Consiglio di Stato: “Il distanziometro non è applicabile alle sale scommesse”

Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar di Bolzano che avevano confermato la legittimità del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse su eventi sportivi a causa del mancato rispetto delle distanze minime dai cosiddetti luoghi sensibili.

La questione portata a Palazzo Spada, quindi, attiene alla corretta applicazione del distanziometro, oltre che alle sale giochi, dove sono installati apparecchi elettronici (AWP e VLT), anche alle sale autorizzate alla raccolta di scommesse su eventi sportivi.

“La fattispecie – secondo il Consiglio di Stato – è costituita da giochi effettuati attraverso macchinette (apparecchi) di tipo slot e si differenzia dalla raccolta scommesse su eventi sportivi, avendo come unico denominatore comune il fatto di essere entrambe le fattispecie classificabili come gioco d’azzardo, in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita di denaro è totalmente o in parte aleatoria”.

“La differenza è esplicitata chiaramente anche a livello normativo. In particolare, l’art. 86 del r.d. n. 773 del 1931 disciplina l’esercizio delle sale giochi per apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, dello stesso testo unico, mentre l’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931 disciplina l’esercizio delle scommesse”.

“Il decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 definisce la tipologia dei punti vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco, distinguendo, tra l’altro, tra agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi ed esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS. L’art. 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi), inoltre, riserva la progressiva ricollocazione dei punti di raccolta del giuoco unicamente alle sale contenenti gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps. Pertanto – premesso che, con la generica definizione di gioco lecito si intende il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. n. 773 del 1931, nonché tutte le altre forme di gioco lecito in concessione statale, previste dalla normativa vigente – per “sale da gioco” si intendono i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773 del 1931, così come definiti dall’art. 86 del medesimo, mentre per “sale scommesse” si intendono gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931″.

“La differenza tra sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse – ricorda il Consiglio di Stato – è insita nella strumentazione offerta alla clientela, che per gli spazi VLT consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, laddove le sale scommesse offrono solo un luogo per raccogliere le “puntate” sugli eventi sportivi”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di ribaltare la sentenza del Tar di Bolzano annullando il provvedimento di decadenza nei confronti della sala scommesse. ac/AGIMEG