Tar Emilia-Romagna, a Riccione il distanziometro provoca un effetto espulsivo per le attività di gioco: “Limiti distanziometri legittimi, ma devono risultare conformi a parametri di necessità, adeguatezza e proporzionalità”

Il titolare di una sala giochi di Riccione, difeso dall’avvocato Gianfranco Fiorentini, ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento della Delibera Comunale avente ad oggetto la mappatura del territorio e l’individuazione dei luoghi sensibili e la comunicazione con cui è stata disposta la chiusura, entro sei mesi dalla notifica, della sala giochi VLT condotta dalla società in quanto la stessa si troverebbe a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

I due verificatori, l’architetto Fabbri e il Professor Vitillo, chiamati in causa per chiarire se ci fosse la possibilità per la sala giochi di delocalizzare in un’altra area del Comune, poiché la sede attuale risulta ad una distanza inferiore di 500 metri da una parrocchia, inclusa tra i luoghi sensibili.

Il Tribunale ha stabilito che la questione dirimente per la decisione “va individuata nell’accertamento in punto di fatto dell’effetto espulsivo lamentato da parte ricorrente, secondo cui per effetto delle deliberazioni comunali di mappatura dei luoghi sensibili di cui all’art. 6 co. 2-bis L.R. 5/2013 e delle limitazioni urbanistico- edilizie conseguenti all’approvazione del RUE, l’attività di raccolta del gioco lecito ed in particolare delle sale VLT sarebbe del tutto azzerata, non essendo concretamente attuabile la delocalizzazione pur prevista dalla normativa regionale”.

“Giova rilevare che il territorio da prendere in riferimento secondo la giurisprudenza dell’adito Tribunale non può che essere quello comunale (ex multis T.A.R. Emilia – Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 703) in chiave di garanzia per il diritto di libera iniziativa economica e dovendosi escludere le aree in zone rurali o scarsamente abitate penalizzate dal punto di vista dell’attività commerciale o comunque incompatibili (per l’assenza di parcheggi, ragioni di viabilità ecc.). Le limitazioni distanziometriche pur se pienamente lecite in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica (Corte Cost. n. 108/2017) debbono risultare conformi ai parametri di necessità, adeguatezza e proporzionalità altrimenti presentando un contenuto sostanzialmente ablatorio in violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e dell’art. 1 Primo Prot. Add. CEDU (T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 856; in termini Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2022, n. 11426). Come evidenziato il Collegio ha all’uopo disposto verificazione nominando l’arch. Fabbri”.

Entrambe le verificazioni pertanto concordano nell’escludere nel territorio di Riccione la presenza di aree con destinazione d5 potenzialmente idonee ad ospitare la sala gioco di via Milano la quale è pacificamente ricompresa nel buffer di 500 mt. da luogo sensibile ai sensi dell’art. 6 co. 2-bis l.R. 5/2013 ovvero dalla parrocchia Santa Maria Admirabilis. Ove pertanto fosse fondato l’assunto della ricorrente della compatibilità dell’esercizio della propria attività di sala gioco con apparecchi VLT con la sola destinazione d5 le doglianze dedotte con il secondo motivo di gravame sarebbero fondate. Il Collegio quindi ritiene di condividere tale assunto”.

Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG