Vlt, Tribunale di Cassino: “Gestore è sempre tenuto al pagamento delle vincite se non viene dimostrata la condotta illecita del giocatore”

Una società che gestisce Vlt si è opposta all’ingiunzione di pagamento di una vincita di oltre 5mila euro poiché aveva riscontrato numerose anomalie in merito alle giocate effettuate con i suoi apparecchi situati in una determinata sala giochi.

Il Tribunale afferma che “il gestore ha scritto all’esercente evidenziando le anomalie riscontrate e preannunciando la sospensione della raccolta, del gioco e del pagamento dei ticket emessi. Il contratto veniva poi risolto con successivo spostamento – senza autorizzazione – delle VLT in un magazzino terzo e non versava le somme nel frattempo incassate”. E aggiunge ai fatti in causa che ” seguito degli avvenimenti descritti, il gestore depositava un primo esposto con cui veniva evidenziato il comportamento all’interno della sala ed al quale veniva allegato un elenco di giocate sospette in cui era compresa quella del giocatore in causa. Nel 2015 un ulteriore esposto in cui veniva evidenziata l’impossibilità di rientrare in possesso delle VLT e dei server di sala”.

Il Tribunale di Cassino stabilisce che “non si può ritenere che la nullità del contratto di gioco possa derivare dalla violazione, da parte del giocatore, del limite dell’uso al contante nelle transazioni. Condotta che non integra alcuna fattispecie di reato. L’inadempimento del gestore (nel pagare la vincita) non è giustificato dalla nullità del contratto di gioco, essendo rimasti sforniti di prova sia la provenienza illecita del denaro impiegato dal giocatore che la finalità elusiva sottesa al negozio. Dall’istruttoria è emerso che il giocatore acquistava dei titoli di gioco e che all’esito della partita risultava in suo favore un credito di importo superiore alle 5.000,00 euro, che il gestore, in presenza di un contratto valido ed efficace, ai sensi del regolamento di gioco, è tenuto a versare, costituendo il ticket dedotto in lite titolo di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.”.

Per questi motivi il Tribunale di Cassino respinge il ricorso e conferma l’ingiunzione di pagamento per il gestore delle VLT. ac/AGIMEG