Il Tar Puglia ha respinto la richiesta di sospensiva monocratica presentata da un esercente di Lucera, titolare di una sala giochi in cui erano stati installati sei apparecchi da intrattenimento.
Al centro della vicenda, l’Ordinanza Dirigenziale del 23 maggio scorso con cui il Comune di Lucera aveva disposto l’annullamento in autotutela della SCIA e la sospensione dell’attività per quattro delle sei slot, ritenute prive di valido titolo autorizzativo. Successivamente, con un nuovo provvedimento, il Comune aveva parzialmente revocato la misura, riconoscendo il diritto al subentro per due soli apparecchi, ma confermando lo stop per i restanti quattro.
Il Tar ha rilevato che l’originaria SCIA, presentata nel 2011, autorizzava l’installazione di sole due slot, e che le ulteriori quattro apparecchiature, oggetto del contenzioso, devono considerarsi come nuove installazioni non autorizzate, per le quali è necessario un procedimento istruttorio distinto. Inoltre, il giudice ha sottolineato la violazione della normativa regionale a causa della presenza di sei apparecchi da gioco in un locale di appena 8 metri quadrati, ben al di sotto dei limiti previsti.
Infine, sul fronte del danno, il Tar ha stabilito che le pretese del ricorrente sono esclusivamente di natura patrimoniale e pertanto risarcibili, escludendo quindi i presupposti per concedere la misura cautelare. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata per il 3 settembre 2025. cdn/AGIMEG










