Il Tribunale di Bari ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del titolare di un CTD collegato contrattualmente a BetuniQ. “In questo caso” sottolinea il bookmaker in una nota, “è stato il Pubblico Ministero in prima persona a chiede la conclusione del procedimento penale: non ha infatti richiesto un rinvio a giudizio, bensì l’archiviazione in ragione” degli articoli 49 e 56 del TFUE. Il PM ha richiamato infatti l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Bari nel febbraio 2013 su un caso analogo. E nel provvedimento di archiviazione, il Tribunale ha quindi asserito che: “Il Collegio offrendo una articolata e completa ricostruzione storica dei provvedimenti legislativi e degli interventi della Corte di Giustizia Europea succedutisi in materia è pervenuto, infatti, alla conclusione che se la società straniera ha un’autorizzazione estera , per il principio del libero stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui agli art 49 e 56 TFUE può operare sul territorio italiano a meno che l’autorizzazione ex art 88 tulps sia negata per motivi di ordine pubblico” . Nel caso di specie la autorizzazione ex art 88 tulps, era stata negata per motivi inerenti la carenza di valida concessione in capo alla società collegata con il centro. lp/AGIMEG