Un procedimento penale concluso con un’archiviazione e la parentela con una persona ritenuta ‘pericolosa’ non sono condizioni sufficienti per motivare il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 Tulps. Lo ha affermato in una sentenza dei giorni scorsi il Tar Lazio, decidendo sul ricorso intentato dal titolare di un’agenzia di scommesse. Prendendo in esame il caso di un procedimento penale estinto per prescrizione, il giudice amministrativo ha sottolineato inoltre che un soggetto non può essere ritenuto scarsamente affidabile perché non ha rinunciato alla prescrizione. “E’ doveroso ribadire” si legge nella sentenza, “che la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola può giustificare il divieto di autorizzazione e/o la revoca di un’autorizzazione già rilasciata per perdita del requisito della buona condotta, risultando del tutto avulsa da un concreto, effettivo e definitivo accertamento in ordine alla commissione dei fatti di rilevanza penale da parte dell’indagato e, comunque, prescindendo dal compimento di una esaustiva valutazione sull’affidabilità del soggetto (…). E’ pur vero che il soggetto interessato può rinunciare all’intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma 7, c.p., ma – in ogni caso – la circostanza che l’interessato non proceda in tal senso non può condurre a ritenere i fatti contestati come accertati e – in termini più generali – a qualificare lo stesso soggetto come “inaffidabile”. Inoltre, per il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza, era stato giudicato rilevante il fatto che il soggetto interessato sia imparentato con una persona “pericolosa per la pubblica sicurezza”. Anche tale circostanza è – di per sé – inidonea a supportare la decisione adottata, tenuto conto della sussistenza dell’obbligo per l’Amministrazione di valutare – sempre e in ogni caso – l’incidenza di rapporti di tal genere in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza. lp/AGIMEG