Tar Lombardia conferma l’illegittimità dei limiti orari per 10eLotto e Gratta e Vinci: “Non sono applicabili per questa tipologia di giochi. Eccessivo divieto di istallare all’esterno distributori automatici di GeV”

I regolamenti sul gioco non possono contenere limiti orari per Gratta e Vinci e 10eLotto. E’ l’esito della sentenza del Tar della Lombardia a seguito di un ricorso presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai per l’annullamento del ‘Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito’ del Comune di Spirano, in provincia di Bergamo.

I giudici del Tribunale hanno affermato che “una volta accertato che il regolamento comunale può estendersi a qualsiasi forma di gioco lecito, occorre però stabilire se le misure limitative siano efficaci e proporzionate”. A tal proposito, “la più impattante tra queste misure, ossia la riduzione degli orari di gioco, non deve mai spingersi fino alla sostanziale cancellazione del valore economico della concessione. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, gli interventi limitativi devono comunque prevedere e stimare il calo di fatturato dei concessionari, e trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, le quali, a loro volta, si trasformano in minori introiti per le finanze pubbliche”.

“Nel caso in esame – prosegue il Tar -, queste condizioni non sembrano rispettate. Il regolamento pone un principio corretto in astratto, ossia che attraverso gli orari di chiusura non devono essere danneggiate alcune tipologie di gioco a vantaggio di altre (v. art. 5), ma ne trae una conseguenza non accettabile in concreto, ossia che per prevenire la ludopatia devono essere colpite allo stesso modo e nello stesso momento tutte le tipologie di gioco. Non è poi stata dimostrata l’utilità delle fasce orarie come strumento regolatorio. I ricorrenti difendono la posizione dei rivenditori di generi di monopolio, che svolgono la funzione di ricevitori del Lotto senza alcuna limitazione di orario, ma dovrebbero subire la restrizione in fasce orarie per il 10 e Lotto e il Gratta e Vinci. Questa differenziazione comporta un disagio evidente, in quanto complica l’organizzazione dell’attività, e rende disomogeneo un servizio che gli utenti percepiscono invece come unitario. Se il danno è certo, il beneficio resta incerto”.

Inoltre, appare “sproporzionato ed eccessivo il divieto di installare all’esterno degli esercizi apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10eLotto e Gratta e Vinci. Qui il regolamento (v. art. 4 comma 4) si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti”.

Per questi motivi il ricorso è stato parzialmente accolto, per i profili sopra evidenziati. Più precisamente, rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10eLotto e al Gratta e Vinci, le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie (art. 5) e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi (art. 4 comma 4). ac/AGIMEG