Calabria: approvato dalla Commissione bilancio il testo unico contro la ‘ndrangheta. Nel testo norme sul contrasto del Gap

In Calabria, la Commissione bilancio ha approvato all’unanimità la proposta di legge regionale 214, testo unico contro la criminalità organizzata, che ora approderà in Consiglio regionale. “Il parere favorevole della Commissione bilancio al testo della proposta di legge che mi onoro di aver costruito e presentato proprio in materia di contrasto alla ‘ndrangheta, è per me motivo di vero e profondo orgoglio. È un provvedimento che nasce sulla scorta dell’intenso lavoro della Commissione contro la ‘ndrangheta che in questi anni ha audito decine di persone, ma è anche frutto dell’attività di tanti e validi funzionari regionali e della collaborazione tra consiglieri di tutti gli schieramenti”, ha detto Arturo Bova, Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria ed estensore del testo di legge. “È un provvedimento concreto – ha proseguito Bova – con cui mettiamo in campo misure importanti in tema di appalti pubblici, di contrasto al caporalato, all’usura e ai fenomeni criminali connessi al gioco. Sono previste misure di sostegno alle vittime di usura, a chi è affetto da ludopatia e ai minori in famiglie di ‘ndrangheta, misure cioè che consentiranno l’applicazione di protocolli nazionali importanti come, ad esempio, “Liberi di Scegliere”, fortemente voluto dal Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria Roberto Di Bella”. “Sono davvero orgoglioso di questo testo unico, era il mio sogno sin dal giorno in cui misi piede per la prima volta in Consiglio regionale nel dicembre 2015 e ora, perché veda finalmente la luce dopo anni di lavoro, manca solo l’approvazione in aula”, ha concluso. Nel testo, limiti orari per gli apparecchi con “un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22:00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza”. “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti”. cdn/AGIMEG