Scommesse, Imposta Unica, Corte Tributaria di Milano: “Stanleybet svolge attività lecita, nessun trattamento tributario sanzionatorio può essere applicato al bookmaker e CTD”. Avv. Agnello: “La Corte applica il medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari”

Il Giudice Tributario statuisce la liceità dell’attività svolta da Stanleybet, e ribadisce la “non assoggettabilità dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario, proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita.”

In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse nei confronti di Stanleybet Malta Limited per l’annualità d’imposta 2016.

ADM sull’errato assunto che l’attività posta in essere da Stanleybet e, per essa dai suoi CTD, costituisse attività illecita, quantificava l’imposta in virtù di un meccanismo sanzionatorio e punitivo e con quantificazione della base imponibile al triplo dei valori medi di riferimento.

Gli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, in difesa della società ricorrente, agivano in giudizio contestando l’illegittimità del metodo di quantificazione utilizzato dall’ADM, ma soprattutto la mancata applicazione della normativa prevista dalla legge di stabilità del 2016, in virtù della quale muta il meccanismo di calcolo del tributo. Infatti, l’imposizione a partire dal 2016 deve essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del CTD.

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con la recentissima sentenza ha accolto le censure della difesa “laddove si eccepisce la mancata applicazione della nuova normativa prevista dalla legge di stabilità 2016” e ha statuito “… l’illegittimità del procedimento” che prevede la quantificazione dell’imposta unica mediante l’utilizzo dell’imponibile forfettario coincidente con il triplo della raccolta media della provincia.

La Corte Tributaria conferma che la Stanleybet va assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzatinon rientrando tra gli “operatori non collegati alla filiera legale”.

Dopo vent’anni di battaglie giudiziarie, i Giudici Tributari iniziano a manifestare un orientamento costante, replica l’Avvocato Agnello: ad oggi sono svariate le pronunce che riconoscono come lecita e legittima l’attività del bookmaker maltese, con conseguente applicazione degli stessi diritti e delle medesime prerogative dei concessionari statali. sb/AGIMEG