Tar Sicilia conferma sospensione attività per una sala giochi di Agrigento: “Provvedimento ha funzione di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di una sala giochi di Agrigento contro il decreto del Questore che disponeva la sospensione dell’attività per quindici giorni. La decisione, motivata dalla presenza abituale di persone con precedenti penali all’interno dell’esercizio, è stata ritenuta legittima ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il provvedimento questorile, emesso il 19 dicembre 2022, è stato impugnato dalla ricorrente sulla base della presunta violazione del principio di proporzionalità e per insufficienza della motivazione. La difesa ha contestato la brevità del periodo di sorveglianza, sostenendo che un monitoraggio di circa un mese non potesse giustificare la sospensione dell’attività. Tuttavia, il TAR ha giudicato sufficiente la documentazione prodotta dalle Forze di Polizia, che attestava ripetute presenze di soggetti pregiudicati nell’arco temporale considerato.

Nella sentenza, il TAR ha ribadito che il potere di sospensione previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. non ha carattere punitivo, ma è finalizzato alla prevenzione e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Il tribunale ha inoltre sottolineato che la sospensione temporanea dell’attività commerciale è una misura cautelare legittima anche in presenza di un singolo episodio che possa destare allarme sociale. ac/AGIMEG