UE, deputati ALDE chiedono che Stati membri possano escludere alcuni giochi da direttiva Riciclaggio

Gli euro deputati  Graham Watson e Nils Torvalds, del gruppo ALDE, hanno presentato alcune proposte di modifica alla IV direttiva antiriciclaggio, attualmente in discussione in Commissione Europea. Gli eurodeputati sottolineano che “Deve essere riconosciuto agli Stati membri il compito di decidere di esentare del tutto o in parte determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali o di recepimento della presente direttiva”. Chiedono quindi di inserire alcune modifiche alla quarta Direttiva sul riciclaggio e al un Regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. In particolare intendono modificare l’articolo 2, paragrafo 1, comma 1, punto 3, lettera f (indirizzato ai “prestatori di servizi di gioco d’azzardo”) specificando che  “ad eccezione dei casinò, gli Stati membri possono decidere di esentare del tutto o in parte determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base del basso rischio connesso alla natura dei servizi sulla base di valutazioni del rischio. Prima di applicare un’esenzione, lo Stato membro interessato chiede l’approvazione della Commissione”. Inoltre chiedono di riformulare l’articolo 10 bis: “1. Gli Stati membri possono, sulla base di un rischio basso comprovato, esimere gli enti obbligati dall’obbligo di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda la moneta elettronica, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE, se:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile e l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non eccede 150 EUR;

b) lo strumento di pagamento è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non eccede 500 EUR, l’importo totale trattato in un periodo di 12 mesi non eccede 1 500 EUR e sono applicate misure atte a garantire che tali limiti non siano superati;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non può essere finanziato con moneta elettronica non verificata;

e) il rimborso in contanti e il ritiro di contanti sono vietati, salvo che siano attuate l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare nonché politiche e procedure adeguate e appropriate in merito al rimborso in contanti e al ritiro di contanti, e siano rispettati gli obblighi di registrazione.

Uno Stato membro può aumentare il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente in tale Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di adeguata verifica della clientela siano rispettati prima del rimborso del valore monetario della moneta elettronica per un importo superiore a 250 EUR.

3. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela relativamente alla moneta elettronica conformemente all’articolo 13, qualora le condizioni previste al presente articolo non siano soddisfatte”.

Le proposte di modifica saranno discusse e votate nelle prossime settimane comunque entro e non oltre il 21 marzo. lp/AGIMEG