Il titolare di una sala scommesse ha presentato un’istanza cautelare al Consiglio di Stato contro il diniego del rilascio della licenza ex 88 Tulps da parte della Questura di Vibo Valentia.
Il Collegio ha precisato che “la disciplina di cui alla legge regionale n. 9/2018 – che trova
applicazione al caso di specie – presenta profili di opinabilità in punto di lettura
sistematica dei commi 3 e 13 dell’art. 16 con riferimento all’estendibilità dei limiti
distanziometrici alle sale scommesse prive di apparecchi per il gioco”.
Dunque, “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari dell’appellante – difeso dall’avvocato Luca Giacobbe, dello studio Giacobbe e Associati – possano essere adeguatamente soddisfatte addivenendo ad una sollecita definizione nel merito che dirima il tema decisorio della vertenza”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e rinviato l’ordinanza al Tar della Calabria che dovrà fissare a breve una udienza di merito.
“A mio avviso – commenta Luca Giacobbe – il Consiglio di Stato riformando l’ordinanza del Tar Calabria ritiene che sussistano dubbi sulla applicazione del distanziometro in caso di nuova apertura di sale scommesse prive di apparecchi awp/vlt e le stesse contraddizioni della legge regionale che prevede sanzioni amministrative solo in caso di installazione di apparecchi. Ora il tar dovrà fissare merito a breve e dovrà sciogliere questo nodo interpretativo”. ac/AGIMEG