Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar della Calabria per chiedere l’annullamento del provvedimento della Questura di Vibo Valentia con cui è stata respinta la richiesta di rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse a causa del mancato rispetto delle distanze minime da un istituto comprensivo, considerato un luogo sensibile.
Il ricorrente – nello specifico – lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego, risultando errata interpretazione dell’art. 16 L.R. Calabria n. 9/2018, come modificato dalla successiva L.R. n. 53/2022, il quale al comma 13 estende il previgente divieto di collocazione dei soli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 ad una distanza inferiore a m 300 o 500, a seconda della popolazione residente, anche alle sale da gioco, alle rivendite di generi di monopolio, alle sale scommesse e ad ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, senza esclusione alcuna.
Il Collegio ha però precisato che come ad avviso del Consiglio di Stato “in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute ex art. 32 Cost., l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 R.D. n. 773/1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86″.
Dunque, “i limiti distanziometrici si applicano quindi anche alle agenzie delle scommesse, non essendo decisiva né discretiva, in senso contrario, la circostanza che la legge regionale sembra riferirsi alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse ai fini delle distanze dai luoghi sensibili”.
Per questi motivi il Tar della Calabria ha deciso di respingere il ricorso e confermare la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG