Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar del Lazio l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale è stata notificata la chiusura del locale per 10 giorni a causa della presenza di un minore al suo interno.
Il Collegio ha innanzitutto ricordato che ai sensi dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 98/2011 “il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni”.
Ne discende, pertanto, “come quale che fosse il soggetto “imputabile”, la ricorrente aveva, nel caso di specie, il preciso obbligo di vigilare e di impedire l’ingresso del minore identificandolo già prima che entrasse nel negozio di scommesse, organizzando, sotto la propria responsabilità, l’attività in modo tale da evitarne l’accesso anche solo occasione nei locali dove si svolge esclusivamente un’attività di gioco con vincita in denaro”.
“Assume, infatti, al riguardo rilievo dirimente come, nel caso specifico, atteso l’interesse a tutela del quale l’amministrazione ha agito (quello dei minori), la sanzione della chiusura – peraltro irrogata nella misura minima prevista dal Legislatore – rappresenti, a fronte della precipua violazione contestata, un atto dovuto, sicché risulta palese che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso”.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha respinto il ricorso e confermato la validità degli atti impugnati. ac/AGIMEG