Stabilità, Tecnici Camera e Senato: “L’aumento del Preu su slot e vlt mantiene livello stabile raccolta”

“La relazione tecnica ipotizza un livello stabile della raccolta degli apparecchi con vincite in denaro pure in presenza di un incremento della tassazione (su slot e vlt di cui ai commi 524 e 525 del maxi-emendamento, ndr). Tale ipotesi risulta innovativa rispetto alle metodologie di stima utilizzate in occasione dell’esame delle precedenti misure in materia di gioco con apparecchi da intrattenimento”. Lo confermano i tecnici di Camera e Senato sottolineando che “andrebbe acquisito un chiarimento del governo al fine di valutare la prudenzialità delle stime di maggior gettito ascritto ai commi 524 e 525, atteso che la stessa relazione tecnica richiama una serie di elementi che potrebbero incidere sul livello di raccolta negli anni 2016 e seguenti”. La relazione tecnica fa riferimento: “agli sviluppi delle normative locali ed alle relative modalità applicative, che potrebbero interferire sul livello di raccolta ipotizzato dal testo; alla possibilità di traslare almeno una quota dell’aumento fiscale sui giocatori, mediante una riduzione delle vincite (che potrebbe riflettersi negativamente sulla raccolta). Tale ipotesi, pur essendo implicitamente esclusa dalla RT, risulta materialmente praticabile alla luce dei dati forniti dalla stessa RT, la quale mostra una differenza (non rilevante nel caso degli apparecchi AWP, ma consistente nel caso degli apparecchi VLT) fra il pay out minimo previsto dalla legge e quello concretamente praticato sul mercato268. Da ciò deriva la possibilità di incidere sul livello delle vincite senza violare i limiti minimi previsti dalla legge. Riguardo al comma 526 (proroga della regolarizzazione fiscale), si prende atto che la relazione tecnica non ascrive effetti di maggior gettito alle norme. Sarebbe peraltro utile chiarire – alla luce degli elementi forniti dalla stessa RT – se gli effetti di maggior gettito, di carattere permanente, già ascritti alla disciplina sulla regolarizzazione introdotta con la legge 190/2014 (e quindi già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica) siano stati integralmente conseguiti. Si ricorda che tali effetti ammontano a complessivamente a 397 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015. Non risulta chiaro, inoltre, se con la riapertura dei termini in esame tali effetti possano effettivamente essere confermati nella misura prevista dalla legge 190/2014, tenuto conto degli aspetti critici indicati dalla stessa RT (costo elevato dell’adesione alla sanatoria; prossimità delle procedure di gara, tenuto conto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016). Con riferimento ai commi da 527 a 530 (procedura di accertamento della stabile organizzazione in Italia), si osserva che la relazione tecnica non considera le norme. Andrebbe chiarito se la mancata indicazione di effetti finanziari (positivi) sia da ricondurre a ragioni di prudenzialità, tenuto conto che fra le altre misure contenute nel testo viene previsto che gli intermediari finanziari siano tenuti ad applicare, nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la stabile organizzazione, una ritenuta d’acconto del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente. Riguardo al comma 531 (gara per la raccolta di scommesse e di concorsi pronostici), andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine alla prudenzialità delle stime di maggior gettito (410 milioni di euro nel 2016), considerato che anche in questo caso269 la relazione tecnica fa presente la possibilità che l’evoluzione e le modalità applicative delle normative degli enti locali potrebbero incidere negativamente sul numero di licenze effettivamente assegnate in esito alla procedura di gara. Si sottolinea in proposito che non sembrerebbe prudenziale, ai fini delle stime di maggior gettito, l’ipotesi – adottata dalla RT – di assegnazione effettiva del numero massimo di diritti che potranno essere messi a gara in base al testo del comma 8 (10.000 negozi e 5.000 corner). In ordine al medesimo comma 531 ed al successivo comma 533 (gara per l’assegnazione di concessioni per il Bingo), si osserva che l’acquisizione nel 2016 del maggior gettito atteso è subordinata alla conclusione entro l’anno delle procedure di selezione, considerato che in base alle norme il versamento dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire “entro la data di sottoscrizione della concessione”. Si osserva, inoltre, che nel caso del comma 531, il testo prevede un termine per l’indizione della gara “dal” 1° maggio 2016 (espressione che potrebbe quindi consentire un’ulteriore posticipazione dell’adempimento in questione). Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo”. dar/AGIMEG