ADM, disegno di legge IV-PSI al Senato sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali: maggiore autonomia in materia finanziaria, orga­nizzativa e di personale

Al Senato il disegno di legge d’iniziativa del senatore Marino (IV-PSI) comunicato alla presidenza il 23 marzo 2018 “Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali. Tale norma contiene misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali. Tali misure si rendono necessarie per fornire maggiore autonomia alle agenzie fiscali in materia finanziaria, orga­nizzativa e di personale ed allo stesso tempo rafforzare la supervisione del Ministero del­ l’economia e delle finanze (MEF).

“Le misure proposte sono in linea con al­ cune delle raccomandazioni contenute nei rapporti commissionati all’OCSE e al FMI sullo stato dell’amministrazione finanziaria italiana, pubblicati a luglio 2016, rispettiva­ mente «Amministrazione fiscale italiana» e «Italia – Rafforzamento della governance e dell’efficacia delle agenzie fiscali». Tali rap­ porti, pur condotti in modo indipendente e quindi con diversità di metodi, accenti e ap­profondimenti, concordano però su alcuni temi di fondo, sia sul piano dell’analisi che su quello delle raccomandazioni. In primo luogo, i due rapporti concordano su un giu­dizio storico positivo. Dalla loro istituzione nel 2000 ad oggi le agenzie fiscali hanno migliorato la performance complessiva del sistema fiscale italiano: il grado di adempi­ mento dei contribuenti e le capacità di inter­ vento del fisco sono aumentate. Ma emer­gono importanti criticità, cui corrispondono importanti opportunità di miglioramento. In sintesi, il sistema delle agenzie, impostato sul rapporto principal-agent, negli ultimi anni si è andato deteriorando, nel senso che è stata progressivamente erosa l’autonomia delle agenzie, che oggi risulta molto ridotta rispetto alle migliori pratiche internazionali. Secondo entrambi i rapporti, occorre ripristi­nare l’autonomia originariamente prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (cosiddetta riforma Bassanini) che attuò la riforma. In particolare: – occorre ridare autonomia finanziaria alle agenzie: eventuali interventi di spending review generalizzata non possono riguardare orizzontalmente anche le agenzie, come av­venuto recentemente con i tagli alle spese per gli immobili, per il personale e per l’in­formatica. Gli interventi di riduzione do­vrebbero riguardare i fondi complessivi ero­gati alle agenzie, lasciando libere queste ul­time di decidere come ripartire i tagli sulle specifiche voci; – la gestione del personale è in condi­ zioni particolarmente critiche. Hanno pesato numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni, che hanno progressiva­ mente eroso l’autonomia delle agenzie su questo fronte, e da ultimo la nota sentenza della Corte costituzionale sugli incarichi di­rigenziali. Occorre intervenire urgentemente per dare alle agenzie l’autonomia necessaria a svolgere efficacemente la loro missione, sul fronte delle regole per il reclutamento, la valutazione, lo sviluppo di carriera, gli in­centivi, il contratto di lavoro; – è anche opportuno ribadire la piena autonomia delle agenzie nella determina­ zione della loro organizzazione interna; – occorre rivedere il sistema delle con­venzioni tra MEF e agenzie, che oggi sono basati su una pluralità eccessiva di micro-o­biettivi, mentre dovrebbero invece fare rife­rimento a pochi obiettivi di carattere gene­rale e strategico, ponendo l’accento sugli obiettivi di miglioramento dell’adempimento spontaneo dei contribuenti. Allo stesso tempo il sistema delle convenzioni, e gli incentivi in esse previsti, vanno rivisti anche per migliorare il coordinamento e la super­ visione del MEF sull’operato delle agenzie. L’esigenza di intervenire acquista valenza prioritaria nel contesto di trasformazione della macchina fiscale intrapreso negli ultimi anni. Obiettivo trasversale e strategico di tale trasformazione è il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, attraverso una maggiore certezza normativa, migliori garan­zie procedurali, la semplificazione sistema­tica dei regimi fiscali e la riduzione degli adempimenti. In generale, si punta a poten­ziare e valorizzare il confronto preventivo tra fisco e contribuente, con l’intento di mi­gliorare l’adempimento spontaneo, rispetto alla tradizionale attività di controllo e accer­tamento ex post. In particolare, nella direzione di conferire maggiore stabilità e certezza al sistema fi­ scale vanno: i) la ridefinizione dell’abuso del diritto unificata a quella dell’elusione, estesa a tutti i tributi e non limitata a fattispecie partico­ lari, corredata della previsione di adeguate garanzie procedimentali; ii) la revisione delle sanzioni penali e amministrative, secondo criteri di proporzio­nalità rispetto alla gravità dei comporta­ menti; iii) l’introduzione del regime della coo­perative compliance, seguendo le linee pro­ poste dall’OCSE, con la previsione di si­stemi di gestione e di controllo interno dei rischi fiscali da parte dei grandi contri­buenti; iv) il miglioramento del sistema degli interpelli preventivi, delle procedure del con­tenzioso e dell’efficienza delle commissioni tributarie; v) la razionalizzazione della riscos­sione. Tale cambiamento di approccio e l’obiet­tivo di migliorare il coordinamento e la su­pervisione sono alla base del processo di re­ visione delle convenzioni tra il MEF e le agenzie fiscali, avviato nel 2016. La sua im­portanza è stata da ultimo sottolineata dal­ l’Atto di indirizzo per il conseguimento de­ gli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, emanato dal MEF nel novembre 2016. Tale atto prevede inoltre che, per con­ solidare la governance dell’amministrazione finanziaria e migliorare il coordinamento del sistema fiscale, il Ministro dell’economia e delle finanze istituirà e presiederà un tavolo permanente, a cui parteciperà anche il vice ministro con delega alle finanze, con tutte le componenti dell’amministrazione. In questa stessa direzione è andata la ri­ definizione della missione delle agenzie fi­ scali, attuata con il decreto legislativo n. 157 del 2015, accentuando l’importanza della prevenzione e dei servizi alle imprese e ri­ vedendo i criteri su cui sono basati gli in­ centivi contenuti nelle convenzioni. Si in­ tende anche contenere l’impatto dell’attività di accertamento sullo svolgimento dell’atti­vità economica dei contribuenti migliorando l’efficacia dei controlli mediante verifiche unificate e l’uso appropriato e completo delle informazioni già contenute nelle ban­che dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Accentuare la prevenzione e i servizi al contribuente (ruling internazionale, interpelli preventivi, cooperative compliance, per i grandi contribuenti, il «cambia verso» per i medio-piccoli), lavorare per migliorare l’efficienza e la rapidità della logistica nei traffici internazionali diviene impossibile se le agenzie non dispongono di professionalità adeguate, in grado di interagire in modo qualificato, responsabile ed efficace con i contribuenti. I recenti interventi per migliorare l’attratti­vità dell’Italia dal punto di vista fiscale ri­schiano di essere vanificati dalle difficoltà ope­rative delle agenzie fiscali. In altre parole, se non si interviene tempestivamente sarà diffi­cile attuare quel cambiamento generale nell’o­rientamento del fisco innescato dai provvedimenti di attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014) e da altri provvedimenti. Il disegno di legge recepisce le indica­ zioni contenute nella risoluzione Doc. XXIV, n. 76, approvata dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 16 maggio 2017, a conclusione dell’esame dei rapporti del fondo monetario internazionale e del­ l’OCSE citati in precedenza (Affare asse­gnato n. 850)”, si legge nel testo.

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono dirette a potenziare l’autonomia e l’efficienza delle agenzie fiscali, allo scopo di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tribu­ tari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per i fini di cui agli articoli 311 e 325 del Trattato sul fun­ zionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, primo comma, della Costitu­ zione.

Art. 2. (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifica­ zioni: a) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agenzie fi­ scali svolgono altresì attività a carattere tec­ nico operativo di interesse e rilevanza per l’Unione Europea e operano anche quali or­ gani tecnici dell’Unione per le materie di ri­ spettiva competenza.»; b) all’articolo 10, comma 1: 1) la parola: «anche» è soppressa; 2) è aggiunto, in fine, il seguente pe­ riodo: «In dipendenza delle funzioni spet­ tanti al Ministero dell’economia e delle fi­ nanze, in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione e degli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu­ ropea in materia di risorse proprie dell’U­ nione che devono essere assicurate dagli Stati membri, alle agenzie fiscali, quali enti pubblici strumentali dello stesso Ministero, sono riconosciuti livelli rafforzati di autono­ mia»; c) all’articolo 59: 1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «obiettivi da raggiungere» sono ag­ giunte le seguenti: «, ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adem­ pimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell’azione di preven­ zione e contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti.»; 2) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale»; 3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui allo stesso comma 2 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale: a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell’attività svolta nelle aree di operatività; b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale. 3-ter. Gli indicatori di cui al comma 3-bis sono definiti in base ai seguenti criteri generali: a) rispetto dei princìpi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell’amministrazione finanziaria; b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell’autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali»; 4) al comma 4: 4.1) all’alinea, le parole: «su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «su un apposito capitolo per ciascuna agenzia»; 4.2) alla lettera c), le parole: «e del recupero di gettito nella lotta all’evasione» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all’evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti,»; d) all’articolo 60, comma 2, terzo pe­ riodo, la parola: «quarantacinque» è sosti­ tuita dalla seguente: «trenta»; e) all’articolo 61: 1) il comma 2 è sostituito dal se­ guente: «2. Al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per i fini richiamati all’articolo 10, comma 1, ultimo periodo, le agenzie fiscali hanno: a) autonomia statutaria, secondo quanto disposto dall’articolo 66; b) autonomia di bilancio, contabile, finanziaria e patrimoniale, secondo quanto disposto dagli articoli 70 e 70-bis; c) autonomia regolamentare e in materia di personale, secondo quanto disposto dall’articolo 71»; 2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agenzie fiscali garan­ tiscono la massima trasparenza, rendendo pubblici obiettivi, attività svolta e risultati conseguiti»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il se­ guente: «3-bis. Le agenzie fiscali organizzano i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l’obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari, anche grazie all’impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Le agenzie, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono inoltre la riduzione dell’invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro del sistema delle convenzioni di cui all’articolo 59»; f) all’articolo 67, le parole: «tre anni» sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: «cinque anni»; g) all’articolo 69, comma 1: 1) le parole: «di risultati particolar­ mente negativi della gestione» sono sosti­ tuite dalle seguenti: «di mancato raggiungi­ mento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi»; 2) dopo le parole: «su proposta del ministro delle finanze» sono inserite le seguenti: «possono essere revocati il direttore ed il comitato di gestione e»; 3) dopo le parole: «il quale» è inse­ rita la seguente: «ne»; 4) le parole: «del direttore del comi­ tato di gestione dell’agenzia» sono sop­ presse; h) dopo l’articolo 70 è inserito il se­ guente: «70-bis. – (Regole di finanziamento) – 1. I finanziamenti alle agenzie fiscali, erogati in base agli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell’ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, maggiorate del tasso di inflazione programmata, si applicano le seguenti percentuali: a) per l’Agenzia delle entrate 0,89 per cento; b) per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli 1,40; 2. La quota incentivante di cui all’articolo 59 del presente decreto è fissata, per l’Agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati in base al comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, nella misura stabilita dalla convenzione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziate, le agenzie determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti. 3. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l’esercizio precedente. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui al comma 1, incassate nell’ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dalle agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59, può con proprio decreto, da adottare con cadenza triennale entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, modificare le percentuali di cui al comma 1 e aggiornare gli allegati ivi previsti. 5. Al fine di salvaguardare l’autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita alle agenzie, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70 del presente decreto, preservando l’autonoma deter- minazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all’interno del proprio bilancio di esercizio»; l) l’articolo 71 è sostituito dal seguente: «Art. 71. – (Autonomia regolamentare) – 1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell’ambito di un ulteriore specifico comporto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. 2. Al fine di garantire l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4. 3. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell’agenzia, ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell’articolo 60. In particolare esso: a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia; b) detta le norme per l’assunzione del personale dell’agenzia, per l’aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso; c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall’agenzia; d) determina le regole per l’accesso alla dirigenza; e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso; f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali. 4. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti princìpi: a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale ovvero passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. La procedura concorsuale prevede una fase di selezione che comporta l’accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l’accesso alle varie fasi della stessa; b) la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è finalizzata al conferimento di incarichi, all’attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera; c) le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi. Gli incarichi sono conferiti a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area e in possesso del mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale; d) sono individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale ed è definito il modello organizzativo delle strutture periferiche. Gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in prima e seconda fascia. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali sono articolate in diversi livelli di responsabilità. La retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative non dirigenziali è graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione; e) l’accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell’agenzia che bandisce il concorso. I titoli valutabili e i relativi criteri sono definiti nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Le agenzie sono autorizzate ad effettuare concorsi riservati al personale in servizio presso l’agenzia che bandisce la procedura; ai concorsi riservati possono partecipare funzionari con almeno dieci anni di anzianità nella terza area. Nei concorsi riservati, nell’esame dei titoli si tiene conto della valutazione conseguita negli anni precedenti».

Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifica­ zioni: a) all’articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle agenzie fiscali salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le me­ desime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»; b) all’articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «I limiti rispet­ tivamente del 10 e dell’8 per cento di cui al presente comma sono elevati al 20 e al 15 per cento per quanto riguarda le agenzie fi­ scali regolamentate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Art. 4. (Modifiche statutarie e regolamentari) 1. Le agenzie fiscali provvedono ad ade­ guare alle disposizioni della presente legge i propri statuti e regolamenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Disposizioni abrogative e di coordinamento) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, alle agenzie fiscali non si applicano le disposi­ zioni di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti e le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con­ vertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu­ glio 2010, n. 122. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 74, 75, 76 e 77 dell’arti­ colo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. All’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati. 4. A decorrere dall’attività svolta dal 1° gennaio 2018 cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguar­ danti l’assegnazione di risorse per il poten­ ziamento dell’amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di com­ pensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall’attività delle agenzie fiscali, ivi comprese quelle volte a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da quantificare in aggiunta rispetto alle altre risorse ivi indicate, desti­ nata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze, al potenziamento e alla copertura di oneri in­ differibili dell’amministrazione economicofinanziaria e del Corpo della guardia di fi­ nanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all’incentivazione del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, cui continua a provvedersi an­ nualmente con decreto ministeriale. 5. Al comma 11 dell’articolo 1 del de­ creto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In coerenza con il processo di integrazione operativa tra le attività dell’Agenzia delle dogane e quelle dell’incorporata Azienda au­ tonoma dei monopoli di Stato, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall’articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicediret­ tori, fermo restando il contingente comples­ sivo ivi previsto». 6. All’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sosti­ tuito dal seguente: «2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica». 7. Per l’anno 2018, le dotazioni delle agenzie fiscali determinate secondo le dispo­ sizioni dell’articolo 70-bis del decreto legi­ slativo 30 luglio 1999, n. 300, come intro­ dotto dalla presente legge, sono integrate dell’ammontare delle risorse riconosciute alle agenzie ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, relativa­ mente all’anno 2017.

Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 70- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dalla presente legge, si applicano a partire dall’esercizio 2018. cdn/AGIMEG