Tar Lombardia, respinto ricorso di un CTD su rilascio 88 Tulps: “Incertezza degli scommettitori valido motivo per diniego licenza di Pubblica Sicurezza”

Il Tar Lombardia ha respinto un ricorso presentato dal titolare di un CTD collegato al bookmaker estero Playmatch limited di Malta. Il ctd ha impugnato il diniego sul rilascio di autorizzazione per l’esercizio di trasmissione di dati inerenti a scommesse a quota fissa su eventi sportivi ai sensi dell’art. 88 TULPS.  Secondo i giudici, “il centro trasmissione dati, non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorio -autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse” si legge nella sentenza. Invece “con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori.  Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione” come evidenziato in passato anche dal Tar del Lazio. “In definitiva  – ribadiscono i giudici – quindi il ricorso va respinto”. lp/AGIMEG