Tar Sicilia: “Legittimo far cessare l’attività di PVR quando non svolge solo supporto tecnico per i giocatori, ma intermediazione e raccolta scommesse senza autorizzazione”

Il titolare di un Punto Vendita Ricariche ha presentato un ricorso al Tar della Sicilia per contestare il provvedimento di chiusura per inottemperanze per alcune norme.

“La giurisprudenza ha chiarito che la legislazione ha chiaramente configurato un sistema “a doppio binario in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS”. Dunque, “il sistema vigente si fonda, quindi, sulla necessità di conseguire, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per conto di un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS“.

“Gli elementi accertati hanno quindi fatto emergere lo svolgimento di un’attività non di mero supporto tecnico nei confronti del giocatore-scommettitore, titolare del contratto di gioco con il concessionario ma di un’attività che si dipana attraverso canali e modalità diverse e non consentite, ossia mettendo a disposizione dei giocatori, presso il locale in questione, apparecchiature informatiche dotate di collegamento telematico per l’accesso al sito della concessionaria, oppure svolgendo attività di intermediazione nella raccolta del gioco”.

“Ne consegue che il provvedimento impugnato, nel disporre l’immediata cessazione dell’attività, risulta adeguatamente e legittimamente fondato sulla mancanza del presupposto essenziale della titolarità di un titolo autorizzatorio a nome dell’associazione ricorrente”. Quindi, il Tar della Sicilia ha respinto il ricorso del titolare del PVR. ac/AGIMEG