Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di titolari di agenzie storiche che, pur non avendo partecipato al recente bando gara per i 2000 nuovi punti di scommesse, avevano sottoscritto accordi con operatori per diventare gestori di gioco. Secondo il Tar, Aams avrebbe dovuto comunicare in modo più chiaro i termini di distacco per quelle agenzie che non avevano partecipato alla gara. I ricorsi sono stati intentati da alcuni concessionari storici invece di partecipare direttamente alla gara delle 2mila agenzie, hanno stretto un contratto con un provider per diventare gestori di negozi. In attesa però che le nuove concessioni – che avrebbe dovuto firmare il provider – le storiche erano state distaccare da totalizzatore. Il Tar Lazio, partendo dall’esame della legge del 2012 che ha previsto la gara, afferma che “La trasparente finalità della norma è quella di evitare soluzioni di continuità nell’attività di raccolta delle scommesse, almeno fino al completamento delle nuova rete fisica dei giochi”. Il Tar sottolinea quindi come l’Amministrazione, nei provvedimenti di distacco non abbia preso in considerazione “la circostanza, evidenziata dalle ricorrenti, che, tra le nuova modalità di esercizio delle concessioni, è prevista anche la figura dei c.d. gestori di negozi di gioco”. Per inciso, il giudice asserisce che i provvedimento dei Monopoli non sembrano neppure tesi a “porre rimedio al vantaggio competitivo in passato goduto dai concessionari c.d. storici”. “E’ proprio in tale sede” commenta il giudice, “che l’amministrazione avrebbe dovuto dettare più precise disposizioni per gestire la fase di transizione, ad esempio programmando il progressivo distacco dei vecchi concessionari. A tale esigenza non sembra però sopperire l’impugnata decisione, che ha decretato il distacco ex abrupto dal totalizzatore nazionale, senza adeguatamente operare (a differenza di quanto professato nel comunicato) il giusto contemperamento dei vari interessi coinvolti”. lp/AGIMEG