Un operatore di gioco online ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento dell’atto con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha deliberato il pagamento della sanzione amministrativa di 50.000 Euro a carico della società, per la ritenuta violazione del divieto di pubblicità imposto dal Decreto Dignità.
Il Tribunale rileva come “la scelta di optare per un divieto assoluto di pubblicità del gioco d’azzardo, rappresenta – ad avviso del Collegio – una scelta discrezionale del legislatore, non caratterizzata da manifesta irrazionalità con la quale vengono introdotti dei limiti alla libertà di iniziativa economica con il fine di proteggere la salute dei consumatori dalla dipendenza dal gioco”.
In particolare, “va rilevato che fermo restando il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la determinazione del trattamento sanzionatorio per le singole violazioni costituisce oggetto di ampia discrezionalità legislativa il cui esercizio può essere sindacato solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o sproporzionate (ex plurimis, in riferimento alle sanzioni amministrative, sentenza n. 115 del 2019), la scelta del legislatore del 2018 di inasprire la risposta sanzionatoria al crescente fenomeno del gioco d’azzardo, fino al punto di vietarne ogni forma di pubblicità, risponde ragionevolmente all’esigenza di garantire una tutela maggiormente efficace al consumatore, inteso come soggetto debole. La severità della sanzione censurata è quindi inestricabilmente connessa allo scopo di fissare una soglia minima funzionale a evitare il radicale svilimento della capacità deterrente della norma”.
“Nel caso di specie, pertanto, il legislatore appare avere effettuato a monte un giudizio di disvalore intrinseco della pubblicità del gioco d’azzardo, nell’esercizio della discrezionalità che il giudice delle leggi gli riconosce in sede di «dosimetria sanzionatoria», per cui la determinazione del suddetto limite minimo edittale, per quanto severa, non appare al avviso del Collegio irragionevole”.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità della sanzione di 50mila euro in capo all’operatore di gioco deliberata da AGCOM. ac/AGIMEG