La titolare di una tabaccheria ha presentato un ricorso al Tar della Campania per chiedere l’annullamento del provvedimento del Questore in data 19 gennaio 2023, notificato il 20 gennaio 2023, con cui è stata respinta l’istanza di licenza ex articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proposta dalla ricorrente per l’installazione di un corner per la raccolta di scommesse sportive all’interno della propria tabaccheria.
La Questura ha motivato il rifiuto dell’autorizzazione ritenendo che il citato articolo 13, al comma 3, avrebbe previsto la deroga alle distanze a favore degli esercizi di vendita di generi di monopolio solo ed unicamente per la gestione degli apparecchi da gioco, purché sotto il controllo del titolare.
Ad avviso della Questura, qualora la disposizione fosse interpretata nel senso proposto dalla interessata, applicando la deroga anche alla gestione delle scommesse, tutto l’impianto legislativo riguardante la limitazione delle distanze da luoghi sensibili sarebbe travolto, in quanto nell’accettazione di qualsiasi tipologia di scommesse è sempre prescritto che la raccolta delle scommesse sia effettuata dal titolare o da altro personale, per cui la deroga di cui all’articolo 13, comma 3, non potrebbe che riferirsi esclusivamente agli apparecchi e ai congegni di cui all’articolo 110, comma 6 e comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il Tar della Campania sottolinea che “la legge regionale, all’articolo 13, comma 3, estende la deroga alla regola delle distanze, già prevista al precedente comma 2 per i gestori di attività di gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, agli esercizi titolari di concessioni statali per la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio, a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di un suo rappresentante“.
“Dalla lettura dell’articolo 3 – secondo il Tar della Campania – si desume che le attività autorizzabili in deroga, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 e comma 3, della stessa legge regionale, sono non soltanto quelle consistenti nella installazione di apparecchi e congegni per il gioco (di cui all’articolo 110, comma 6 e comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ma anche le attività di raccolta di scommesse sportive e ippiche, espressamente contemplate dallo stesso articolo 3, comma 1, alla lettera G, sotto la definizione ‘corner'”.
“La norma – ribadisce il Tar – deve essere interpretata nel senso che, qualora il soggetto autorizzabile in deroga chieda l’autorizzazione alla installazione di apparecchi e congegni per il gioco, tali apparecchi devono essere collocati in posizione di visibilità per il responsabile della rivendita. La condizione non si pone per il caso di raccolta di scommesse sportive in quanto, in base alla normativa vigente, l’accettazione di qualsiasi tipologia di scommesse deve necessariamente avvenire in presenza del titolare dell’esercizio commerciale o di un suo rappresentante. Ferma restando la suddetta interpretazione letterale delle disposizioni esaminate, si deve ritenere che neppure sul piano sistematico esse si pongono in contrasto con la “ratio” della legislazione regionale.
Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. ac/AGIMEG