Scommesse CTD: TAR Lombardia respinge ricorso di un centro. “Per raccogliere scommesse necessaria sia la concessione sia la licenza di pubblica sicurezza”

Il Tar Lombardia ha respinto un ricorso presentato da un CTD collegato alla Ulisse Gmbh per l’annullamento del decreto con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 avanzata dal Ricorrente al fine “di poter svolgere l’attività di scommesse, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per conto della società Ulisse GmbH, nei locali siti in Vimercate (MB)”.

“In data 23.6.2017 la ricorrente stipulava un contratto di prestazione di servizi e convenzionamento di centro trasmissione dati con la società austriaca “Ulisse GmbH”, operante nel settore del gaming, che gestiva un proprio “matchbook” e che organizzava, tra l’altro, in modalità “pro-match” ed in modalità “live”, scommesse su eventi sportivi e di altro genere con utenti in tutto il mondo”, si legge nella sentenza.

“La società ricorrente, in forza del contratto di cui sopra, si proponeva l’espletamento della attività di diffusione e promozione della scommessa a distanza per conto di Ulisse GmbH, pel tramite della trasmissione on-line di dati. Di qui, la richiesta inoltrata dalla ricorrente in data 23-29 giugno 2017, volta al rilascio della autorizzazione ex art. 88 del TULPS per l’attività di centro trasmissione dati inerenti a scommesse a quota fissa, per conto della società estera Ulisse GmbH”, aggiunge.

“Il diniego veniva motivato col rilievo secondo cui la società austriaca, e la società quivi ricorrente, non rientravano tra i soggetti “concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti” ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del TULPS. Né la società estera, invero – abilitata all’esercizio di tale attività in Austria, ma non in Italia – né la società che quivi ricorre, rientrava nel genus dei soggetti abilitati alla attività di organizzazione e gestione delle scommesse in Italia (in forza di apposita concessione o autorizzazione)”.

Il ricorso presentato dalla società per il Tar Lombardia non è fondato, premettendo che “l’esercizio dell’attività di organizzazione/gestione scommesse è subordinato a una doppia condizione ovvero la titolarità di una concessione statale e di un’autorizzazione di polizia, prevista ex art. 88 T.U.L.P.S.”.

“Il sistema concessorio e autorizzatorio contemplato dalla normazione nazionale che quivi, e in definitiva, viene censurato dalla società ricorrente su cui, in particolare, si fonda l’art. 88 del TULPS puntualmente richiamato dalla Amministrazione a giustificazione del diniego, non collide con il diritto dell’Unione: e ciò proprio sulla scorta dei dettami della Corte cui solo, in ultima analisi, spetta la vincolante interpretazione di esso diritto dell’Unione. Sostanzialmente, quindi, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto legittima la previsione di limitazioni alla libertà di stabilimento e di servizi in quanto siano funzionali ad assicurare motivi imperativi di interesse generale o di tutela dell’ordine pubblico. Nella materia de qua, viene in rilievo l’esigenza di arginare fenomeni di criminalità collegata ai giochi d’azzardo ed ipotesi di infiltrazioni mafiose”, prosegue.

Il nostro sistema giuridico rimane improntato al cd. doppio binario, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione sia la licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88, T.U.L.P.S. Tale licenza può essere rilasciata solo ai soggetti in possesso di autorizzazione ministeriale con la conseguenza che la verifica demandata al Questore è priva di discrezionalità perché, in assenza di siffatta autorizzazione, non è possibile accogliere la relativa richiesta per carenza di uno dei presupposti inderogabili di legge; non sono meritevoli di accoglimento, indi, le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale (solo da ultimo, TAR Campania, V, 9 maggio 2022, n. 3146; Id., n. 3635/20). Trattasi di consolidate statuizioni che questo TAR ha più volte reiterato, per cui “l’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve essere negata ai soggetti intermediari che esercitano sul territorio italiano l’attività di raccolta e di trasmissione dei dati delle scommesse per conto di un soggetto allibratore straniero privo della concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato per l’esercizio delle scommesse (TAR Lombardia, I, 5 gennaio 2021, n. 30; 23 settembre 2020, n. 2096; 16 aprile 2019, n. 848). Il segmento della elaborazione e della trasmissione dati non può essere infatti scorporato dall’attività unitaria di organizzazione e di gestione delle giocate, la quale è riferibile esclusivamente alla società straniera, la quale è tuttavia priva della concessione che avrebbe dovuto ottenere all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Pertanto non può essere svolta sul territorio italiano un’attività di intermediazione da parte di un soggetto che non sia incaricato da un concessionario, poiché questa implica un contatto diretto con gli scommettitori-consumatori e dunque il rispetto di elevati standard di tutela che solo il sistema concessorio-autorizzatorio è in grado di garantire” (TAR Lombardia, I, 26 marzo 2021, n. 804). Di qui la correttezza e, di più, il carattere necessitato del gravato provvedimento di diniego, stante la assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità in capo alla Amministrazione che, indi, ha giustificato – più che motivato – il rigetto. E ciò sulla scorta, giustappunto, del chiaro dettato normativo: è la legge, invero, che, in via preventiva ed ex ante, opera il divisamento degli interessi”, conclude. cdn/AGIMEG