Il DPCM del 14 gennaio scorso “nella parte in cui individua, fra le attività economiche oggetto di misure limitative e prescrizioni a tutela della salute pubblica, quelle di interesse della parte ricorrente, non appare palesemente illogico o irragionevole, avendo l’amministrazione effettuato una valutazione inerente al grado di essenzialità dell’attività cui imporre il sacrificio, in un contesto in cui permangono incognite relative alle modalità di diffusione del virus, che rendono difficile una compiuta valutazione dei rischi”. Inoltre, “è anche previsto un ristoro economico a compensazione del periodo di sospensione”. LO scrive la Seconda Sezione del Tar Lazio nell’ordinanza con cui respinge la richiesta avanzata da una sala da gioco di sospendere l’ultimo DPCM che appunto ha disposto la chiusura di una serie di attività per limitare la diffusione del Covid. lp/AGIMEG