Slot dismesse, ADM semplifica la procedura di smaltimento: termine portato a un anno e dichiarazioni solo sulle schede di gioco

Con una determinazione direttoriale del 27 ottobre 2026, la Direzione Giochi dell’ADM ha modificato la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione delle slot dismesse. Il termine per compiere le operazioni previste passa da sei mesi a un anno. Gli obblighi dichiarativi a carico del proprietario riguarderanno invece soltanto le schede di gioco, l’unico ambito in cui i controlli dell’Agenzia hanno riscontrato il rischio di utilizzi illeciti.

Il proprietario resta comunque tenuto a comprovare lo smaltimento e la distruzione o le altre attività consentite anche per i cabinet, cioè le slot private delle schede, con documentazione da conservare per cinque anni.

L’ADM ricorda che nell’ultimo biennio si è registrata una minore frequenza nel ricambio delle slot. Il termine più ampio tiene conto dei tempi oggi necessari per l’eventuale ricollocazione degli apparecchi sul mercato.

Le nuove disposizioni si applicano alle slot dismesse a partire dal 1° novembre 2026.

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Slot dismesse, il testo della determinazione ADM sullo smaltimento

ARTICOLO 1
(Modifiche al decreto direttoriale n. 38169/RU del 30 marzo 2018)

  1. Al decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 38169/RU del 30 marzo 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. a) al comma 1 dell’articolo 3, le parole “6 mesi” sono sostituite dalle parole “1 anno“;
    b) al comma 3 dell’articolo 3, sono aggiunte, alla fine, le parole: “limitatamente alle schede di gioco“;
    c) al comma 3 dell’articolo 4, l’espressione “l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco” è sostituita dall’espressione “l’elenco analitico delle schede di gioco“;
    d) al comma 1 dell’articolo 6, le parole “degli stessi e” sono soppresse, dopo la parola “cessioni” sono inserite le parole “e conservare per cinque anni la documentazione comprovante spostamenti, trasferimenti o cessioni di apparecchi“.

ARTICOLO 2
(Modifiche alla determinazione direttoriale n. 72041/RU del 30 aprile 2018)

  1. Al provvedimento allegato alla determinazione direttoriale n. 72041/RU del 30 aprile 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. a) al paragrafo 1, terzo capoverso, le parole “6 mesi” sono sostituite dalle parole “1 anno“;
    b) al paragrafo 3, secondo capoverso, dopo la parola “dichiarazione” sono aggiunte le parole “limitatamente alle schede di gioco” e dopo le parole “dell’ubicazione” sono soppresse le parole “degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco“;
    c) la rubrica del paragrafo 3.1 è sostituita dalla seguente “La dichiarazione dell’ubicazione delle schede di gioco degli apparecchi dismessi (articolo 6, co.1)“;
    d) al paragrafo 3.1, primo capoverso, le parole “degli apparecchi e delle relative schede di gioco” sono soppresse e dopo la parola “spostamenti” le parole “dei medesimi apparecchi e schede di gioco” sono sostituite dalle parole “delle relative schede di gioco“;
    e) al paragrafo 3.1, quarto capoverso, le parole “degli apparecchi e delle schede di gioco dismessi” sono sostituite dalle parole “delle schede di gioco degli apparecchi dismessi“;
    f) al paragrafo 3.1, quinto capoverso, le parole “Gli apparecchi dismessi sono considerati ubicati” sono sostituite dalle parole “Le schede di gioco degli apparecchi dismessi si considerano ubicate” e le parole “per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata” sono sostituite dalle parole “per ciascuna scheda di gioco“;
    g) al paragrafo 3.1, ultimo capoverso, le parole “nella medesima giornata in cui avviene lo spostamento” sono sostituite dalle parole “entro 7 giorni dallo spostamento” e dopo la parola “illustrate” sono aggiunte le parole “e conservare per 5 anni la documentazione comprovante la movimentazione“;
    h) al paragrafo 3.2, primo capoverso, le parole “6 mesi” sono sostituite dalle parole “1 anno“;
    i) al paragrafo 3.2, quinto capoverso, le parole “degli apparecchi e” e “degli apparecchi” sono soppresse;
    l) al paragrafo 3.2, ottavo capoverso, dopo la parola “conferimento,” sono aggiunte le parole “delle schede di gioco“;
    m) al paragrafo 3.2, nono capoverso, le parole “per ciascun apparecchio e” sono soppresse;
    n) al paragrafo 3.3, secondo capoverso, le parole “6 mesi” sono sostituite dalle parole “1 anno“;
    o) al paragrafo 3.3, settimo capoverso, dopo le parole “ 445,” sono aggiunte le parole “limitatamente alle schede di gioco“;
    p) al paragrafo 3.3, ottavo capoverso, le parole “ciascun apparecchio e per” sono soppresse;
    q) al paragrafo 3.3, ultimo capoverso, le parole “gli apparecchi e” sono soppresse.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° novembre 2026. Il testo integrale della determinazione è consultabile QUI. fp/AGIMEG