Tar Lombardia, no a fasce orarie per 10eLotto e Gratta&Vinci: “Riduzione dell’orario è ingiustificata e comporterebbe un grave danno economico per i rivenditori di generi di monopolio”

No a fasce orarie per il 10eLotto ed i Gratta&Vinci. Il Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) – ha accolto il ricorso della FIT (Federazione Italiana Tabaccai) contro il Comune di Pontirolo Nuovo (BG) per l’annullamento della deliberazione consiliare del dicembre 2018, con la quale è stato approvato il “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito”, che include anche 10eLotto e GeV tra i prodotti di gioco interessati dai limiti orari.

Contro il Regolamento comunale ha presentato impugnazione la Federazione Italiana Tabaccai, in quanto associazione nazionale maggiormente rappresentativa della categoria dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del Lotto. Il ricorso è stato congiuntamente proposto da un titolare di concessione rilasciata dall’ADM per la vendita di generi di monopolio e per la raccolta delle giocate del Lotto. La finalità del ricorso è di ottenere l’annullamento delle disposizioni del regolamento che riguardano anche questa tipologia di concessioni.

Per i giudici “la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino alla sostanziale cancellazione del valore economico della concessione. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, gli interventi limitativi devono comunque prevedere e stimare il calo di fatturato dei concessionari, e trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, le quali, a loro volta, si trasformano in minori introiti per le finanze pubbliche”.

“La riduzione dell’orario per la raccolta del 10eLotto e per la vendita di Gratta e Vinci comporterebbe un grave danno economico per i rivenditori di generi di monopolio, oltretutto senza alcuna giustificazione, in quanto per consenso giurisprudenziale” non sarebbero i giochi maggiormente pericolosi sotto il profilo della dipendenza.

Per il TAR “il regolamento pone un principio corretto in astratto, ossia che attraverso gli orari di chiusura non devono essere danneggiate alcune tipologie di gioco a vantaggio di altre, ma ne trae una conseguenza non accettabile in concreto, ossia che per prevenire la ludopatia devono essere colpite allo stesso modo e nello stesso momento tutte le tipologie di gioco”.

“Prima di applicare una qualsiasi misura limitativa – prosegue il Tar – è necessario valutare se la stessa possa realmente essere utile con riguardo all’obiettivo di prevenire il gioco d’azzardo patologico, e se il risultato che ci si può ragionevolmente attendere pareggi il sacrificio imposto ai concessionari“.

“Non è poi stata dimostrata l’utilità delle fasce orarie come strumento regolatorio. I ricorrenti difendono la posizione dei rivenditori di generi di monopolio, che svolgono la funzione di ricevitori del Lotto senza alcuna limitazione di orario, ma dovrebbero subire la restrizione in fasce orarie per il 10eLotto e il Gratta e Vinci. Questa differenziazione comporta un disagio evidente, in quanto complica l’organizzazione dell’attività, e rende disomogeneo un servizio che gli utenti percepiscono invece come unitario. Se il danno è certo, il beneficio resta incerto”.

Per i giudici “rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e Vinci le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie ed il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi”.

Appare infatti sproporzionato ed eccessivo “il divieto di installare all’esterno degli esercizi apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e Vinci. Qui il regolamento comunale si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti”.

Infine, occorre precisare che lo stesso TAR di Brescia con le tre Sentenze n. 401/2021, n. 404/2021 e n. 426/2021, di identico contenuto a quella oggi in commento, aveva già accolto i ricorsi promossi avverso i regolamenti emanati dai comuni di Brignano Gera d’Adda, Caravaggio e Calvenzano, appartenenti al c.d. Ambito Territoriale di Treviglio.

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