Tar Lazio conferma legittimità dei DPCM: “Sospensione attività giochi è stata una decisione bilanciata. No a risarcimenti per gli operatori di gioco”

Tre operatori di gioco hanno presentato dei ricorsi al Tar del Lazio con cui chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 30 c.p.a., subiti a seguito dell’art. 1, comma 10, lett. l), del d.p.c.m. 14 gennaio 2021, con il quale sono state “sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”, nella misura in cui la chiusura forzata è stata imposta anche in sale gioco collocate nella parte di territorio nazionale classificato in “zona gialla”.

Il Tribunale ha ribadito come la stessa Sezione “ha già avuto modo di affermare (cfr., per tutte, la sentenza n. 3712 del 31 marzo 2022), anche con riferimento al DPCM 14 gennaio 2021, la piena legittimità dei provvedimenti con cui, nel perseguire gli obiettivi di politica sanitaria prefissati – data la straordinaria situazione pandemica, ha inibito le attività delle sale gioco”.

In più, il Tar Lazio aggiunge che “da un lato, invero, non vi sono – allo stato – evidenze scientifiche certe di come si propaghi il virus, avendosi solo indizî che l’esposizione di un individuo sano ad uno contagiato (anche asintomatico) determina un elevato rischio di infezione; dall’altro, notoriamente, nelle sale scommesse si assembrano persone che possono stazionare lungamente in esse. Dati questi elementi d’esperienza, è evidente che la frequentazione delle sale scommesse espone i relativi avventori ad un elevato rischio di contagio, sicché pienamente logica e razionale è la sospensione delle relative attività”.

Infine, “deve anche rilevarsi come in ogni caso difetta di prova la ricorrenza dell’elemento soggettivo (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2495), poiché l’azione della pubblica amministrazione è stata ispirata dal criterio della massima prudenza, bilanciando correttamente le opposte esigenze di tutela della salute pubblica e del libero esercizio dell’attività economica”.

Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati ed è stata confermata la legittimità dei DPCM adottati dal Governo durante la fase di emergenza pandemica. ac/AGIMEG