Con Decreto di Archiviazione del 15 maggio 2013, il Dott. Carlo Saverio Ferraro, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Teramo, ha disposto non dover procedere nei confronti di due titolari di altrettanti punti di commercializzazione di gioco collegati ad un concessionario italiano, chiamati a rispondere dell’accusa di violazione della L. 401/1989, in relazione all’art. 2, co. 2bis, DL 40/2010, conv. in L. 73/2010, per aver consentito l’uso di postazioni telematiche collegate alla piattaforma di gioco del concessionario, all’interno del locale commerciale in cui veniva esercitata l’attività di rivendita di ricariche per conti gioco AAMS.
Nonostante le accuse di intermediazione rivolte ai due esercenti, il Giudice ha preso atto delle relazioni della Guardia di Finanza, che aveva accertato, attraverso accessi diretti ai locali, che non vi era stato alcun diretto coinvolgimento degli indagati nell’attività di gioco dei clienti, i quali, dopo aver eseguito, con l’esercente, la ricarica dei conti gioco, noleggiavano le postazioni Internet per collegarsi al sito del concessionario, in modo del tutto autonomo, come avrebbero potuto fare da casa.
Il Giudice ha accolto la tesi della difesa secondo la quale “…non vi è alcun divieto, nell’Ordinamento, di utilizzare una postazione pubblica di accesso ad Internet per collegarsi ad una piattaforma di gioco, poichè i vincoli del D.L. 40/2010 e della successiva L. 158/2012 riguardano, evidentemente, postazioni collegate in modo permanente alla piattaforma del concessionario. Un diverso orientamento manifesterebbe evidenti vizi di legittimità costituzionale delle norme richiamate, non potendosi sottacere, peraltro, che l’attuale disciplina della riservatezza dei dati personali impedisce all’esercente di controllare l’attività del cliente durante la navigazione su Internet“. rg/AGIMEG