Tar Veneto accoglie ricorso di una sala giochi: “Norma regionale che impone il divieto del POS in queste attività in conflitto con la legislazione statale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso di un esercente contro la decisione di un Comune veneto di disporre la chiusura temporanea di un punto gioco, a seguito della presenza di un terminale POS ritenuto in violazione della legge regionale n. 38/2019. La norma regionale proibisce l’installazione di dispositivi multifunzione nei locali dedicati al gioco d’azzardo, al fine di contrastare la ludopatia, considerando tali strumenti potenzialmente idonei a facilitare l’accesso al gioco tramite pagamenti elettronici o prelievi di contante.

La vicenda ha avuto inizio con un controllo della Questura, che ha rilevato la presenza del POS nel locale, dove si svolgono attività di raccolta scommesse e utilizzo di apparecchi VLT. Il Comune, sulla base del parere della Questura, ha ordinato la chiusura temporanea dell’esercizio fino alla rimozione del dispositivo. L’esercente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che il POS non fosse un “terminale multifunzione” ai sensi della legge regionale, poiché utilizzato esclusivamente per pagamenti elettronici di beni e servizi, senza alcun collegamento diretto con gli apparecchi da gioco.

Il TAR Veneto ha ritenuto che la normativa regionale, pur emanata nell’ambito della competenza regionale per la tutela della salute, entri in conflitto con la legislazione statale. In particolare, l’art. 15 del decreto legge n. 179/2012, modificato nel 2021, impone agli esercenti commerciali l’obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite POS, prevedendo sanzioni in caso di rifiuto. Tale norma, secondo il Tribunale, rappresenta un principio fondamentale in materia di tutela della concorrenza, sistema valutario e tracciabilità dei pagamenti, ambiti di competenza esclusiva dello Stato. Di conseguenza, il divieto regionale di utilizzare il POS nei punti gioco è stato ritenuto tacitamente abrogato dalla normativa statale sopravvenuta, che promuove la trasparenza finanziaria e il contrasto all’evasione fiscale.

Il TAR ha inoltre evidenziato che non è stata acquisita alcuna prova concreta che il POS fosse utilizzato per prelievi fittizi volti a finanziare il gioco, sottolineando che eventuali abusi dovrebbero essere perseguiti dalle autorità competenti, come l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, senza ricorrere a divieti generalizzati. Il provvedimento comunale è stato quindi annullato, e la sentenza sarà trasmessa al Consiglio regionale del Veneto per valutare eventuali modifiche alla normativa regionale entro novanta giorni, come previsto dalla legge.