Trasmissione dei dati e raccolta di scommesse sono un’unica attività, pertanto non si possono scindere le operazioni che effettua il Ctd da quelle che svolge la compagnia madre estera. Lo afferma il Tar Lombardia respingendo il ricorso intentato da un CTD contro il provvedimento con cui la Questura di Sondrio aveva negato la licenza di pubblica sicurezza. “Il segmento della elaborazione e della trasmissione dati non può essere infatti scorporato dall’attività unitaria di organizzazione e di gestione delle giocate, la quale è riferibile esclusivamente alla società straniera, la quale è tuttavia priva della concessione che avrebbe dovuto ottenere all’esito di una procedura di evidenza pubblica” si legge infatti nella sentenza. “Pertanto non può essere svolta sul territorio italiano un’attività di intermediazione da parte di un soggetto che non sia incaricato da un concessionario, poiché questa implica un contatto diretto con gli scommettitori-consumatori e dunque il rispetto di elevati standard di tutela che solo il sistema concessorio-autorizzatorio è in grado di garantire”. Il Tar ricorda anche che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, l’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve essere negata ai soggetti intermediari che esercitano sul territorio italiano l’attività di raccolta e di trasmissione dei dati delle scommesse per conto di un soggetto allibratore straniero privo della concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato per l’esercizio delle scommesse”. lp/AGIMEG