AGCOM: al via consultazione su comunicazioni commerciali audiovisive. “Misure Stati su tutela dei consumatori, anche per la pubblicità del gioco, dovrebbero essere giustificate e proporzionate all’obiettivo perseguito”

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato la consultazione pubblica concernente lo “Schema di provvedimento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro”.

Il responsabile del procedimento è l’avv. Francesco Di Giorgi della Direzione Servizi Digitali.

“Visto in particolare il Considerando 10 della predetta direttiva (UE) 2018/1808 ai sensi del quale ‘Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all’obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro’, si legge nel testo della delibera. cdn/AGIMEG