La tassa dei 500 milioni torna al Tar Lazio – dopo la sentenza della Corte Costituzionale – ma i concessionari e gli operatori degli apparecchi chiederanno un nuovo rinvio, sostenendo che la misura sia illegittima e non possa essere applicata nemmeno per il primo anno. La tassa venne introdotta con la Stabilità 2015, sostanzialmente puntava a colpire tutta la filiera degli apparecchi, ma di fatto era congegnata male: obbligava i concessionari a raccogliere i denari necessari ripartendo poi il prelievo con gli altri soggetti. In realtà sono i gestori a controllare i flussi di cassa: sono loro che prelevano i soldi dalle macchine e dividono gli incassi con esercenti e concessionari. Alcuni di questi soggetti si rifiutarono di versare il dovuto, tanto che ad oggi ancora non sono stati versati 130 milioni circa. La tassa venne cancellata con la Stabilità dell’anno successivo – il Governo ha puntato su un più sicuro aumento del Preu – e venne introdotta una norma esplicativa per riscuotere il prelievo del solo 2015. In sostanza, ciascun soggetto della filiera veniva chiamato a partecipare al prelievo “in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso”. I concessionari intanto si erano rivolti al Tar Lazio, e avevano ottenuto il rinvio alla Corte Costituzionale. Questa – nella sentenza dello scorso giugno – ha fatto leva proprio sul cambio di disciplina per rispedire le carte al Tar Lazio: “è mutato, di conseguenza, anche il presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità”, si legge nella sentenza. E ancora, “si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per valutare, in tutti i giudizi a quibus, se permangano, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi nell’ordinanza di rimessione”. In sostanza la Corte Costituzionale ha chiesto al Tar di valutare se ci sono dubbi di legittimità anche sulla norma interpretativa. Ma per i concessionari e gli altri soggetti della filiera, la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla legittimità della misura in sé, non ha preso in considerazione in sostanza l’eccessiva sproporzione del prelievo e il cambiamento delle condizioni contrattuali. In sostanza, la tassa dovrebbe essere cancellata anche per il primo anno. rg/AGIMEG