Home Attualità Testo unico adempimenti e accertamento: alle Camere lo schema di decreto, focus sull’imposta sugli intrattenimenti

Testo unico adempimenti e accertamento: alle Camere lo schema di decreto, focus sull’imposta sugli intrattenimenti

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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il 19 giugno 2026 uno schema di decreto legislativo relativo al testo unico sugli adempimenti e l’accertamento, per il parere parlamentare.

Il provvedimento contiene anche una sezione dedicata all’imposta sugli intrattenimenti, con particolare riferimento agli apparecchi da gioco e alle attività di spettacolo.

L’esame parlamentare del provvedimento

Il provvedimento è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente del Senato e, per gli aspetti finanziari, alla 5ª Commissione, che dovranno esprimere il proprio parere entro 30 giorni.

È stato assegnato anche alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) della Camera, che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 23 luglio 2026.

Imposta sugli intrattenimenti: controlli, riscossione e vigilanza

Nel testo è presente una sezione dedicata all’imposta sugli intrattenimenti. La sezione disciplina il sistema di controllo, accertamento, riscossione e vigilanza dell’imposta sugli intrattenimenti, con particolare riferimento agli apparecchi da gioco e alle attività di spettacolo.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua controlli automatizzati sui versamenti dei contribuenti (art. 322), verificando eventuali omissioni o errori e comunicandoli al contribuente, che può fornire chiarimenti entro 30 giorni. In caso di irregolarità, le somme dovute, tra imposta, interessi e sanzioni, vengono iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate entro termini precisi (art. 323), con possibilità di evitare l’iscrizione se si paga entro 60 giorni dalla comunicazione.

Le norme prevedono anche il recupero dell’IVA collegata all’imposta sugli intrattenimenti tramite cooperazione tra Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate (art. 324).

Adempimenti, rivalsa e accertamento

Sono inoltre disciplinati:

La sezione regola poi la vigilanza e i controlli nei luoghi di spettacolo (art. 328), affidati a funzionari fiscali, Guardia di finanza e personale autorizzato, con poteri di accesso e verifica. Sono previste anche obbligazioni per gli organizzatori, come tessere gratuite e posti riservati per gli organi di controllo.

Gli esercenti devono presentare una dichiarazione preventiva di attività e, se richiesto, prestare garanzia per il pagamento dell’imposta (art. 329).

Infine, l’accertamento delle violazioni e i rimborsi (art. 330) sono soggetti a termini di decadenza di 5 anni sia per le sanzioni sia per le richieste di rimborso da parte del contribuente.

In sintesi, il sistema combina controlli automatizzati, cooperazione tra enti fiscali, obblighi dichiarativi e poteri di vigilanza estesi, con termini rigorosi per accertamenti e riscossione.

Codice fiscale nei documenti di spesa

Il testo, inoltre, stabilisce che il codice fiscale deve essere indicato nei documenti di spesa, come mandati, ordini e altri titoli, emessi da amministrazioni pubbliche o enti statali quando si tratta di pagamenti a beneficiari, eccetto alcuni casi specifici.

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Il testo integrale della Sezione II “Imposta sugli intrattenimenti”

ART. 322 Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito

Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici. 2.

Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

ART. 323 Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 322, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 2.

Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta. 3.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025 , n. 33, le somme dovute, entro sessanta dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 322, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

ART. 324 Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti

Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323, possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.

ART. 325 Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d’imposta di cui all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonché per le modalità e i termini di pagamento dell’imposta liquidata ai sensi degli articoli da 322 a 324 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

ART. 326 Rivalsa

Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell’imposta, i soggetti indicati all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori. 2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall’importo dell’imposta che sui prezzi stessi è dovuta.

ART. 327 Concessione del servizio

L’Agenzia delle entrate può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione, l’accertamento dell’imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. 2. Con la convenzione di cui al comma 1, è riconosciuto alla Società italiana degli autori ed editori un compenso annuo per le attività svolte.

ART. 328 Vigilanza

La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete: a) ai funzionari dell’amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento; b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza; c) al personale del concessionario di cui all’articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.

A tal fine al personale di cui al comma 1 è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette a imposta previa esibizione: a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall’articolo 330, comma 1; b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento; c) per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, è in facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l’accertamento della base imponibile.

Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attività soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, competente per territorio. 5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attività di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria. 6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall’imposta.

ART. 329 Dichiarazione di effettuazione di attività

Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette a imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.

ART. 330 Accertamento delle violazioni, termini di decadenza e rimborsi

La constatazione, agli effetti dell’articolo 156, delle violazioni alle disposizioni della presente sezione, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché agli agenti dell’ufficio accertatore, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio dell’amministrazione finanziaria.

Le somme riscosse per le sanzioni pecuniarie previste al titolo V, capo II, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

L’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. 4. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.

cdn/AGIMEG

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