Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, ha rigettato il ricorso presentato da un operatore di scommesse contro la decisione della Questura di Palermo di revocare la licenza di pubblica sicurezza per la gestione di un punto di raccolta scommesse.
La controversia trae origine dal decreto di revoca della licenza emesso nel maggio 2021 dal Questore di Palermo, che aveva giustificato il provvedimento con riferimento a una vicenda penale che aveva coinvolto il ricorrente. Quest’ultimo era stato assolto dal Tribunale di Palermo in merito ai reati di intestazione fittizia di beni e associazione mafiosa, ma la Questura aveva comunque rilevato elementi sufficienti per procedere con la revoca della licenza.
Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento, sottolineando che il rilascio di licenze per l’attività di raccolta scommesse rientra tra le autorizzazioni di polizia, caratterizzate da un’ampia discrezionalità da parte dell’autorità competente. La sentenza ha inoltre evidenziato che la valutazione del Questore si basa su esigenze preventive, volte a evitare possibili infiltrazioni criminali nelle attività del gioco pubblico, particolarmente esposte al rischio di condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
Nonostante l’assoluzione del ricorrente in sede penale, il TAR ha rilevato che i fatti emersi, inclusi i rapporti con soggetti coinvolti in operazioni illecite, rappresentano un quadro indiziario sufficiente a giustificare il provvedimento di revoca, anche in assenza di responsabilità penali accertate. ac/AGIMEG