Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, si è espresso sul ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco pubblico contro il diniego di autorizzazione da parte della Questura di Napoli e del Comune di Villaricca.
La controversia verteva sulla misurazione delle distanze minime previste dalla normativa regionale per l’esercizio dell’attività di raccolta giochi, in particolare i 250 metri di distanza dai luoghi sensibili, come stabilito dall’art. 13 della Legge Regionale n. 2/2020.
La società ricorrente contestava il calcolo effettuato dall’amministrazione, proponendo un percorso alternativo, ma il TAR ha ritenuto che la misurazione più breve e logicamente percorribile indicata dall’amministrazione, pari a circa 210 metri, fosse conforme al Codice della Strada e non richiedesse ulteriori approfondimenti istruttori.
Nella sua ordinanza, il TAR ha inoltre valutato inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente, evidenziando che le fattispecie invocate riguardavano condizioni oggettivamente differenti, come attraversamenti pedonali pericolosi o situazioni di traffico intenso, che non trovano riscontro nel caso in esame.
Considerata la mancanza di un fumus boni iuris, il tribunale ha rigettato la domanda cautelare della società. ac/AGIMEG