Tar Basilicata. Atella: illegittimo applicare il regolamento anti-slot alle richieste antecedenti

Il Tar Basilicata ha in questi giorni bocciato il regolamento anti-slot del comune di Atella, in provincia di Potenza, perché applicato ad una richiesta di licenza presentata precedentemente all’adozione del provvedimento comunale.
Un imprenditore di Atella ha, infatti, impugnato il diniego posto dalla Suap del comune alla richiesta di apertura di una nuova sala giochi in città in virtù dell’adozione del nuovo Regolamento, disciplinante l’apertura delle sale giochi, al cui art. 8, comma 2, dispone il divieto “ad una distanza di almeno 500 m. da scuole di ogni ordine e grado, da impianti sportivi, da luoghi di culto e centri parrocchiali, misurandone la distanza secondo il personale più breve”. La società ha contestato il fatto che il Regolamento comunale fosse stato adottato successivamente alla presentazione della richiesta.
Il ricorrente ha contestato nello specifico la violazione del principio del tempus regit actum ex art. 11 Disp. Prelim. al C.C., attesocchè il Regolamento anti-slot poteva essere applicato soltanto alle istanze successive alla sua entrata in vigore, in quanto la ricorrente con la SCIA del 9.11.2012 aveva dichiarato l’agibilità del locale in questione.
Il ricorso risulta fondato poiché “alla SCIA del 9.11.2012 era stata allegata la dichiarazione di agibilità del locale di cui è causa, come previsto dall’art. 19, comma 1, L. n. 241/1990. Conseguentemente il controllo inibitorio non poteva essere ritardato oltre il termine di 60 giorni sancito dal comma 3 dello stesso art. 19 L. n. 241/1990”.
Il Tribunale della Basilicata ha precisato che “secondo una regola generale le nuove norme entrate in vigore prima della conclusione del procedimento vanno applicate, in quanto non possono essere disattese dalla Pubblica Amministrazione, se vigenti al momento dell’assunzione delle relative decisioni.
Fanno eccezione a tale regola generale le disposizioni statuite negli atti di indizione dei procedimenti di evidenza pubblica, emanati antecedentemente all’entrata in vigore di norme con esse contrastanti… Ma, sebbene il procedimento di SCIA non possa essere assimilato ad un procedimento di evidenza pubblica, risulta circostanza decisiva la possibilità, concessa dal citato art. 19, comma 2, L. n. 241/1990, di iniziare immediatamente l’attività.
Pertanto, tale norma va logicamente interpretata come un’ulteriore espressa deroga alla regola generale di applicazione dello ius superveniens, attesocché lo stesso Legislatore non può prevedere contemporaneamente sia l’immediato avvio dell’attività soggetta a SCIA, sia l’applicabilità delle nuove norme emanate entro il prescritto termine perentorio di 60 giorni per l’esercizio del controllo inibitorio ex art. 19, comma 3, L. n. 241/1990. Da quanto sopra detto –channo concluso i giudici -discende che l’impugnato art. 8, comma 2, del Regolamento, approvato con Del. C.C. n. 29 del 21.12.2012, non può essere applicato alla fattispecie in commento”. cz/AGIMEG