La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello proposto contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 per complessivi 51.915,31 euro tra imposta unica, interessi e sanzioni.
La vicenda riguardava un apparecchio installato in un pubblico esercizio e ritenuto da ADM idoneo al gioco con vincite in denaro. L’Agenzia aveva applicato l’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge n. 190/2014, procedendo al calcolo induttivo dell’imponibile su base forfettaria: 3.000 euro al giorno per 365 giorni, con aliquota del 6%.
In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento e applicabile la normativa sui cosiddetti “totem” idonei al gioco a distanza. La decisione è stata però completamente riformata in appello.
Il peso della sentenza n. 104/2025 della Corte costituzionale
Per i giudici del secondo grado è risultata decisiva la sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale, intervenuta nel corso del giudizio, con cui è stata dichiarata l’illegittimità della norma del decreto Balduzzi che prevedeva il divieto generalizzato di mettere a disposizione nei pubblici esercizi apparecchiature connesse a internet utilizzabili per accedere a piattaforme di gioco online.

Secondo la Corte tributaria, dopo la pronuncia della Consulta la sola connessione telematica di un apparecchio non può più essere considerata elemento sufficiente per dimostrare la sua destinazione al gioco con vincite in denaro.
Nel caso esaminato, il verbale della Guardia di Finanza attestava il rinvenimento dell’apparecchio acceso, la presenza sullo schermo di icone riconducibili a giochi tipo slot e il mancato collegamento alla rete statale, ma non dimostrava in maniera adeguata l’effettiva idoneità del terminale a consentire il gioco con vincite in denaro.
La Corte ha quindi ritenuto non provato il presupposto impositivo posto alla base dell’avviso di accertamento. Da qui l’accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate, considerando che l’esito della controversia è stato determinato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale. sm/AGIMEG

