Tar Puglia: “Il legislatore comunale può limitare l’attività delle sale giochi per finalità socio-sanitarie in assenza di una normativa nazionale”


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse ad Otranto contro la diffida all’esercizio dell’attività per violazione della distanza minima di 500 mt dai luoghi sensibili. “Il legislatore regionale è intervento per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco”. La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute, nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”. Quindi “L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative spettano al Comune territorialmente competente”. Inoltre, “la pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l’intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016)”. lp/AGIMEG