Il secondo posto di Calle Almanzora nel Premio Regina Elena 2024, corsa ippica al galoppo disputata a Roma, resta confermato. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dal proprietario di Grand Saxon contro la decisione con cui la Commissione di disciplina d’appello del Masaf aveva annullato il distanziamento della cavalla appartenente alla Scuderia Giacobbe.
Respinta anche la richiesta di ripristinare il secondo posto di Grand Saxon o, in alternativa, di riconoscere un risarcimento di 11.900 euro, corrispondente alla differenza tra i premi assegnati alla seconda e alla terza classificata.
Ippica, il distanziamento nel Premio Regina Elena 2024
La controversia nasce dal Premio Regina Elena, disputato il 28 aprile 2024. Al termine della corsa, i Commissari di gara erano intervenuti d’ufficio e avevano deciso di retrocedere Calle Almanzora dal secondo al terzo posto, ritenendo che avesse gravemente danneggiato Grand Saxon durante la dirittura d’arrivo.
Per effetto del distanziamento, Grand Saxon era salita in seconda posizione. Contestualmente, al fantino di Calle Almanzora era stata applicata una sospensione di cinque giorni dalle corse.
La Scuderia Giacobbe aveva impugnato la decisione davanti alla Commissione di disciplina d’appello del Masaf. Dopo avere esaminato più volte i filmati della gara, la Commissione aveva accolto il reclamo e annullato la retrocessione, ripristinando l’ordine di arrivo originario: Calle Almanzora seconda e Grand Saxon terza.
Il ricorso del proprietario di Grand Saxon
Il proprietario di Grand Saxon si è rivolto al Tar Lazio sostenendo, innanzitutto, che avrebbe dovuto partecipare al procedimento davanti alla Commissione di disciplina d’appello in qualità di controinteressato.
Secondo il ricorrente, la decisione del Masaf aveva inciso direttamente sulla posizione in classifica della sua cavalla e sui relativi premi. La mancata partecipazione al procedimento avrebbe quindi determinato una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il ricorso contestava anche la possibilità per la Commissione d’appello di rivedere la decisione dei Commissari di gara. In base al Regolamento delle corse al galoppo, infatti, le decisioni contenenti valutazioni sullo svolgimento delle corse e sul rendimento dei cavalli possono essere impugnate esclusivamente per violazione o falsa applicazione delle norme, non per ottenere un nuovo esame del merito sportivo.
Il proprietario di Grand Saxon sosteneva infine che la Commissione avesse travisato quanto accaduto in pista e modificato la motivazione formulata dai Commissari, i quali avevano qualificato come grave il danneggiamento subito dalla cavalla.
Tar: il proprietario del cavallo non è parte necessaria
Il Tar Lazio ha respinto tutte le contestazioni. Secondo i giudici amministrativi, il procedimento davanti agli organi della giustizia ippica è disciplinato da norme speciali e coinvolge l’organo giudicante, l’organo requirente e il soggetto destinatario della sanzione.
Non diventano invece parti necessarie gli altri soggetti che possono ottenere un vantaggio indiretto dall’esito del procedimento.
La modifica dell’ordine di arrivo e il conseguente beneficio economico non attribuivano quindi al proprietario di Grand Saxon il diritto di partecipare all’appello. Per il Tar, tale vantaggio aveva carattere meramente riflesso e non era sufficiente a riconoscergli una posizione partecipativa qualificata.
La natura disciplinare del procedimento non viene meno per il fatto che la sanzione incida sulla classifica della corsa. Il distanziamento, infatti, presuppone una condotta riconducibile al binomio cavallo-fantino, come dimostrato nel caso specifico anche dalla sospensione applicata al jockey.
Legittimo l’esame dei filmati della corsa
Il Tar ha ritenuto legittima anche la valutazione compiuta dalla Commissione d’appello attraverso la visione dei filmati.
L’organo del Masaf aveva escluso che Calle Almanzora avesse tenuto una condotta tale da giustificare il distanziamento. In particolare, non era stata riscontrata una concreta incidenza sull’andamento della gara, anche in considerazione della distanza rilevata tra le due cavalle all’arrivo.
La valutazione era stata condivisa anche dal Procuratore della disciplina, che aveva concluso per l’accoglimento del reclamo presentato dalla Scuderia Giacobbe.
Secondo il Tar, la Commissione non ha effettuato una nuova valutazione del merito sportivo. Ha invece verificato se quanto avvenuto in pista potesse essere qualificato come un danneggiamento rilevante ai sensi del Regolamento delle corse al galoppo.
Per applicare il distanziamento non è sufficiente una qualsiasi interferenza tra i concorrenti: è necessario un concreto pregiudizio capace di incidere sulla dinamica della competizione e sul risultato della corsa.
Respinta la richiesta di risarcimento da 11.900 euro
I giudici hanno escluso anche il presunto travisamento dei fatti. Le differenti espressioni utilizzate dai Commissari di gara e dalla Commissione d’appello rappresentavano modalità diverse di descrivere la medesima condotta, senza alterare quanto accaduto.
Il Tar ha quindi confermato la legittimità della decisione del Masaf, pur rilevando che il provvedimento era caratterizzato da una motivazione sintetica e priva di puntuali riferimenti normativi. Tali carenze formali non sono state tuttavia considerate sufficienti per determinarne l’annullamento.
Con il rigetto del ricorso è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Il proprietario di Grand Saxon aveva chiesto 11.900 euro, pari alla differenza tra i 26.180 euro previsti per il secondo posto e i 14.280 euro assegnati alla terza classificata.
Resta pertanto valido l’ordine di arrivo con Calle Almanzora al secondo posto e Grand Saxon al terzo. Il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. sb/AGIMEG










