Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso presentato da una titolare di un’attività commerciale a Montegrotto Terme, annullando un provvedimento comunale che vietava l’uso di apparecchi da intrattenimento nel locale.
La vicenda ha avuto origine nell’agosto 2024, quando il Comune aveva emesso un provvedimento che imponeva il divieto di prosecuzione dell’attività di gioco lecito mediante apparecchi installati all’interno del locale, motivando la decisione con il mancato rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili“, previste dal regolamento comunale del 2018 per la prevenzione delle patologie legate al gioco d’azzardo.
La titolare dell’attività – difesa dall’avvocato Gianfranco Fiorentini – aveva contestato tale decisione, sostenendo che la normativa regionale, entrata in vigore nel 2019, escludeva l’applicabilità delle nuove regole sulle distanze per le attività già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge. Il TAR ha condiviso questa interpretazione, stabilendo che il subentro nella titolarità dell’attività non può essere equiparato a una nuova autorizzazione. “La deroga sulle distanze – sostiene il Collegio – si applica anche nei casi di subentro, purché l’attività fosse già in esercizio prima dell’introduzione dei nuovi requisiti”.
Alla luce di questa valutazione, il Tribunale ha annullato il divieto imposto dal Comune, ritenendo illegittima l’interruzione dell’attività di gioco lecito. ac/AGIMEG