Imposta sugli intrattenimenti: in Gazzetta Ufficiale i testi sulle sanzioni tributarie e dei tributi erariali minori

Arrivano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano quindi in vigore a partire da oggi il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali” e il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174 “Testo unico dei tributi erariali minori”.

In entrambi i provvedimenti vi sono misure riguardanti l’imposta sugli intrattenimenti.

Si legge infatti nel Testo unico dei tributi erariali minori:

Art. 24.
Presupposto dell’imposta
(articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ indicati nella tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

Art. 25.
Soggetti d’imposta
(articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. E’ soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita’ di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco e’ riservato per legge a un ente pubblico, questi e’ soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

Art. 26.
Base imponibile
(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. La base imponibile e’ costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimentie alle altre attivita’ elencati nella tariffa di cui all’allegato 2, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresi’, base imponibile: a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; c) l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche’ il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita’.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita’ di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa’ o associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:
a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attivita’;
b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attivita’ soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attivita’;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile e’ costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti e di quanto e’ dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e’ riservato per legge l’esercizio delle case da gioco.

Art. 27.
Aliquote
(articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1.Le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all’allegato 2 in vigore al momento iniziale dell’intrattenimento.

Art. 28.
Finalita’ di beneficenza
(articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. In caso di intrattenimenti e altre attivita’ i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e’ ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e’ riconosciuta purche’ gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attivita’.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.
3. L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non e’ dovuta, purche’ siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

Art. 29.
Agevolazioni
(articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita’ di intrattenimento previsto dalla tariffa di cui all’allegato 2 svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Mentre nel Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali:

Art. 58.

 Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione delle  operazioni,  nonche’  la  presentazione  della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso  

(articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.  640  del 1972)

  1. Per l’omessa fatturazione  o  annotazione  delle  operazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione  pari  al 60 per cento dell’imposta relativa all’imponibile  non  correttamente documentato o registrato, con un minimo  di  euro  300.  Alla  stessa sanzione, commisurata  all’imposta,  e’  soggetto  chi  indica  nella documentazione  o  nell’annotazione  un’imposta  inferiore  a  quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a  euro  2.000 quando la violazione non ha inciso sulla  corretta  liquidazione  del tributo.
  2. Per l’omessa presentazione  della  dichiarazione  prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre 1999, n. 544,  o  per  la  presentazione  della  stessa  con indicazione di importi  inferiori  a  quelli  reali,  si  applica  la sanzione pari al 90 per cento dell’imposta o della  maggiore  imposta dovuta, con un minimo  di  euro  250.  Se  la  dichiarazione  di  cui all’articolo 2 e  quella  di  cui  all’articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro  dieci  giorni  dalla  fine  di  ciascun  anno sociale ed entro il quinto giorno successivo al  termine  della  data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore  a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell’ammontare dell’imposta con un minimo di 150 euro.
  3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero  per  l’emissione  degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica  la  sanzione pari al 60 per  cento  dell’imposta  corrispondente  all’importo  non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si  applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei  corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di  mancato  o  irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

Art. 59.

Altre violazioni

(articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  n. 640 del 1972)

  1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:

a) l’irregolare certificazione dei corrispettivi;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

c) l’omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d) la mancata emissione  del  documento  riepilogativo  degli incassi;

e) l’omessa o  infedele  dichiarazione  di  effettuazione  di attivita’;

f) la mancata o irregolare  compilazione  delle  distinte  di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l’omessa o infedele fornitura dei dati di cui all’articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633;

h) l’omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario  di  cui  all’articolo  17  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,    640,  o all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.

Art. 60.

Violazioni  relative  agli  apparecchi  misuratori  fiscali  e   alle biglietterie automatizzate

(articolo 33 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 640 del 1972)

  1. Per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione  da  euro 2.000 a euro 4.000.
  2. La mancata  tempestiva  richiesta  di  intervento   per   la manutenzione dei misuratori fiscali e’ punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

cdn/GIMEG