in caso di scommesse multiple vincenti.
Ma importante porre attenzione a che a piattaforme come Roblox, una popolarissima piattaforma indirizzata ai più giovani, anche di età inferiore ai tredici anni, nella quale è possibile giocare a videogiochi creati dagli stessi utenti. La Roblox Corporation ha in una certa misura facilitato la nascita di un contesto che promuove il gioco d’azzardo, permettendo a siti di scommesse esterni e casinò online di utilizzare i “Robux”, la valuta virtuale di Roblox. In questo modo si è di fatto creato un ambiente nel quale anche i minori possono accedere a un casinò online e scommettere con facilità, utilizzando la valuta disponibile all’interno del loro account Roblox. Roblox è una piattaforma nella quale si crea un proprio avatar che si può utilizzare per giocare ed entrare nei diversi livelli, chiamati “esperienze”. Queste esperienze sono create dagli stessi utenti attraverso un software interno al gioco, e vengono poi pubblicate e rese accessibili a tutti dalla stessa piattaforma. I personaggi assomigliano un po’ agli omini dei Lego, e nei giochi può capitare di dover fare di tutto: combattere, percorrere ponti e superare ostacoli, gareggiare con automobili d’epoca, coltivare frutta e verdura, pescare, interpretare un personaggio in una prigione, pilotare aerei e così via.
L’ultima offensiva commerciale in tema di gioco d’azzardo riguarda le applicazioni per smartphone e tablet e ha nel mirino i bambini. Sono tante, hanno diversi nomi accattivanti: Slot Jungle, Candy slot, Dino slot, Sweet bingo, Amore cuore, Bingo Pegasus, i Lupi. E ricorrono ad una grafica sbarazzina e accattivante dove fanno capolino cuccioli di leone, luna park, caramelle e lecca-lecca. Alcuni jingle riproducono il suono delle monete che scivolano a cascata dagli slots dei “grandi”.
Il mercato del gaming oggi è in costante ascesa e sembra resistere a ogni crisi globale. Vale 336 miliardi di dollari, con stime di crescita del +9,2% a valore, ossia 522 miliardi di dollari entro il 2027, i numeri hanno continuato a incrementare nel complesso della dimensione Pc, console e dispositivi mobili. Come evidenziano studi di settore, cresce anche il numero dei giocatori, che andrà dagli odierni 3,2 miliardi a circa 3,6 miliardi entro il 2025, attivi prevalentemente su mobile.
Nel Rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale dati 2021 si evidenzia il valore sociale ed economico del gioco legale: ecco, in estrema sintesi, l’obiettivo del presente progetto. Infatti, troppo spesso il gioco, pratica umana antica e consueta, esito di stimoli diversificati, viene identificato con la sua versione patologica e ridotto ad impulso incontrollabile. Al 47% degli italiani è capitato di giocare a uno o più giochi legali nel corso dell’ultimo anno tra Lotto, Lotteria, Superenalotto, scommesse sportive e no, Bingo, giochi online, slot machine. Si tratta di quasi 23 milioni di persone: è la dimostrazione che il gioco è un’attività insita nella cultura e nella quotidianità degli italiani, praticabile in maniera responsabile, misurata e sana. Nel 2023 l’azzardo legale ha fatturato 136,115 miliardi, la più grande impresa (non produttiva) del Paese, il sistema del gioco legale è un settore economico con imprese, occupati e proventi fiscali per la collettività, un universo altamente regolato dallo Stato e gestito da concessionari, cioè gruppi imprenditoriali affidabili, verificati e capaci. E si evidenzia anche la sua funzione sociale: l’essere il nemico più irriducibile del gioco illegale, di solito controllato dalla criminalità. Nel rapporto si sottolinea prioritaria, pertanto, l’attivazione di un sistema di prevenzione e riabilitazione, che consenta di individuare precocemente i rischi e attivare tempestivamente soluzioni in base al caso singolo.
Si ribadisce che vietare il gioco tout court resta una pericolosa scorciatoia, che favorisce il gioco illegale, clandestinizza i giocatori compulsivi lasciandoli soli di fronte ai problemi senza affrontare e combattere concretamente il costo sociale e umano delle ludopatie.
Questa caratterizzazione di valore sociale e di contrapposizione all’illegalità è un modello che si ripete regolarmente vedi il fenomeno delle droghe, dell’alcol e del tabacco per questi due ultimo prodotti non si pubblicizzano e non si tiene conto dei dati dei costi che questi stili di vita determinano sulla famiglia, sulla comunità e l’impatto sugli indici di povertà e delle soglie di povertà assoluta.
Una strategia di questo settore di PIL lo troviamo nel White Paper dell’Osservatorio Italiano Esports e del Gaming in Italia (2023). Il documento è stato scritto nel 2023 dall’Osservatorio Italiano Esports con il contributo di oltre 70 operatori del settore con la finalità di far riconoscere il lavoro dei giocatori professionisti e il loro inquadramento fiscale, di regolamentazione di tornei e competizioni, passando dai temi dell’inclusione femminile fino al sostegno degli sviluppatori di videogiochi, intesi come forma d’arte, e finalizzato ad individuare una regolamentazione adeguata per gli Esports:
- Individuare piani di fine carriera per i pro-player e conseguente inserimento nel mercato del lavoro. Assicurare loro supporto fisico e psicologico da parte dei team Esports.
- Promuovere una maggiore inclusione della community femminile, abbattendo fenomeni negativi come bullismo online, gender swap, discriminazioni, e favorendo la nascita di tornei misti.
- Diffondere l’educazione al gaming verso scuole e famiglie, abbattendo gli stereotipi negativi attraverso programmi che utilizzino il gaming come attività formativa e di sviluppo delle abilità cognitive dei ragazzi.
- Includere il gaming nel curriculum scolastico e favorire la collaborazione con scuole e università attraverso tornei e squadre Esports.
- Creare infrastrutture che possano ospitare competizioni nazionali e internazionali. Riconoscere una Lega Esports nazionale che possa facilitare l’accesso a questo mercato. Favorire la collaborazione tra operatori, federazioni sportive e operatori pubblici e privati.
- Prevedere misure fiscali che possano supportare lo sviluppo del settore.
- Riconoscere i videogiochi come forma d’arte e istituire una Game Commission che possa promuovere finanziamenti volti alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso il gaming.
- Favorire l’adozione delle nuove tecnologie, come la blockchain, per migliorare la sicurezza dell’ecosistema e la qualità dei videogiochi. Agire per diminuire il digital divide e l’accesso alle reti veloci internet.
- Ripristinare iniziative pubbliche come il First Playable Fund per sostenere economicamente gli sviluppatori indipendenti di videogiochi. Promuovere bandi e finanziamenti attraverso una piattaforma dedicata ai progetti gaming. Semplificare la burocrazia per incentivare gli investimenti nel settore.
Come avvenuto nel passato con il Tabacco e con l’Alcol l’obiettivo è quello di ampliare i target di riferimento; l’industria del gioco si prepara il terreno per il futuro spostando l’attenzione ai bambini e anche alle donne. Così, di conseguenza, il settore confeziona app ad hoc (ce ne sono oltre duemila categorizzate come “slot machine” di cui 19 recano l’indicazione “per bambini”) per minori dai 4 agli 8 anni. I bambini sono molto attratti dai giochi online, soprattutto quelli di “world building” e incentivati allo scambio con altri utenti perché spinti, per natura, alla socialità. Ma la crescita del gaming online non corrisponde a iniziative adeguate di sicurezza e responsabilizzazione sui rischi, che cresceranno col metaverso. Inoltre, il livello e i tipi di offerta di giochi online di comunicazione si sono evoluti in modo significativo negli ultimi anni. Considerando che i giochi sono stati visti separatamente sui social media, ora si sovrappongono notevolmente con online siti di condivisione social. Sebbene il gioco online possa offrire interazioni sociali di qualità, nasconde anche un lato più oscuro e molte sono le insidie legate ai videogiochi online.Anche l’aspetto sonoro ha la sua importanza nel richiamo e se in un centro commerciale si sentono i suoni di una slot machine, un bambino si avvicina pronto a giocare. Ad esempio, “bingo” un’interiezione di origine onomatopeica anche originariamente il nome era “Bean” “Fagiolo”.
Secondo l’ultimo report di We Are Social 2023, la maggior parte del tempo di utilizzo di uno smartphone viene dedicato al gioco online: quasi l’82% della popolazione, ama passare il suo tempo con dei videogiochi e lo smartphone costituisce il dispositivo primario con un dato del 62% rispetto a console (38%) e computer (35%).
I principali pericoli e rischi del gioco online per bambini e ragazzi sono:
- Cyberbullismo;
- Problemi di privacy;
- Informazioni personali lasciate su console e PC: furto di identità e acquisizione di account, violazione dei dati.
- Problemi legati alla webcam.
- Predatori online.
- Costi mascherati o nascosti;
- Malware e
- Swatting e doxing.
- Cross-site scripting.
- Attacchi DdoS.
È vero che non si giocano soldi e si vincono degli “upgrade” ma l’effetto culturale e psicologico sono gli stessi di chi gioca alle slot vere. L’obiettivo è chiaro: creare una cultura dell’azzardo/scommessa esaltando l’aspetto ludico e giocoso sotto il quale si nasconde il rischio di GAP e creando indefinito lo spazio di confine tra lecito e non lecito e come già avvenuto con l’alcol e per il tabacco si sosterrà che questi modelli di gioco permettono ai giovani di formarsi a prevenire al GAP e educarli ad un “gioco responsabile”.
Altro target in evoluzione come obiettivo commerciale è quello femminile la rappresentazione della donna nei videogame, il modo in cui le donne sono state rappresentate fino ad ora nei videogiochi è in continua evoluzione da personaggi carini e indifesi, i personaggi femminili si sono trasformati in eroine forti e indipendenti, riscoprendo il mito della donna celtica. Gli studi di genere hanno evidenziato come, nonostante il 48% circa dei giocatori sia di sesso femminile, i personaggi maschili siano quattro volte più presenti all’interno dei videogiochi e inoltre ricoprono spesso i ruoli principali e dominanti, a differenza delle donne che presentano personalità di minor rilievo e venendo spesso rappresentate in maniera stereotipata in cui si fa prevalere l’aspetto fisico caratterizzato da una dimensione sensuale ed erotico.
Con l’avvento di Internet e di una tecnologia alla portata di tutti, anche la finanza ha impiantato le proprie radici nell’universo virtuale ed ha rivoluzionato anche l’accesso alla “lavoro/gioco in borsa” la comunicazione interpersonale, facilitando diversi aspetti della vita lavorativa e di tutti i giorni l’immediata possibilità di connettersi con chiunque in qualsiasi momento anche indipendentemente dai fusi orari ha reso possibile il gioco in borsa in qualsiasi momento della giornata e ovunque, facilitando la dipendenza da trading. La possibilità di giocare in borsa con una tale facilità ha reso il trading patologico un fenomeno sempre più diffuso e accessibile anche da chi non è un esperto di finanza. Il trading online, infatti, consiste proprio nella possibilità di giocare in borsa attraverso il canale internet. Anche i meno esperti – o chi non lo è affatto – possono ora adoperare piattaforme online e diventare trader, acquistando e vendendo i titoli presenti sui mercati; tali piattaforme sono autorizzate dalla Consob, cioè la “Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”, a tutela degli investitori e vengono utilizzate come se fossero dei broker, ma online. A questo proposito vale la pena distinguere due tipologie di trader:
- professionali, ovvero persone che, per il proprio lavoro, si occupano di finanza ed hanno un ruolo istituzionale;
- freelance, ovvero gli “sperimentatori”.
Ciò che nel corso degli ultimi anni ha spinto un numero crescente di persone al trading online è l’illusione di poter guadagnare ingenti capitali in pochissimo tempo, la fruibilità delle piattaforme, minori costi per le transazioni.Ad oggi, la categoria diagnostica di Dipendenza da Trading Online non è ancora presente nei manuali ufficiali, come il DSM-5.
Le nuove tecnologie, favorite dai progressi della crittografia, ovvero dell’applicazione di metodi che servono per rendere un messaggio comprensibile/intelligibile solo a persone autorizzate a leggerlo e dalle evoluzioni della rete internet, stanno determinando un cambiamento radicale nell’economia globale, con particolare riferimento al settore finanziario, sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria. tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario spicca la nascita e la diffusione delle “criptovalute” (o “valute virtuali”), la più nota delle quali è il bitcoin. Alcuni concetti tradizionalmente utilizzati per le monete a corso legale, come ad esempio quello di ‘portafoglio’, sono stati adattati anche al contesto delle monete virtuali, dove si parla di ‘portafoglio digitale/elettronico’ (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).
Le criptovalute si sottrarrebbero all’azione degli incentivi, potenzialmente controproducenti, tradizionalmente legati alle banche e ai governi sovrani. Le criptovalute offrirebbero molti potenziali vantaggi, tra cui una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere, promuovendo altresì l’inclusione finanziaria.
L’assenza di un quadro giuridico preciso determina l’impossibilità di attuare un’efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi degli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a dover subire ingenti perdite economiche, ad esempio in caso di condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali (i cosiddetti e-wallets). Esiste poi una funzione auto-riferita (da parte del Monopolio) che spinge ad avvicinarsi con fiducia al gaming proposto: di fatto è la presunta rassicurazione del fatto che il “banco” è lo Stato, e quindi non si corre il rischio di finire in giri strani, truffaldini e pericolosi.
La comunicazione di questo settore si pone l’obiettivo di ridurre le percezioni dei rischi si riscontrano nell’evidenza che la parola azzardo non si trova quasi mai, neppure nei gratta e vinci, neppure nelle lottery, anche in quelle on line che ormai stanno invadendo i siti anche d’informazione, ed evidenziare il ritorno economico in termine di PIL come entrate economiche e posti di lavoro. I pericoli insiti nel gioco d’azzardo vengono peraltro minimizzati da scelte terminologiche e semantiche errate e fuorvianti, ad iniziare dal titolo “Riordino normativo del settore dei giochi a partire da quello a distanza”, che normalizza l’azzardo (vietato ai minori e individuato chiaramente nell’ordinamento italiano come fattore di rischio per l’ordine pubblico, la salute, il benessere psicologico) e lo assimila ai giochi varie e propri che sono invece indispensabili per la crescita dei più giovani. La conseguenza attesa sarà sul piano culturale un abbassamento della percezione del rischio e sul piano del mercato un aumento di esposizione al rischio e al Disturbo da Gioco d’azzardo. a maggior danno della popolazione più fragile. Su quest’ultimo punto il decreto entra in contrasto con la normativa vigente, recuperando il termine scientificamente errato “ludopatia”, che dal 2018, legge 9 agosto 2018, n. 96è stato cassato dagli atti della Pubblica amministrazione: “i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro”, che devono continuare ad essere definiti “disturbi da gioco d’azzardo (Dga)”; anche il termine “ludopatia”, oltre a non comparire in alcun testo scientifico, concorre ad assimilare il gioco all’azzardo (poiché “ludus” è -appunto- il gioco sano, naturale, senza posta in denaro) e concorrerà ad abbassare la percezione di quel rischio che la dicitura in vigore individua esattamente nel comportamento, definendo un chiaro rapporto eziologico. Disturbo “da” gioco d’azzardo.
Il gioco d’azzardo, soprattutto quello “on line”, accessibile dovunque da smartphone, e pagabile utilizzando sistemi virtuali di carte di credito, più facilmente comporta la perdita da parte del fruitore della percezione delle somme spese, è già difficilmente controllabile; è in rapida ascesa tra i giovanissimi che, ancora minorenni passano i labili filtri identificativi in vigore; con le modifiche proposte, oltre ad aumentare il vantaggio di potere delle concessionarie private, soggetti beneficiari puri, e si priveranno le istituzioni, soggetti pagatori, di importanti possibilità di controllo. I profitti da “good company” per i privati aumenteranno, mentre i costi economici e sociali, spesso inestimabili, verranno addossati alla collettività, al pari di una “bad company”, il che rappresenta, al di là di ogni considerazione di tipo etico, un peso patrimoniale per l’erario; in nessun caso l’ipotesi della reintroduzione di un sistema di promozione pubblicitaria del gioco d’azzardo può essere “coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili”, ma, anzi, costituisce una violazione dei doveri di tutela della popolazione e dei suoi diritti da parte delle istituzioni.
Alla luce di ciò è doveroso chiedersi se sia lecito, a fronte di un aumento di rischi e impatti sulla popolazione, incrementare il profitto puro per i concessionari privati, scaricando i costi, anche sociali e sanitari, sul sistema pubblico e nonché quelli culturali e pedagogici sulle famiglie e sul sistema Paese; Il decreto legislativo sull’azzardo online introduce una serie di misure che, di fatto, accrescono il potere e il profitto per i concessionari privati, inibendo i sistemi di controllo sulla crescita del mercato, sui rischi e sui fenomeni negativi sul piano sanitario, sociale, pedagogico.
Ricordiamo come l’Istituto Superiore di Sanità già nel 2018 abbia dimostrato che l’80 per cento circa dei ricavi erariali e dei margini di profitto privati provenissero da 5,1 milioni di consumatori abitudinari, di cui oltre un milione e mezzo giocatori d’azzardo patologici;
Non condivisibile da un punto di vista istituzionale e costituzionale, smantellare le possibilità di verifica, controllo ed intervento da parte di Comuni e Regioni nella stesura di leggi e delibere a tutela dei cittadini. Questo, nonostante Regioni e Comuni siano i soggetti più vicini alle manifestazioni territoriali del fenomeno, e per primi toccati dai danni che questo causa.
Perché in questo contesto smantellare invece di potenziare un organo di monitoraggio e consultazione come l’Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo costituito presso il Ministero della salute, e sostituirlo con una “Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia” nella quale comparirebbero soggetti privati in palese conflitto d’interesse?
Questo come già avvenuto con la Consulta sull’alcol e di cui si possono verificare i ritorni negativi sulle azioni finalizzate alla tutela del cittadino e della sua salute, benessere integrale. Anche in questo caso tale previsione appare coerente e rivelatoria di un impianto generale fortemente sbilanciato a favore di interessi multi-finanziari che hanno un forte potere di influenza le scelte politiche e sociali in toto (vedi come già avvenuto e avviene tutt’ora per il Tabacco e per l’Alcol).
A completare il quadro, e a renderne limpidi gli intenti si aggiungere l’avocazione di ciò che resta della funzione pubblica di “tutela della salute del giocatore” da parte del Ministero dell’economia e finanza, una distorsione disfunzionale, considerato che l’impatto ed i costi di quanto disposto ricadranno poi comunque sul Servizio Sanitario Nazionale.
2) Analisi del riordino normativo del “settore dei giochi a partire la quelli a distanza”
Di seguito una disamina del testo del decreto con e in riferimento alle implicazioni sociosanitarie che ne derivano.
3.1) Dimensioni inattese del gioco d’azzardo online e prevedibili problemi
Il comparto del gioco online ha conosciuto nel nostro paese, come nel resto del mondo, una crescita vertiginosa negli ultimi 10 anni, basti pensare che prima della pandemia da covid-19, quindi nel 2019, aveva già raggiunto un volume di transazioni pari a 34 miliardi di euro. Ma se osserviamo tutto il periodo compreso tra l’anno 2012 e l’anno 2022, il volume si è incrementato del 423%. Ci si domanderà, ma quello che sfugge a ogni controllo, come si può calcolare?
La risposta richiede di tener ferme alcune osservazioni:
alle somme ufficiali vanno aggiunte quelle non calcolabili “in nero”, che sfuggono per due modalità:
- a) alterando le apparecchiature e i software in uso in punti di raccolta pur formalmente dotati di concessione statale;
- b) con il flusso delle puntate di denaro in canali totalmente illegali.
Sulla modalità “a” si dispone di molte evidenze giudiziarie, per indagini sulle associazioni criminali che nelle regioni e nelle piattaforme online manipolano le registrazioni dei dati;
Sulla modalità “b” l’attenzione va incentrata sull’insufficiente controllo sulla rete internet che viene esercitato in Italia. Una sola citazione: la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata esclusa dall’intervenire sia a fini preventivi sia (talvolta) a fine di PG sulla materia del gioco d’azzardo online.
3.2) Gioco d’azzardo a distanza nell’alterazione delle competizioni sportive
La combinazione di gioco d’azzardo e discipline sportive avviene in una gamma molto estesa di modalità, la gran parte delle quali è possibile grazie al collegamento online che trasmette minuto per minuto le quotazioni delle scommesse. La questione è tornata in evidenza con i casi dei giocatori delle squadre di calcio di serie A coinvolti, la cui notorietà ha provocato l’attenzione dell’opinione pubblica. Oltre ai casi emersi nello scorso ottobre (Fagioli, Tonali e altri della massima divisione) via via è risultato un fenomeno diffuso anche tra i giocatori delle serie B e C, sempre per stare al calcio. Il fenomeno investe tuttavia anche altre discipline dalla massima popolarità (a esempio, il tennis) o di più ridotto successo di pubblico (come l’innocente “ping-pong”, regolarmente quotato nei siti di betting).
E’ da evidenziare come e non sottovalutare che di fronte ai clamorosi casi di giovani calciatori della massima divisione, per l’appunto ci si limiti a inquadrarli come “casi”, senza osservare il fenomeno generale. A concorrere alle ferite gravi allo sport è appunto il boom delle scommesse online sulle competizioni sportive che è reso possibile dal cambiamento di modalità: oggi si scommette su un’infinita sequenza di singoli eventi all’interno di ogni partita. E questo fatto attiva la creazione di una dipendenza. Si diventa dipendenti da gioco d’azzardo quando si alternano, a frequenze crescenti, le fasi della gratificazione e quelle della frustrazione.
Dopo il costante declino delle scommesse sulle competizioni ippiche effettuate “in presenza” negli ippodromi o nei botteghini (si è passati da 414,8 milioni del 2019 a 182,2 del 2021), il cuore del comportamento si è fissato nei punti d’accesso online (via computer, smartphone e tablet).
Nel biennio 2020-2021 nonostante le restrizioni per l’emergenza sanitaria – che hanno impedito moltissimi eventi agonistici – il volume di denaro per le scommesse online su sport è ulteriormente cresciuto, passando da 7,710 miliardi dell’anno 2019 agli 8,292 nel 2020 e agli 11,910 nel 2021. Ad oggi per il 2023 non si conoscono anticipazioni di dati, ma gli operatori segnalano un vero e proprio boom. Quanto alla numerosità del coinvolgimento di persone, l’ultimo dato “certificato” disponibile – quello per l’anno 2022 – indica la registrazione di uno stock di 17milioni e 265 mila conti attivi del gioco d’azzardo online, dei quali oltre 4milioni sopravvenuti nel corso dell’anno. Da notare che quasi uno su quattro è riconducibile a un giovane di età compresa tra i 18 e i 24 anni d’età.
3.3) Maggiore capacità dell’azzardo online d’indurre alla dipendenza
Le conseguenze che avrebbero prodotto gli investimenti massicci sulle forme online erano state rilevate precocemente dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel rapporto pubblicato in ottobre 2018, in base ai dati rilevati accuratamente a consuntivo dell’anno 2017, si metteva in evidenza che la percentuale di persone con problemi severi per il gioco d’azzardo era nettamente più alta che tra i giocatori coinvolti prevalentemente dalla distribuzione sul territorio e più di un adulto su quattro (del totale dei praticanti) risultava “giocatore problematico”. La frequenza era di tre volte e mezza superiore a quella riscontrata nelle forme accessibili in un ambiente fisico. E questa evidenza appariva in base ai dati di un anno – il 2017 – nel quale il volume della “raccolta” si era attestato a poco meno di 30 miliardi di euro.
Così sottolinea la differenza l’Istituto Superiore di Sanità nel citato rapporto: “Confrontando questi numeri con quanto emerso nella popolazione di giocatori d’azzardo in luoghi fisici, si osserva come tra i giocatori online la percentuale di giocatori senza problemi di gioco si dimezzi (dal 75,0% al 34,8%) a favore degli altri profili di rischio. Di particolare interesse la percentuale di giocatori problematici che dal 7,3% sale al 25,3%, così come la percentuale di giocatori a rischio moderato dal 6,9% passa al 20,2%”. L’ISS ha visualizzato in alcune figure il profilo del rischio particolarmente grave.
Occorre ricordare che in linea con la letteratura internazionale e con gli strumenti diagnostici impiegati nell’indagine dall’ISS il profilo di “giocatore problematico” è così esposto:
“Giocatori problematici (Problem Gamblers) che ottengono un punteggio di 8 (o più) e che mostrano un comportamento di gioco che crea conseguenze negative per sé, per le persone a lui vicine (rete sociale) o per la comunità e possono aver perso il controllo del loro comportamento (es. possono spesso spendere oltre il loro limite, scommettere per riconquistare denaro e sentirsi stressati per il loro gioco d’azzardo)”. Nel 2022 il dato è più che raddoppiato, balzando a oltre 73 miliardi di euro. Lo scorso anno si stima abbia superato abbondantemente il livello di 85 miliardi di euro, come autorizza a ponderare il dato ufficiale relativo al 2022, ovvero pari a 73,1 miliardi, in linea con un andamento che segna il raddoppio del volume ogni tre anni. Tra il 2021 e il 2022 il numero dei conti di gioco d’azzardo online è aumentato di un milione di unità (da 16 milioni e 250mila a 17 milioni e 265mila).
3.4) Distribuzione dei conti di gioco nelle regioni italiane
Torna, e in misura più accentuata, il dualismo tra le grandi partizioni del Paese: il nord, il centro e il sud con le isole. Nelle regioni meridionali il gioco d’azzardo online presenta valori di incidenza tra la popolazione nettamente superiori a quelli analizzati nelle regioni settentrionali.
Come si ricorderà tra il marzo 2020 e l’agosto 2022 le misure di fronteggiamento dell’emergenza sanitaria per la pandemia da covid-19 hanno comportato la chiusura della maggioranza dei punti di distribuzione dei giochi d’azzardo nel territorio urbano, con alcune eccezioni, come la vendita dei tagliandi delle lotterie istantanee nei pubblici esercizi.
In quei mesi, con eccezione del primo trimestre di lockdown, è proseguita la tendenza a corredare, e in quel caso a compensare, le abitudini di gioco da un locale con l’esperienza della modalità online.
L’analisi dei dati mostra in modo netto la prevalenza delle regioni Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. La Lombardia cede il passo alla Campania, territorio nel quale sia in valori monetari (circa il doppio della regione settentrionale) sia in coinvolgimento della popolazione (account di numerosità pari a quasi tre volte quella dei cittadini lombardi) l’azzardo “da remoto” costituisce un’anomalia i cui risvolti sono da approfondire con molta cura.
3.5) Le evidenze comprovate quale danno alla salute. fallacia del concetto “salute del giocatore”
Da undici anni lo Stato italiano ha sancito l’esistenza di un quadro clinico severo derivato dalla pratica dei giochi d’azzardo. Dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, conversione del “decreto Balduzzi, infatti, i danni delle patologie da gambling sono inquadrati in una norma ordinamentale primaria che attua, in questo campo, la riforma sanitaria (Legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Il riconoscimento di tale comprovata evidenza, recepita nel DPCM 12 gennaio 2017 (Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza) obbliga a una codificazione definitiva in tutti i campi delle attività, a cominciare da quelle economiche.
Su tale fondamento si fonda dunque una responsabilità oggettiva e soggettiva dei decisori pubblici, laddove negli atti della Pubblica Amministrazione si ignori deliberatamente quanto risulta alle autorità sanitarie e da esse esplicitato in deliberazioni.
In questo senso, un atto quale il “riordino dei giochi pubblici” è vincolato all’osservanza delle attribuzioni del Ministero della Salute che, nell’esercitare la tutela del diritto costituzionale alla Salute umana, definisce le limitazioni stringenti per ogni e qualsivoglia attività sia dei privati sia delle amministrazioni.
Per tale ragione, emanare una normativa che entri in conflitto con la salute pubblica – quale appunto un decreto delegato sui giochi d’azzardo – comporterebbe una grave violazione dei valori della Repubblica e degli interessi legittimi dei cittadini, seppure tale antinomia non sia perseguibile dalla giustizia ordinaria (per il principio di irresponsabilità soggettiva del legislatore).
Il concetto riportato nel decreto legislativo è quello di “Salute del giocatore”. Esso appare, a un semplice approfondimento, come fallace e fuorviante.
L’accezione corretta del Disturbo da gioco d’azzardo è infatti in termini di “salute pubblica” universale, giacché riguarda, oltre a chi è coinvolto direttamente nelle pratiche di azzardo, i componenti del suo nucleo familiare, le persone che hanno con il “giocatore” rapporti significativi nell’ambiente di lavoro, nelle reti amicali, nonché le fasce della popolazione che presentano fragilità (difficoltà economiche, isolamento, morbidità di varia natura, disagi esistenziali ecc.) o che sono connotabili per l’età evolutiva, la cui soglia non è assolutamente definibile in senso giuridico come “maggiore età”.
3.6) L’esclusione dei minori dal gioco d’azzardo e il danno sanitario all’età evolutiva
I profili di responsabilità che la legge attribuisce al compimento dei 18 anni di età non si traducono – nella contemporaneità – in coincidente conclusione dell’evoluzione neurobiologica. Per questa ragione, in alcuni paesi dell’Unione Europea sviluppati l’età minima richiesta per accedere ai giochi d’azzardo è stata elevata, come è nei casi di Germania, Irlanda e Belgio (è richiesto il compimento di 21 anni d’età), della Grecia, dove bisogna avere almeno 23 anni per accedere alle varie modalità autorizzate di azzardo. In Portogallo – e siamo già a cinque Stati dell’UE – il limite è ancora più alto: compiuti 25 anni.
3.7) L’“azzardo passivo”
Sulle conseguenze cliniche per le persone più prossime alla salute del giocatore, oltre a quanto riportato nella letteratura internazionale, si fa riferimento a quanto emerge dall’anamnesi che costituisce il primo step della presa in carico della persona con DGA nei servizi di assistenza sociosanitaria. Nella maggioranza dei casi, i clinici dell’associazione scientifica Alea come quelli della generalità dei servizi, riferiscono che la motivazione per le richieste di presa in carico terapeutica è data dall’insostenibilità della situazione nelle famiglie: dissesto economico, scadimento dei livelli di decoro e di dignità nel ménage domestico per perdita di beni essenziali come l’abitazione. A tutto questo si accompagna uno scadimento nei rapporti intrafamiliari fino alle forme estreme di inadempienza agli obblighi di assistenza, di violenze di genere e sui figli o componenti della terza età.
Altri aspetti essenziali della fenomenologia della salute pubblica riguardano i danni arrecati all’ambiente di lavoro (Guariniello). La letteratura internazionale e gli studi condotti in Italia confermano che un tipico giocatore d’azzardo problematico coinvolge altre sei persone della sua rete parentale e amicale, causando a esse danni di rilievo sociosanitario, oltre che finanziari-materiali. Oltre all’onere finanziario e alla condizione psicologica dei giocatori d’azzardo problematici, emerge l’evidenza che alcuni effetti negativi rilevanti ricadono sulla famiglia o sulle persone con le quali hanno significativi e stretti legami sociali.
La stima dei danneggiati oscilla da un minimo di quattro persone a un massimo di otto, con una media di sei. Ecco perché il concetto di “salute del giocatore” è a un tempo riduttivo e bias epistemologico: esime dal valutare e quindi pesare anche gli “altri colpiti” – inclusi coniugi, figli, amici e colleghi del giocatore – persino con disturbi clinici correlati (problemi cardiovascolari, alterazione dei ritmi sonno veglia, disturbi alimentari, depressione). Le persone in rapporto stretto con il giocatore problematico, come gli amici intimi e la famiglia, subiscono elevati conflitti, danni finanziari e problemi di salute mentale e fisica a causa del gioco d’azzardo di un partner. Nelle relazioni intrafamiliari i coniugi dei giocatori problematici, oltre alla perdita di un’essenziale sicurezza finanziaria, conoscono una caduta nelle attività di socializzazione, nella salute emotiva e fisica e nella qualità del ménage familiare. Queste sofferenze sono accompagnate da un aumento dei problemi sul lavoro, compreso il rispetto delle norme sulla sicurezza nell’ambiente operativo. Chiarisce a questo proposito l’ex magistrato Raffaele Guariniello: “… non possono non allarmare i lavoratori ludopatici. Proviamo solo ad immaginarli impegnati in quel mondo che si sta rivelando altamente pericoloso degli appalti e dei cantieri edili. Un mondo nel quale rischia la propria e altrui vita chi sia costretto ad accettare di lavorare su un ponteggio privo dei prescritti dispositivi o in uno scavo instabile. Un mondo largamente popolato di lavoratori in nero, quando non sottoposti al caporalato. Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti: verifica idoneità psico-attitudinale. Dunque, il gioco d’azzardo patologico come fattore idoneo a incentivare l’insicurezza sul lavoro. E non basta. Non sfugga all’attenzione un ulteriore profilo. Ha assunto un peso mai prima visto l’idoneità psico-attitudinale dei lavoratori: di tutti i lavoratori, e non soltanto dei piloti di aereo o della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco.
La “salute”, dunque, non può essere inquadrata come mera “salute del giocatore”. Anzi, le ricerche sul tema chiariscono che l’esperienza del danno legato al gioco d’azzardo dal punto di vista degli altri colpiti non si limita nemmeno a coloro che si trovano in stretta prossimità con il giocatore, ma impatta su reti familiari allargate, su relazioni sociali e comunitarie estese.
Uno studio pionieristico, il report della Australian Productivity Commission del 1999 aveva documentato che ogni giocatore d’azzardo problematico colpisce tra i 5 e i 10 altri individui. Altre ricerche come del canadese Ladouceur (1993), o gli studi scandinavi, utilizzando una serie di misure diverse, hanno convenuto su stime similari. Sono solo esempi di una letteratura scientifica che corroborano un concetto di salute legata al gioco d’azzardo come “salute pubblica generale”. Di ciò si propone di tenere gran conto in un provvedimento normativo che muova verso la priorità assoluta dell’interesse pubblico. Occorrono dunque misure appropriate per ridurre drasticamente il rischio.
3.8) Proposte per il gioco d’azzardo a distanza
La connessione tra la condizione di sofferenza psichica e dei problemi clinici correlati nella persona con gioco problematico, ovvero con Disturbo da gioco d’azzardo, è necessario che sia presa in considerazione per la regolazione normativa. A questo proposito si indicano alcune misure per ridurre il rischio, come primo passo per adottare una sequenza logica istituzionale che muova dalla priorità del diritto costituzionale alla salute (art. 32 della Costituzione) cui seguono i criteri per l’esercizio del monopolio dello Stato come “monopolio fiscale” e, in base a tali parametri, l’autorizzazione all’attività economica di distribuzione dei giochi pubblici (d’azzardo).
- La prima richiesta è di rallentare la frequenza di ogni singola operazione contingentandola a non risultare inferiore almeno a minuti tre.
- La seconda richiesta è l’interruzione della partecipazione al terminale di gioco ogni 30 minuti, con una franchigia di tempo pari ad almeno altri 30 minuti. La soppressione integrale di alcune modalità di gioco d’azzardo online quali: Le scommesse tra privati che funzionano come volano per lo stesso gioco d’azzardo illegale. Le scommesse su singole scomposizioni degli eventi sportivi durante il loro svolgimento.
- Codificare per tutte le modalità di gioco d’azzardo, sia online sia fisico, la non compartecipazione a nessuna quota delle entrate statali e/o del margine privato da parte di ogni e qualsivoglia pubblica amministrazione locale, del servizio sanitario nazionale, del terzo settore accreditato nel sistema di sicurezza sociale, delle prestazioni sanitarie e dello sport delle scuole e delle associazioni di volontariato sia del settore sanitario che sociale e sportivo, cooperative sociali.
- La rigorosa attuazione del dispositivo normativo del divieto assoluto di pubblicità, come disposto dalla legge di conversione del decreto dignità nel 2018. Conseguentemente, riforma della delibera antinomica dell’AGCOM che nel 2019 considerò lecita, sotto forma di esposizione dell’offerta commerciale, la quotazione delle scommesse prima e anche mentre siano in corso gli eventi sportivi.
- Attribuzione della governance primaria al ministero della Salute che, in base ha comprovate evidenze scientifiche dell’Istituto superiore di sanità e previo parere consultivo dell’Osservatorio Nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo, indichi la compatibilità. Vanno garantiti modi certi – vale a dire coerenti con l’intangibilità della salute pubblica e dell’integrità della persona – le determinate modalità di esercizio dei giochi pubblici.
- Conseguentemente eliminare dal decreto legislativo la istituenda “Consulta nazionale dei giochi pubblici”, sia per l’inaccettabile duplicazione di organismi sia per l’interferenza che avrebbe con le attribuzioni istituzionali fissate per legge e svolte dal ministero della Salute, per il tramite dell’Osservatorio per il contrasto al gioco d’azzardo.
- Accoglimento integrale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle direttive generali annuali dei ministeri della Salute e delle raccomandazioni che la Direzione generale di prevenzione sanitaria, nella sua funzione di Presidenza dell’Osservatorio per il contrasto al gioco d’azzardo, ha trasmesso con la relazione del 2 dicembre 2022 dell’Osservatorio Nazionale sulla materia.
- Poiché le vittime dell’usura qualificate come persone fisiche non hanno riconoscimento del diritto d’accesso alle provvidenze dell’articolo 14 della legge 108 del 1996, si chiede l’eliminazione di tale ineleggibilità. La vittima dell’usura, per la sua condizione di dipendenza patologica da gioco d’azzardo, quando si rivolge per collaborare con la giustizia denunciando la parte attiva del reato d’usura, attualmente non beneficia, come invece le vittime di usura esercitanti attività economica, della misura premiale dello Stato. Misura peraltro disponibile, con ottimi risultati, da trent’anni per le vittime imprenditoriali di usura ed estorsione.
- Escludere per legge ogni forma di erogazione di risorse finanziarie – al di fuori degli ordinari trasferimenti previsti in sede di bilancio o di provvedimenti di assestamento/variazione – derivanti allo Stato e/o ai soggetti privati concessionari agli enti locali e agli enti non profit convenzionati o accreditati con la Pubblica Amministrazione. Questa clausola è fondamentale per evitare ogni e qualsivoglia conflitto di interesse, anche potenziale, nella collaborazione tra amministrazioni centrali dello Stato, enti locali ed enti del terzo settore nella prevenzione e nell’assistenza.
- Spetta al ministro della Salute, di concerto con il dicastero del Welfare e avvalendosi anche del Dipartimento delle Politiche Antidroga, definire obiettivi annuali da perseguire nella prevenzione e nella riabilitazione del Disturbo da gioco d’azzardo.
- Il governo recepisca e proceda all’attuazione conseguente di quanto disposto dal ministero della Salute con i decreti del ministro del luglio 2021 e con la relazione conclusiva dell’Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo il 2 dicembre 2022.
Il business dell’attuale gioco d’azzardo deriva da un progetto industriale che pianifica sia l’offerta e sia la domanda, con volumi crescenti di consumo, e dunque con il reclutamento di sempre nuove fasce della popolazione, composte da giovani, anziani, donne e soprattutto da persone disagiate. Pubblicità e sponsorizzazioni, ancor più con l’impiego associato dei big data che “pedinano” il consumatore nei suoi itinerari giornalieri con smartphone e computer, supportano lo sviluppo, l’estensione adinfinitum della quantità dei giocatori, e la crescente intensità delle singole persone nel partecipare al gambling. Quei 102 miliardi di euro di acquisti di azzardo nel 2017 fotografano nitidamente il successo dell’operazione. Si pone una secca alternativa per il conto economico del gioco a soldi: o la base dei consumatori si allarga costantemente, oppure i margini di profitto si assottigliano. Ecco, dunque, che per stabilizzare e incrementare la spesa, occorre fidelizzare i consumatori spingendoli alla dipendenza dall’acquisto di un dato bene di consumo.
Se cambiamo il punto di vista e osserviamo quanto accade nella condizione della persona, della famiglia, e dei minori, comprendiamo come agisce la strategia di marketing tesa al continuo reclutamento. E possiamo valutare l’importanza di una misura – l’inibizione di pubblicità e sponsorizzazioni – che altrimenti sembrerebbe riduttiva.
La pubblicità è finalizzata a creare consenso intorno alla propria immagine e al prodotto che promuove, con l’obiettivo di conseguire gli obiettivi di marketing al fine di persuadere a compiere un’azione e anche oggi con la possibilità nel diventare fan di una pagina Facebook. In questo la pubblicità non fa prevenzione e promozione della salute e non si occupa delle persone che vogliono che intendono fuoriuscire dalla condizione di addicted non sono il target della sua mission, di queste persone si potrà occupare il marketing per trovare il prodotto giusto per loro. Un esempio di questo processo lo abbiamo con il tabacco in cui per coloro vogliono ridurre il rischio o cercare di ridurre o smettere di fumare ed essere anche più ecologici e salutari oggi viene offerto il prodotto delle sigarette elettroniche a base di nicotina o senza nicotina (o vaporizzatori). Ovviamente non ci si occupa dei rischi presenti nei nuovi prodotti. La sigaretta elettronica contiene innumerevoli sostanze, senza tenere conto di quelle nell’aria che respiriamo, il che richiede di proseguire ancora i test e verifiche per valutare appieno l’effetto sulla salute di ognuno di questi prodotti. In tal senso possiamo affermare che la pubblicità ed il marketing non facilitano anzi in un certo senso contrastano il difficile e sofferto sforzo dell’individuo con addiction di emanciparsi e di riguadagnare salute e benessere.
Quanto agli effetti delle sponsorizzazioni, essi che sono di tre tipi. Oltre a essere di supporto diretto, cioè di spinta al consumo, servono a condizionare lo svolgimento di alcune fondamentali professioni (medici, terapeuti, psichiatri) proponendo una definizione fallace del pericolo gioco d’azzardo patologico. Cosa si richieder in cambio? Che gli operatori restino ancorati allo schema che la dipendenza da gioco d’azzardo riguardi solo pochi soggetti “fragili e predisposti”. Distogliendo l’attenzione dell’opinione pubblica dal progetto industriale dell’azzardo di massa.
Questo condizionamento operato dagli sponsor è quanto accaduto e avviene per le bevande alcoliche e per il tabacco e sui derivati e prodotti ed è simile a quello delle aziende farmaceutiche quando finanziano convegni medici con il loro logo o marchio. La finalità? Superare ogni remora alla prescrizione ad abundantiam di farmaci e ritrovati e diffondere nel pubblico e nel privato l’acquisto di apparecchiature elettromedicali ed altro.
In ogni caso, la sponsorizzazione distorce l’uso delle scienze e delle coscienze degli operatori socio-sanitari e nella popolazione tutta.
3.9) La funzione dell’osservatorio.
Il decreto legislativo avrebbe dovuto essere preceduto da una ricognizione di quanto risulta nelle attività del Servizio Sanitario Nazionale che dall’anno 2013 (entrata in vigore del “decreto Balduzzi”) quindi dal 2017 (Nuovi LEA) e con continuità dal 2016 con i piani regionali per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze da gioco d’azzardo.
Dall’imponente attività del SSN, dalla programmazione delle Regioni, dal patrimonio disponibile di ricerche (in primis dell’ISS) risulta in modo incontrovertibile che lo Stato italiano, il governo, il parlamento, le autonomie territoriali sono in possesso di comprovate evidenze degli effetti che la crescita vertiginosa del volume di gioco d’azzardo genera gravissime conseguenze per la salute, intesa non come “assenza di malattia o di infermità”, ma “completo stato di benessere fisico, psichico e relazionale” (OMS, 1946)
A posteriori si potrebbe confermare che in questo secondo mandato l’Osservatorio è riuscito a concretizzare maggiormente l’obiettivo di lavorare nell’ottica dell’interesse pubblico, a favore della tutela della salute e nel proporre una pianificazione degli interventi di assistenza. Sempre in questo secondo mandato l’Osservatorio lavora esamina una “App.” per dispositivi mobili diffusa dall’ADM (dall’agenzia denominata dapprima “Gioco Sicuro” e poi “Gioco Legale”), formulando con un documento approvato a larga maggioranza forti riserve e sconsigliandone la diffusione.
Nel biennio 2020-2021 le attività dell’Osservatorio, in definitiva, si sono necessariamente incrociate con le modalità operative del Servizio Sanitario Nazionale. Ed infatti il sopraggiungere e il prolungarsi della emergenza sanitaria ha presentato uno scenario imprevisto, anche per la complessa epidemiologia delle patologie da gioco d’azzardo. Di ciò si è infatti dibattuto nella terza riunione dell’Osservatorio, tenutasi il 7 ottobre 2020.
Nel corso dei lavori si sono rilevati dei rischi inediti connessi alle pratiche di gioco d’azzardo, nella popolazione in generale e in quella che presenta già profili di rilievo per il Servizio Sanitario Nazionale. In questo senso, l’Osservatorio ha espresso una valutazione di quanto stava emergendo sulla condizione dell’insieme della popolazione coinvolta nelle patologie correlate al consumo di gioco d’azzardo, ovvero sull’effetto diretto o indiretto delle misure di contenimento della pandemia per covid-19. Dai servizi sociosanitari territoriali e dal monitoraggio tempestivamente avviato dall’Istituto Superiore di Sanità era segnalata, da una parte, un fenomeno di “remissione spontanea del sintomo” della dipendenza da azzardo, e che da un’altra parte tale sospensione delle manifestazioni esteriori del DGA non poteva considerarsi una effettiva fuoriuscita dall’addiction.
Per lo svolgimento del Terzo mandato. È importante realizzare e rinnovare il piano di lavoro anche per il futuro affrontando nel prossimo mandato (2024/2025) i seguenti obiettivi strategici. Va dunque garantito il regolare svolgimento dei lavori dell’Osservatorio Consolidamento dell’identità dell’Osservatorio. La sua collocazione in seno al Ministero della Salute garantisce lo svolgimento della funzione all’insegna della tutela e dello sviluppo delle politiche di salute e assistenza sociosanitaria. L’importanza dell’Osservatorio è rimarcata anche in merito ai delicati rapporti tra Stato e Regioni, dove più volte sono emerse criticità e persino conflitti di interesse, in quanto i governi centrali beneficiano degli introiti del gioco e ai governi locali vengono chiesti di sostenere i costi sanitari e sociali. Consolidamento della metodologia.
Lavorare nell’ottica dell’interesse pubblico mettendo in luce i diversi meccanismi attraverso cui l’azzardo contribuisce a creare dipendenzache a sua volta può declinarsi in diverse direzioni:
- peggioramento dell’indice di povertà e delle soglie di povertà
- dipendenza comportamentale
- problematiche familiari e relazionali;
- problemi nell’area lavorativa;
- problemi giudiziari;
- incremento dei costi sanitari e sociali (terapie, invalidità, esenzioni, etc)
- diminuzione delle disponibilità economiche per studi e professionalizzazione;
- problematiche familiari e relazionali;
- perdite economiche e problemi debitori.
cdn/AGIMEG