Tar Veneto: “Il distanziometro della Legge regionale non si applica alle sale scommesse ma solo agli apparecchi da intrattenimento”

Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar del Veneto per chiedere l’annullamento del provvedimento della Questura di Vicenza con cui è stata negata l’autorizzazione per la raccolta scommesse a causa del mancato rispetto delle distanze minime da un luogo sensibile.

Il Collegio ha osservato che “dalla mera lettura dell’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 38/2019 si evince chiaramente come il legislatore regionale abbia vietato esclusivamente la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da taluni luoghi ritenuti sensibili”.

Il Tar del Veneto ha concordato con la tesi proposta dal ricorrente – difeso dalla studio legale Giacobbe & Associati – secondo la quale “non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione Veneto, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. “punti gioco” sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi VLT”.

In questo quadro, pertanto, “il Collegio ritiene che il citato art. 7, comma 2, della legge regionale n. 38/2019, che espressamente si riferisce alle sole sale in cui sono collocati apparecchi per il gioco, non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica in virtù della quale ogni limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, prevista dal legislatore nel perseguimento dell’utilità sociale e nel bilanciamento con interessi di pare rilievo (quale è la tutela della salute pubblica nel caso in esame) non può essere estesa analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate”.

Per questi motivi il Tar del Veneto ha deciso di accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato. ac/AGIMEG