Tar Lazio, caso Bplus: il testo integrale dell’ordinanza che respinge la sospensiva

Questo il testo integrale dell’ordinanza del Tar del Lazio che respinge la richiesta di sospensiva di Bplus concernente l’informativa antimafia disposta dal prefetto di Roma.n Alla radice del rifiuto la mancanza di motivazioni di urgenza per l’annullamento delle decisioni della prefettura. La prossima udienza di merito è fissata ora per l’8 ottobre. Importante tuttavia la presa di posizione del Tar,  che specifica come oggi lo stesso Parlamento ritenga non applicabili le misure di commissariamento per le concessioni di servizi. Una questione cruciale, che verosibilmente verrà sottolineata all’Anac e alla Prefettura di Roma

Qui l’ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10141 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società B Plus Giocolegale Ltd, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Andrea Scuderi e Ferruccio Barone, con domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 88, presso Studio Legale Vinti & Associati;

 

contro

il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. – Prefettura di Roma e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) nota della Prefettura di Roma prot n. 122270/Area I Bis/O.S.P. del 27 maggio 2014 con la quale è stata disposta la proroga della sospensione temporanea degli effetti, nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del provvedimento prot. n. 158302/Area I Bis/O.S.P. del 24 settembre 2012, relativo alla società ricorrente, fino al 31 dicembre 2014; b) nota della Prefettura di Roma prot. n. 166699/Area I Bis/O.S.P., con la quale è stato comunicato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di cui all’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014;

– quanto al ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento della Prefettura di Roma prot n. 181014/Area I Bis/O.S.P. del 27 maggio 2014 con la quale è stata disposta nei confronti della società ricorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, la “misura della straordinaria e temporanea gestione delle attività di impresa per l’esercizio del gioco pubblico”;

 

Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

VISTA l’ordinanza n. 4421 in data 6 dicembre 2012 (confermata in appello) con la quale è stata respinta la domanda (proposta unitamente al separato ricorso n. 916/2012) di sospensione degli effetti del provvedimento della Prefettura di Roma prot. n. 158302 Area I Bis/O.S.P. del 24 settembre 2012;

VISTO il decreto presidenziale n. 3541 in data 29 luglio 2014, con il quale è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie proposta unitamente al ricorso introduttivo evidenziando in motivazione che: a) la Prefettura di Roma con il provvedimento del 27 maggio 2014, pur negando la revoca dell’informativa interdittiva antimafia del 24 settembre 2012, ha tuttavia disposto la proroga della sospensione degli effetti di tale provvedimento fino alla data del 31 dicembre 2014; b) la nota della Prefettura di Roma in data 21 luglio 2014 costituisce soltanto una comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il decreto presidenziale n. 3942 in data 8 agosto 2014, con il quale è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie proposta unitamente al ricorso per motivi aggiunti evidenziando in motivazione che “non ricorrono nella specie né i requisiti di gravità ed urgenza, né il presupposto della irreversibilità del danno lamentato nelle more della trattazione della domanda incidentale di sospensione”;

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo per le ragioni già evidenziate nel decreto presidenziale n. 3541 in data 29 luglio 2014;

CONSIDERATO che, ad un primo esame, la domanda cautelare proposta con ricorso per motivi aggiunti non appare supportata dal fumus boni iuris alla luce delle seguenti considerazioni:

A) sebbene la prima parte del primo comma dell’art. 32 del decreto legge n. 90/2014 – nel testo vigente prima della conversione in legge (disposta con la legge n. 114/2014), da ritenersi applicabile alla fattispecie in esame in ossequio al principio tempus regit actum e all’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 – faccia riferimento soltanto alla “impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture”, vi è motivo di ritenere che l’Amministrazione abbia correttamente ritenuto la disciplina posta dal predetto art. 32 applicabile, in via analogica, anche ai concessionari di servizi in quanto: a) essendo tale disciplina finalizzata a “far sì che, in presenza di gravi fatti o di gravi elementi sintomatici, che hanno, rispettivamente, o già determinato ricadute penali o sono comunque suscettibili di palesare significativi e gravi discostamenti rispetto agli standard di legalità e correttezza, l’esecuzione del contratto pubblico non venga oltremodo a soffrire di tale situazione” (cfr. protocollo d’intesa del 15 luglio 2014), sussiste l’eadem ratio laddove tali “gravi fatti” o “gravi elementi sintomatici” siano riferibili ad un concessionario di servizi, perché l’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006 definisce la concessione di servizi come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”; b) l’interpretazione analogica del testo originario dell’art. 32 del decreto legge n. 90/2014 non appare preclusa dall’art. 14 delle Preleggi (che vieta l’interpretazione analogica delle “leggi penali” e di “quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”), perché la misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa aggiudicataria limitatamente alla completa esecuzione del contratto pubblico, da un lato, costituisce una misura di carattere amministrativo e, dall’altro, si configura come un rimedio di carattere generale per prevenire il rilevante pregiudizio per gli interessi pubblici che (pur in presenza dei “gravi fatti” o “gravi elementi sintomatici” di cui all’art. 32) deriverebbe dalla mancata esecuzione dei contratti pubblici già affidati; c) non osta a tale interpretazione analogica la disposizione dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, perché tale disposizione si riferisce espressamente solo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, tra le quali non rientra l’art. 32 del decreto legge n. 90/2014; d) neppure osta a tale interpretazione analogica la circostanza che l’ambito di applicazione dell’art. 32 sia stato esteso, in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, soltanto al “concessionario di lavori pubblici” ed al “contraente generale”, perché secondo l’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 “le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente”, e la legge n. 114/2014 nulla dispone in ordine all’efficacia temporale delle modifiche apportate al testo dell’art. 32. Resta ferma, peraltro, la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il provvedimento impugnato alla luce delle ragioni che hanno indotto il Parlamento a circoscrivere l’ambito di applicazione delle misure di cui all’art. 32;

B) dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato si evince che il Prefetto di Roma non ha agito di sua iniziativa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014 (erroneamente richiamato sia nella comunicazione di avvio del procedimento del 21 luglio 2014, sia nel provvedimento finale), bensì su sollecitazione del Presidente dell’A.N.A.C. (cfr. sua nota del 14 luglio 2014). Ne consegue che nel caso in esame, da un lato, non trova applicazione il comma 10 dell’art. 32, invocato dalla società ricorrente sull’erroneo presupposto che il Prefetto di Roma abbia agito di sua iniziativa; dall’altro, l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa risulta giustificata dalla presenza di una grave “situazione anomala” (cfr. art. 32, comma 1, del decreto legge n. 90/2014), costituita dal fatto che la società ricorrente, la quale in data 10 aprile 2013 aveva costituito un trust al fine di determinare la totale separazione tra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione delle attività della stessa sul territorio italiano, dal 29 maggio 2014 – come comunicato con nota del 25 luglio 2014 dal dott. Rossi Brigante, soggetto chiamato, in base al protocollo di legalità sottoscritto dal nuovo amministratore nominato dal trustee, a svolgere funzioni di controllo sull’attività svolta il Italia dalla società medesima – ha unilateralmente interrotto le “operazioni concordate” con l’Amministrazione dell’Interno non permettendo così l’esercizio delle funzioni di controllo previste dal suddetto protocollo di legalità;

C) non sussiste neppure la dedotta violazione dell’art. 32, comma 2, del decreto legge n. 90/2014 in ragione della mancata intimazione a provvedere al rinnovo degli organi sociali, sia perché nella motivazione del provvedimento impugnato viene evidenziato che, ancor prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge, in data 10 aprile 2013 è stato costituito un trust proprio “al fine di determinare la totale separazione tra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione delle attività della società per la prosecuzione dell’attività in Italia”, sia perché la disposizione del secondo comma dell’art. 32, letta in combinato disposto con quella del primo comma del medesimo articolo, deve essere interpretata nel senso che il Presidente dell’A.N.A.C. “nei casi più gravi” può proporre al Prefetto di adottare direttamente la misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa e il Prefetto nei successivi dieci giorni, laddove ne sussistano i presupposti, provvede all’adozione di tale misura. Ne consegue che, stante la particolare gravità della situazione evidenziata dal dott. Rossi Brigante con la nota del 25 luglio 2014, la società ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto di non aver ricevuto l’intimazione a provvedere al rinnovo degli organi sociali;

D) non si ravvisano – allo stato (cfr. nota del Presidente dell’A.N.A.C. prot. n. 0015691 in data 1° settembre 2014) – impedimenti alla nomina del dott. Suppa e del dott. Cristini in quanto con riferimento alla posizione del primo la stessa società ricorrente ha formulato una specifica istanza istruttoria, mentre con riferimento al secondo il ruolo dallo stesso svolto nell’ambito dell’Ufficio di controllo affidato al dott. Rossi Brigante non pare configurare la situazione impeditiva di cui all’art. 4 del D.M. n. 60/2013, stante la peculiare natura e funzione del predetto Ufficio, non equiparabile a quella di un componente del collegio sindacale o di un revisore contabile;

E) la censura dedotta con il secondo dei motivi aggiunti non tiene conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato adottato proprio a seguito dell’inadempimento, da parte del nuovo amministratore nominato dal trustee, ad uno degli obblighi assunti con la sottoscrizione del suddetto protocollo di legalità;

F) le censure dedotte con il terzo dei motivi aggiunti non tengono conto del fatto che il Prefetto di Roma, nel disporre – in luogo della revoca – la temporanea sospensione degli effetti dell’informativa interdittiva antimafia del 24 settembre 2012 (dapprima fino al 30 maggio 2014, e poi fino al 31 dicembre 2014), ha evidentemente verificato la persistenza dei presupposti che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento;

G) l’atto di citazione notificato in data 4 luglio 2014 non pare, di per sé, sufficiente a determinare l’insorgenza di un obbligo di astensione in capo al Prefetto di Roma;

H) le ulteriori violazioni formali e procedimentali dedotte con il quinto dei motivi aggiunti non paiono comunque idonee ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, specie se si considera l’urgenza di provvedere evidenziata in motivazione;

I) il provvedimento impugnato – adottato da un’autorità diversa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per “assicurare la prosecuzione delle attività oggetto di concessione, indifferibili per l’integrità del bilancio pubblico e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché per la tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza del gioco legale” – appare estraneo all’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, anche perchè nel nono “considerando” del predetto Regolamento viene specificato che lo stesso “non osta a che gli Stati membri applichino nei rispettivi territori una legislazione che tutela altri interessi legittimi”;

L) non sussiste la violazione della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, dedotta con il settimo motivo in quanto l’art. 18 della Convenzione stessa dispone che le sue disposizioni possono essere disattese “qualora la loro applicazione sia contraria all’ordine pubblico”;

M) quanto all’invalidità derivata della misura della straordinaria e temporanea gestione della società ricorrente, è sufficiente ribadire che con l’ordinanza n. 4421 in data 6 dicembre 2012 è già stata respinta la domanda di sospensione degli effetti dell’informativa interdittiva antimafia del 24 settembre 2012;

CONSIDERATO che – fermo restando quanto precede – in ragione della gravità del danno lamentato dalla società ricorrente con i motivi aggiunti e delle evidenti ragioni di connessione tra la domanda di annullamento dell’informativa interdittiva antimafia del 24 settembre 2012 e la domanda di annullamento della misura della straordinaria e temporanea gestione della società ricorrente (rese palesi dall’ottavo dei motivi aggiunti), sussistono comunque i presupposti (tenuto conto del consenso delle parti) per fissare all’8 ottobre 2014 (data già fissata per l’udienza di trattazione del merito del ricorso n. 916/2012) l’udienza di trattazione del merito dei ricorsi in epigrafe indicati;

CONSIDERATO che, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge le domande cautelari proposte con i ricorso in epigrafe indicati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)