Tar Lazio, Microgame ha il diritto di vedere gli atti sulla cessione delle concessioni Finecom a Skirmony

Microgame potrà “ottenere la visione e l’estrazione di copia della documentazione (…) relativa alla cessione delle concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici nn. 15222, 4114, 4346, affidate in convenzione alla Finecom S.P.A., a favore delle società Skyrmony Ltd e della Società Scommesse Italia S.r.l.”. E’ quanto ha deciso il Tar Lazio nella sentenza con cui ha accolto in parte il ricorso intentato da Microgame, i Monopoli adesso hanno un termine di 30 giorni per esibire i documenti. Il service provider chiedeva appunto ai Monopoli di Stato di poter visionare la documentazione con cui la Finecom è stata autorizzata a cedere le proprie concessioni alla Skirmony Ltd e alla Scommesse Italia. Le cessioni rendono più difficile per Microgame recuperare i crediti che vanta nei confronti di Finecom, la disputa tra i due soggetti è al centro sia di un giudizio arbitrale – di fronte alla Camera Arbitrale di Milano – “per ottenere il pagamento del corrispettivo per servizi erogati e dell’importo dovuto ai sensi della clausola penale contrattuale”, sia di una causa civile – di fronte al Tribunale di Benevento – “per ottenere il sequestro conservativo fino all’ammontare del credito azionato con il giudizio arbitrale, precisando che la cessione delle concessioni da parte della Finecom S.p.a. è intervenuta successivamente all’instaurazione di detto giudizio arbitrale”. I Monopoli avevano respinto la richiesta di accesso, ritenendo da un lato che Microgame non avesse un interesse “diretto, concreto e attuale”, e dall’altro che la compagnia puntasse a “esercitare un controllo sulle attività valutative svolte dall’Agenzia ed implicanti una inammissibile attività di elaborazione dei dati”. Il Tar Lazio, invece, ha riconosciuto un interesse diretto in capo a Microgame, dal momento che la conoscenza degli atti relativi alla cessione “si presenta strettamente funzionale per la tutela e la difesa dei diritti e degli interessi della ricorrente stessa, in quanto incidente sulla possibilità di ottenere la soddisfazione del proprio credito”. Il Tar tuttavia non ha consentito l’accesso a tutta la documentazione che aveva chiesto il service provider: “Devono invece essere rigettate le domande, sia di natura impugnatoria che di accertamento, relative alla richiesta di accesso alle modalità con cui la Finecom S.p.a. ha ottenuto l’autorizzazione al trasferimento della titolarità delle concessioni e relative alla richiesta di chiarimenti in merito alla sussistenza in capo alla Skirmony Ltd del requisito di operatore di gioco”. Infatti, quest’ultima implica “un onere di elaborazione di dati ed informazioni da parte dell’Amministrazione stessa, con conseguente sua inammissibilità. Non è, difatti, ammissibile l’istanza con la quale si chiede all’Amministrazione non l’ostensione di atti già esistenti, ma un’attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, che non può essere pretesa in sede di accesso”. Inammissibile anche la domanda di informazioni sulle modalità con cui la Finecom ha ottenuto l’autorizzazione al trasferimento “in quanto generica ed implicante un’attività di elaborazione dei dati da parte dell’Amministrazione, chiamata ad esternare le ragioni sottese alla citata autorizzazione formando un nuovo documento”. gr/AGIMEG