Corte di Giustizia Tributaria Abruzzo su Imposta Unica CTD. La sentenza integrale

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo ha stabilito, con una sentenza, che la Legge di Stabilità 2016 ha fissato che l’Imposta Unica può essere applicata solo ai CTD regolarizzati, non ai soggetti non regolarizzati.

Ecco la sentenza integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Appello N. 442/2024 il Signor B. N. impugnava la sentenza N. 369/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara, sez. 2, pronunciata il 16 Novembre 2022, depositata in data 02 Dicembre 2022 per i seguenti motivi. Una società di gioco sarebbe stata discriminata nell’accesso al sistema concessorio italiano, poiché gli avvisi di accertamento sarebbero illegittimi in quanto emessi in forza di una normativa (L. 220/2010 applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita, come evincibile dalla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, mentre Il bookmaker svolge, invece, attività lecita nel territorio italiano. Detta legittimità dell’operato della società maltese, sarebbe stata sancita da sentenza passate in giudicato, le quali avrebbero preso atto delle discriminazioni subite dall’operatore nell’accesso al sistema concessorio italiano.

Da ciò ne deriverebbe l’illegittimità degli Avvisi di Accertamento emessi da ADM ai sensi della Legge n. 220/2010. In altri termini, con la Legge di stabilità del 2011, il Legislatore ha inteso perseguire l’intento di sanzionare l’attività di gioco illecita , ma nel contempo, occorrerebbe ammettere la liceità dell’attività della società, già riconosciuta dalla giurisprudenza penale, unionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed amministrativa, in particolare dal Consiglio di Stato che con la sentenza N. n. 6042/2023 avrebbe riconosciuto che la società gode di un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l’illegittimità della sua esclusione dalle procedure indette per l’affidamento delle concessioni in questione, per cui dispone che “la giurisprudenza nazionale è concorde nel ritenere che l’attività di raccolta delle scommesse nel nostro Paese possa essere svolta in via lecita solo dagli operatori muniti di concessione e autorizzazione di polizia.

Tuttavia, però, riconosce la sussistenza di ‘un’eccezione alla regola … eccezione che però ha una portata circoscritta ad una situazione particolare … che non può essere estesa al di fuori di essa’. Pertanto, non poteva essere negata la licenza di cui all’art. 88 TULPS a causa dell’eventuale carenza di concessione della società”. Per tale ragione, la società non avrebbe mai potuto ottenere, in occasioni delle predette gare una concessione per il gioco fisico e, quindi, non ha mai potuto essere collegata al “totalizzatore nazionale”. Al bookmaker comunitario dovrebbe essere riconosciuto, ad avviso di parte appellante, uno status di “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, tale da costituire una “eccezione alla regola” nel panorama normativo italiano.

Quindi, l’accertamento in capo all’odierna ricorrente della debenza dell’Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 sarebbe illegittimo per, in via preliminare, assenza del presupposto soggettivo, , per contrarietà delle norme nazionali con quelle comunitarie e costituzionali, per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE; per violazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, per violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 6, comma 2, Legge 472/1997 inerente l’applicazione dell’esimente delle sanzioni dell’obiettiva condizione di incertezza.

Conclude chiedendo come in atti con vittoria di spese nel doppio grado di giudizio. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituita risponde alle motivazioni della ricorrente e conclude chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese di giudizio. Con successivo deposito del 21.02.2025, il ricorrente, salvi e impregiudicati i rilievi, le eccezioni e le questioni pregiudiziali sollevate nei singoli procedimenti, chiedeva la definizione del procedimento giudiziario pendente, con il pagamento dell’imposta unica di cui al D.lgs. 504/98, calcolata secondo il disposto di cui al comma 945, L. 208/2015 (Imposta sui ricavi), manifestando la piena disponibilità, al pagamento della somma di € 9.959,89 per l’annualità di riferimento 2016, risultando, invece, per il 2017, una maggiore imposta, sempre calcolata secondo il comma 945, L. 208/2015, già versata.

Presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara, B. N. impugnava gli Avvisi nn. M16160007632U e M16170007633U per debenza dell’Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23/12/98 n. 504 per complessivi € 149.727,66 di cui € 69.679,83 anno d’imposta 2016 e € 80.048,33 anno d’imposta 2017, oltre interessi e sanzioni, contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara. Evidenziava che l’imposta unica si applica “su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove é ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento” applicata alla società non collegata al totalizzatore nazionale, priva di concessione poiché illegittimamente esclusa dalle gare per il rilascio del titolo concessorio nazionale, recherebbe notevoli danni e creerebbe una palese discriminazione come riconosciuta da sentenze nazionali e dalla CGUE. La pretesa erariale è stata determinata ai sensi della Legge n. 220/2010 sull’assunto, ritenuto erroneo dai deducenti, che l’attività posta in essere dall’appellante e costituisse attività illecita e per l’effetto, l’Agenzia ha ritenuto il bookmaker inciso in via solidale dal tributo. Detta imposizione fiscale ha la finalità di sanzionare l’attività di gioco illecita e la comunitaria società con i suoi CTD non potrebbero essere paragonati a bookmaker privi di concessione. Pertanto, deduceva in via pregiudiziale, la nullità degli atti impugnati per illegittima individuazione del soggetto obbligato principale, in violazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di Stabilità 2016); in via sempre pregiudiziale, l’illegittimità degli Avvisi di accertamento per insussistenza dell’illiceità dell’attività del bookmaker, presupposto dell’imposta ex L. 220/2010; in via preliminare, la nullità degli Avvisi di accertamento per violazione dell’art. 7 L. 212/2000;

l’insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali di applicazione del tributo nonché la contrarietà delle norme nazionali poste alla base dell’Imposta Unica al diritto dell’Unione e al diritto costituzionale;

la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall’Ufficio in ragione del ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni violate. Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara, la quale, invece, chiedeva il rigetto del ricorso. Con la sentenza impugnata, la Corte Tributaria ha ritenuto sussistenti i presupposti applicativi dell’imposta e non fondate le questioni comunitarie e costituzionali sollevate in sede di ricorso introduttivo del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si ritiene di non sollevare questione di legittimità costituzionale, non aderendo alla richiesta dell’appellante di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità con il TFUE, così come richiesto dal deducente, anche in ragione delle osservazioni che saranno di seguito esposte, affrontando il tema principale della presente controversia, rappresentato dalla presunta, evocata discriminazione fra i soggetti “regolarizzati e i soggetti “non regolarizzati” o ancora, quelli definiti dall’appellante come soggetti che eserciterebbero attività lecita, perché “sanati dalla giurisprudenza”. Si affrontano, quindi, in continuità le questioni relative alla liceità dell’attività svolta, all’asserita discriminazione praticata ai danni dell’esponente, alla determinazione della base imponibile, alla successione delle leggi nel tempo, e alla sproporzione delle sanzioni applicate, come già sopra analiticamente riassunto. La prima questione concerne l’applicazione della normativa introdotta dalla Legge 28/12/15 n. 208 art. 1 comma 945 per la quale ” A decorrere dal 1/1/2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza “.

Tale questione rileva in quanto l’Agenzia delle Dogane ha, invece, continuato ad applicare, relativamente alla annualità 2016 e 2017 la precedente normativa sull‘imposta unica dettata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 644 per la quale ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, tra gli altri i seguenti obblighi e divieti: c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a € 10.000,00; e) omissis; chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18/6/31 n. 773, e successive modificazioni.

Ove ne accerti l’insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell’esercizio o del punto raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall’art. 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Luogo collegato telematicamente.

L’imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4 comma 1 lett. b numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.Tribunale

Per i periodi d’imposta decorrenti dal 1/1/2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all’art. 24 comma 10 del D.L 98 del 6/7/11, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/7/11 n. 111 (che prevedeva, invece, un sistema deduttivo dell’imponibile basato su ogni elemento utile ovvero se non fosse possibile reperire dati, attraverso un sistema deduttivo basato sulla raccolta media della provincia di sede del punto raccolta delle scommesse). Il thema decidendum, pertanto, attiene alla questione se la nuova normativa dettata per i CTD regolarizzati (ab origine ovvero per effetto delle varie sanatorie disposte) sia applicabile ai soggetti non regolarizzati perché non collegati al totalizzatore nazionale (quali pacificamente il ricorrente) ovviamente a far tempo dal 2016.

Al fine di dare risposta al quesito, occorre innanzitutto osservare che i due testi normativi in discussione hanno lo stesso ambito temporale di applicazione. Infatti, sia le norme della nuova disciplina che quelle applicate nella specie riguardano le annualità successive al 2016, tanto che la disciplina dell’art. 1 comma 644 L. 190/2014 si preoccupa specificamente di affermare che cessano di avere applicazione dall’esercizio 2016 le diverse modalità di calcolo dell’imponibile previste in precedenza. Si tratta, com’è evidente, di un argomento fondamentale per escludere l’implicita abrogazione della norma per ultima richiamata da parte di quella successiva poiché l’espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del Legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell’attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Quanto detto non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma è finalizzato alla tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia ed ai comportamenti devianti, nonché al controllo dei punti di accettazione di scommesse che possono rappresentare centri collegati con le scommesse clandestine.

Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e, quindi, l’eventuale assenza di profili penali nell’attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l’esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso, meno favorevole rispetto agli operatori regolarizzati, indirizzando verso obiettivi di pubblica utilità o addirittura sociali la normativa fiscale specie in dette delicate materie.

Quindi, la pretesa avanzata dall’appellante di essere trattata alla stessa stregua degli allibratori regolari o sanati non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone ai bookmakers delle scommesse soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d’uscita dall’area grigia del “non vietato, non autorizzato” che aveva caratterizzato il settore. Questo principio è stato espressamente fatto proprio dalla Cassazione nella sentenza 25 settembre 2023 n. 27260, che non è affatto estranea alla posizione del CTD, come dalla stessa rilevato nelle controdeduzioni, che assume di essere regolarizzato, atteso che nella motivazione della Cassazione, la questione della natura regolare o irregolare della società di scommesse è irrilevante. In detta sentenza si evidenzia che la tassazione, così come è strutturata non è diretta a sanzionare penalmente comportamenti di chicchessia, ma solo a sottoporre a tassazione soggetti che operano legalmente nel territorio dello Stato, come si evince dalle modalità di calcolo dell’imposta unica e come viene esposto dall’esame dei lavori preparatori, laddove ben si coglie la ratio dell’intervento normativo in esame: “La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole..”.

Prosegue la Corte di Cassazione ricordando che “in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite. Pertanto, questo Collegio non può che ribadire, aderendo a quanto la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco”.

Dunque, la pretesa dell’appellato di svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l’applicazione della disciplina fiscale ad essi riservata non è sostenibile, atteso che la diversità di trattamento è collegata alla diversità di posizione giuridica. Alla luce delle osservazioni che precedono, non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati quale l’attuale ricorrente, in quanto la distinzione tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l’elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. In sostanza l’art. unico, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si inserisce in un contesto nell’ambito del quale il legislatore nazionale ha consentito ai CTD di poter regolarizzare la propria posizione, inserendosi tra l’altro nel sistema del totalizzatore nazionale e corrispondendo di conseguenza l’imposta sulla base di elementi certi e verificabili nell’ambito di tale sistema, e, quindi, coloro, come l’appellante, che continuano a svolgere attività per un volume sensibilmente maggiore a quanto avviene nel circuito del totalizzatore nazionale, devono corrispondere l’imposta in una misura stabilita per legge (triplo della media provinciale dell’anno precedente), con valore di presunzione legale del volume di scommesse trattate; ciò deriva dal fatto che il CTD nazionale e l’operatore di scommesse estero non hanno partecipato al sistema del totalizzatore nazionale.

Si osserva, ancora che la legge di stabilità 2015 N. 190/2014, prevede la possibilità per gli operatori di gioco, privi di titoli autorizzatori, di regolarizzare la propria posizione attraverso un procedimento amministrativo costituente titolo per il rilascio della concessione per la raccolta delle scommesse su rete fisica e della licenza di pubblica sicurezza. La successiva legge di stabilità 2016, 28.12.2015 N. 208, art. 1 comma 926 ha riaperto i termini di cui all’art. 1 comma 643 della legge 28.12-2014 N.190, per la regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite di denaro per conto proprio o di terzi , senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia. In particolare, si consente l’adesione alla procedura di regolarizzazione anche da parte di quei soggetto che abbiano avviato la raccolta successivamente all’ottobre 2014 e anche successivamente all’entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2015, come nel caso dell’odierno appellante, per cui la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 643 lettera a) della legge N. 190/2014 (modificata dall’art. 1 comma 926 lettera a) della legge 208/2015) e deve essere accompagnato dal contestuale versamento della somma di € 10.000,00 per ciascun punto scommesse che si intende regolarizzare. In mancanza di adesione al predetto sistema di regolarizzazione il comma 644 dell’art. 1 della legge 190/2014 prevede alla lettera g) che “l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Dall’esame delle predette norme, quindi, e dalla loro successione temporale ne consegue, che la legge N. 208/2015, ha disciplinato, in primo luogo le modalità di calcolo dell’Imposta Unica confermando che nei confronti di quei soggetti che operano senza essere collegati al totalizzatore nazionale, si applica l’art. 24 comma 10 del D.L. 98/2011 e l’art. 1 commi 643 e 644 della Legge 190/2014, a seconda che potevano on potevano regolarizzarsi. Da detta esposizione consegue l’ulteriore e definitiva deduzione secondo cui la legge 208/2015, disciplinando, invece, al comma 945 dell’articolo 1, le modalità e la tempistica di determinazione e applicazione dell’Imposta Unica ai soggetti collegati al Totalizzatore Nazionale e prevedendo che a decorrere dal 01.01.2016 essa sia calcolata sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquota del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica e del 22 per cento se avviene a distanza, non ha abrogato la disciplina previgente e non ha escluso i ricevitori dalla soggettività passiva come si evince dal rinvio all’art. 1 commi 643 e 644 lettera g) della legge N. 190/2014, operato dall’art. 1 comma 926 della legge N. 208/2015.

Ad avviso di questo Giudice, inoltre, sono assenti i presupposti per ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale e per disporre il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità con il TFUE, così come richiesto dal deducente, sia per le ragioni già esposte in precedenza sulla legittimità del differente trattamento riservato ai regolarizzati, rispetto ai non regolarizzati e sia per le medesime ragioni richiamate al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. V, 5 novembre 2021, n. 31910 , 17 maggio 2022, n. 15658, laddove si legge che “la Corte di Giustizia UE, con la già citata sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788118, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, sicché la normativa italiana non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società nella Stato membro interessato” .

E ancora si sottolinea come secondo Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8757 del 3013/2021, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione della normativa sui giochi d’azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità.

Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 64, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “…l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.

La prevalenza dell’ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale. Si evidenzia ancora che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 la richiesta di sospensione del procedimento per sollevare questione di illegittimità delle norme applicate. si presenta manifestamente infondata. La norma, infatti, si inquadra nel contesto normativo definito e ritenuto conforme alla disciplina ed ai principi europei e costituzionali dalla Corte di Cassazione Sez. V, 26 maggio 2022, n. 17005, che pure ha sempre richiamato l’art. 1, comma 644, lett. g), Legge 190/2014, senza formulare al riguardo alcuna censura, ma ritenendo che la mancata partecipazione al totalizzatore nazionale del contribuente costituisce la condizione di applicabilità della determinazione legale dell’imponibile, quale disposta dalla lett. g). Questo Collegio si sofferma ancora sulla circostanza che la mancata trasmissione di dati e l’esistenza di un sistema idoneo di controllo sui dati stessi rende inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati di calcolo della base imponibile, basato sulla differenza tra incassi e poste pagate. La scelta del legislatore è stata quella di mantenere su piani distinti la medesima attività (gestione di scommesse sportive ) svolta da soggetti in possesso di concessione amministrativa, autorizzazione di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale) da quelli privi di detti requisiti che considera evidentemente imprescindibili per l’esercizio legale di detta attività per ragioni che si riferiscono non solo alle esigenze di lealtà fiscale e tutela della concorrenza, ma anche ad esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di tutela dei minori per le cui finalità è necessario un controllo totale di detta attività . Il collegamento al totalizzatore nazionale è il solo che può assicurare detto controllo perché avviene in tempo reale e in maniera automatizzata su ogni singola giocata ed eventuale vincita. Il mancato collegamento al totalizzatore nazionale non permette allo Stato alcun controllo sul volume della raccolta, delle vincite e sul tipo di scommesse consentite dal gestore non regolarizzato che potrebbero essere anche diverse da quelle consentite dallo Stato.

L’accertamento induttivo, nel caso di specie, è legittimo perché espressamente previsto dalla normativa ed ha reso necessario il calcolo della base imponibile sulla base della media provinciale delle giocate dell’anno precedente risultante dal totalizzatore nazionale. Quanto, infine, alle richieste avanzate dall’appellante relativamente alle sanzioni, non si può non sottolineare come il contenzioso con la Società ricorrente sia oramai annoso e ripetitivo con assunzione, da parte dell’appellata di argomentazioni e conclusioni sempre smentite dalla giurisprudenza di merito e poi di legittimità. E quand’anche mancasse, come affermato dalla società, una pronuncia della Cassazione in relazione alla nuova modalità di tassazione applicata nell’atto impugnato, ma la recente decisione N. 27260/2023, prima richiamata, rappresenta un precedente di grande rilievo, si deve constatare che la fattispecie sanzionata integra un’evasione con grave sottrazione di imponibile alla tassazione, che comporta l’irrogazione della pena pecuniaria, tributaria, edittale, variabile dal 120% al 140% dell’imposta evasa, in concreto applicata al minimo del 120%. Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.700,00 per compensi oltre rimborso spese. cdn/AGIMEG