Scommesse: nuovo importante successo di Bet1128 in Cassazione. Avv. Scarano: “Riconosciuta la discriminazione con il bando di gara del 2012”

La BET 1128 ottiene un nuovo, grande risultato. La Corte di Cassazione ha infatti annullato, con rinvio, molte ordinanze emesse da alcuni Tribunali del Riesame accogliendo in toto i ricorsi presentati dall’avv. Vincenzo Maria Scarano, difensore dei CTD e della società maltese. La Suprema Corte ha sostanzialmente recepito il contenuto della ordinanza Gaiti ed altri emessa dalla Corte di Giustizia Europea, in continuità a quanto già disposto con un’altra sentenza emessa a luglio 2016, annullando tutti i provvedimenti emessi da alcuni Tribunali che avevano dato una interpretazione negativa. L’avv. Scarano ha dichiarato ad Agimeg che:”viene definitivamente riconosciuta l’affermazione dei principi di cui è stata da tempo beneficiaria la mia cliente ottenuti sia in sede di giurisdizione nazionale che comunitaria. Del resto era evidente la discriminazione operata nei confronti della BET 1128 e di conseguenza dei titolari dei CTD ad essa collegati da un rapporto contrattuale. Questa difesa ha dimostrato con deposito di un’articolata perizia il danno potenziale che avrebbe potuto subire il bookmaker con la partecipazione al bando di gara del 2012 e che lo avevano di fatto estromesso dalla partecipazione alla gara ormai censurata sotto molti profili. I ricorsi peraltro hanno chiaramente evidenziato il carattere non proporzionale della clausola contenuta nello schema di convenzione, la sua natura di restrizione dei diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi nonché la disparità di trattamento rispetto ai concessionari storici. Spetterà adesso ai Giudici di merito l’accoglimento dei principi espressi dalla Suprema Corte. Anche se quest’analisi è già in corso di svolgimento infatti segnalo proprio due sentenze emesse qualche giorno fa dal Tribunale di Imperia e dalla Corte di Appello di Taranto che hanno appena assolto con la formula più ampia due titolari di centri Bet 1128, accogliendo i principi suindicati”. lp/AGIMEG