Giochi, Bova (cons. regionale Calabria): “Obiettivo della mia proposta di legge anti ‘ndrangheta è prevenzione e contrasto al Gap”

Una maggiore diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro. E’ uno dei temi portanti della legge ‘Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità’ organizzata’ che tratta anche il tema del gioco, citata dal consigliere regionale della Calabria Arturo Bova in commissione ‘ndrangheta. Bova torna oggi nuovamente sul tema: “A proposito di gioco d’azzardo patologico, ecco il testo completo dell’art. 19 della mia proposta di legge anti ‘ndrangheta. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro. I comuni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi, prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco”, le parole di Arturo Bova, consigliere regionale della Calabria. “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” dai luoghi ritenuti sensibili. Continua: “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione. Interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da
gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. La previsione, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza; campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d’interesse; l’attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;  interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco”. Continua: “E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell’80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge”. cdn/AGIMEG