Tar Puglia respinge ricorso contro chiusura sala giochi: “Legge Regionale non interviene su ubicazione del gioco, ma su tutela dei giocatori più vulnerabili”

“Il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti, bensì per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi”. Con queste motivazioni il TAR Puglia – Lecce (Sezione Terza) ha respinto un ricorso contro l’ordinanza del Comune di Lecce di chiusura di una sala scommesse per “attività abusiva di installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S” ordinando la “chiusura immediata del locale in quanto lo stesso è ubicato ad una distanza non regolamentare” rispetto ai 500 metri dai luoghi ritenuti sensibili, e precisamente a una distanza di 300 metri da un liceo classico e di 100 metri da dall’Accademia delle Belle Arti. I giudici ricordano inoltre che la Legge Regionale Pugliese 13 dicembre 2013, n. 43 – “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” – stabilisce che l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (slot e vlt) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti e che l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili. Ad avviso del Collegio, le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono “per un verso, irrilevanti nel presente giudizio (non essendo stato in alcun modo dimostrato l’allegato “effetto espulsivo”) e, per altro verso, comunque, manifestamente infondate, non ravvisandosi le dedotte violazioni (sostanzialmente) dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di uguaglianza, di libertà iniziativa economica e di tutela della concorrenza. Infatti “le disposizioni legislative regionali censurate, nel fissare direttamente per l’intero territorio regionale le (contestate) distanze dai luoghi sensibili (ex se rilevanti), si basano su di un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, non incidendo direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, bensì su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi o, comunque, in condizioni contingenti di difese ridotte, e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni”. In relazione, poi, all’asserito contrasto con l’art. 41 della Costituzione, il Tar osserva che “il principio di libertà dell’iniziativa economica non è assoluto. Infatti, l’art. 41 della Carta Fondamentale, dopo aver sancito che ‘l’iniziativa economica privata è libera’, stabilisce che essa ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità'”. lp/AGIMEG