“Le disposizioni legislative regionali sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili sono dirette al perseguimento di finalità (anzitutto) di carattere socio-sanitario e sono riconducibili, principalmente, nell’ambito della materia della tutela della salute, rientrante nella competenza legislativa concorrente Stato – Regione”. Con questa sentenza il Tar Puglia – Lecce (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di una sala scommesse del Comune di Cutrofiano (LE) contro il distanziometro e il divieto di prosecuzione dell’attività per l’esercizio delle scommesse e dell’attività di gioco con vincita in denaro, nei locali siti a meno di 500 metri da un istituto scolastico, la Scuola Primaria “Don Milani”. I giudici sottolineano che “è opportuno, innanzitutto, rammentare che l’art. 7 (“Apertura ed esercizio dell’attività”), comma 2, della Legge Regionale pugliese 13 dicembre 2013, n. 43 – “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” – stabilisce che: l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.
Il Collegio inoltre evidenzia come “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che ricadono nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”, la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (…) ma è intervenuto per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo (…). Lo stesso Questore di Lecce ha rilasciato la licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. fatte (a ragione) espressamente “salve le limitazioni imposte da norme di Legge …Regionale””. lp/AGIMEG